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Da quando si applicano le rendite catastali
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita.
Non è più sufficiente, quindi, la semplice “comunicazione “ della rendita catastale, eseguita con le modalità stabilite nella nota n. C/88414 del 29 dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del Territorio, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall’Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell’avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell’ICI l’imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, e neanche sanzioni e interessi.
Tale principio non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell’ICI secondo la procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Ciò perchè tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante e non necessitano quindi di notificazione.</HTML>