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AGRITURISMO

C

CHIARA

Ospite
<HTML>In che misura e che cosa s'intende che
le attività agricole devono essere prevalenti o principali (come dice la legge) sull'attività agrituristica?
A quale agevolazione può ricorrere una giovane impreditrice agricola (30 anni di età) del sud?
Grazie in anticipo a chi mi può aiutare.</HTML>
 
AIUTATEMI

<HTML>PER FAVORE.....RISPONDETE SE SAPETE QUALCOSA...GRAZIE</HTML>
 
RE: AIUTATEMI

<HTML>La sussistenza dei requisiti per la concessione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale viene accertata con l'iscrizione nell'apposito albo degli imprenditori agricoli presso la locale camera di commercio e la relativa certificazione viene rilasciata dalle stesse.
Il requisito oggettivo richiesto per lo svolgimento dell'attività agrituristica é quello del possesso di una azienda agricola che permetta in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi -coltura, allevamento di bestiame (le quali devono rimanese principali) di esercitare l'attività di ricezione e ospitalità.
Per detrminare detto carattere principale possono essere adottati numerosi criteri tra i quali il rapporto tempo - lavoro dedicato dall'imprenditore agricolo e dalla sua famiglia a ciascuna di dette attività, in base al quale i tempi di lavoro assorbiti dall'attività agricola tradizionale devono essere superiori a quelli richiesti dall'attività agrituristica.
In ogni caso va tenuto presente che la legge quadro sull'agriturismo, con l'articolo 4, pone quale criterio utile per definire i limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica il riferimento alle caratteristiche fondiarie e territoriali.
Il requisito soggettivo richiesto per l'esercizio dell'attività agrituristica é quello della professionalità intesa, come il possesso di nozioni e di conoscenze tecniche ed amministrative riguardanti la disciplina agrituristica che abilitano il soggetto allo svolgimento dell'attività.
La professionalità si concretivva con l'atto formale di iscrizione in un apposito elenco, il c.d. elenco degli operatori agrituristici.
Infatti l'articolo 6 della legge quadro sull'agriturismo 730/85 stabilisce che ogni regione istituisce il proprio elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
L'iscrizione é condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale.
L'elenco é tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco é negata a coloro che hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articolo 442, 444,5151 e 517 codice penale.
Le agevolazioni, per i soggetti che non hanno suoperato i 40 anni di età, sono contenute nella legge 15 dicembre 1998, n. 441.</HTML>
 
GRAZIE MA....

<HTML>Innanzitutto, La ringrazio per la cortese risposta che mi ha chiarito alcuni dubbi interpretativi. Mi permetto, vista la sua disponibilità e competenza, di richiedere approfondimenti:
1. Tornando alla questione dell'"attività principale", rileva ai fini dell'attività agrituristica che il reddito "proveniente" dall'attività agricola sia maggiore rispetto a quello dell'attività propria turistica?
2. Chi è titolare di un'azienda agrituristica può svolgere contemporaneamente l'attività di commercialista?
Chiedo scusa in anticipo se le mie domande possono sembrare banali e far suscitare qualche sorriso, ma mi trovo in difficoltà e mi farebbe piacere continuare a discuterne.
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà (e un altro grazie a chi mi ha già risposto invitandolo a continuare la discussione).</HTML>
 
RE: GRAZIE MA....

<HTML>1. che il reddito derivante dall'attività agricola sia maggiore del reddito derivante dall'attività agrituristica non ha alcuna importanza.
2. E' possibile esercitare contemporaneamente l'attività di commercialista con l'attività agrituristica, a condizione che quest'ultima non venga svolta sottoforma di attività commerciale; qualora l'attività agrituristica venga svolta sotto forma di attività commerciale (per es. socio di snc o socio accomandatario di sas)questa sarebbe incompatibile con l'ordinamento professionale ( per i Ragionieri commercialisti, tale attività sarebbe in contrasto con l'articolo 3 dell'ordinamento professionale, che vieta lo svolgimento di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui).</HTML>
 
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