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Agevolazioni prima casa, in presenza di abitazione assegnata al coniuge divorziato

lancome

Utente
Buongiorno,
vorrei esporre il seguente quesito.
Fatto: ho ricevuto un avviso di liquidazione, attraverso il quale l’agenzia delle Entrate mi ha revocato “le agevolazioni prima casa” sull’acquisto di un’appartamento, contestandomi il fatto che al momento del rogito possedevo già una porzione di abitazione cointestata con la mia ex moglie.
Infatti nel 1999 ho acquistato un immobile con la mia ex moglie, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Quindi proprietà 50% al sottoscritto.
Nel 2001 mi sono separato con procedura consensuale e l’immobile di cui sopra fu assegnato in modo “esclusivo” e a tempo indeterminato (fin tanto che mio figlio non avrà raggiunto l’indipendenza economica) alla mia ex moglie in quanto affidataria. Nella stessa sentenza , inoltre il giudice stabilì, che gli ex coniugi, non prima di due anni dalla separazione, avrebbero dovuto donare la casa coniugale, ciascuno per la proprio quota, al figlio.
Nel 2006, intervenne la sentenza di divorziò, che confermò gli accordi di separazione.
Nel settembre del 2007, vivendo e lavorando in un’altra città, in luogo di pagare un alto canone d’affitto, decisi di acquistare un abitazione, chiedendo “rebus sic stantibus” che venissero applicate le agevolazioni prima casa.
Nel giugno del 2010 cedo a titolo gratuito il mio 50% della casa coniugale a mio figlio.
Nel settembre 2010, prima del termine della decadenza, l’AE con il suddetto avviso di liquidazione, non mi riconosce le agevolazioni prima casa, sull’acquisto del 2007.
Ho recuperato una ordinanza della Corte di cassazione dell’8/01/2010 n.100 dove si evince quanto segue:
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” occorre, invero, osservare che , secondo consolidati canoni ermeneutici, di questa Corte in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa” , l’art1, comma 4 e nota 2 bis della tariffa ,parte prima allegata al DPR 26 Aprile 1986 n.131- nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro ,la non possidenza , di altra abitazione-si riferisce , anche alla luce della ratio della disciplina , ad una disponibilità non meramante oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo per dimensioni o caratteristichecomplessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia ( cfr. Cass. nn. 11564/06,17938/03,10925/03,6492/03,2418/03)”
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In questa sentanza la questione era legata al fatto che il ricorrente aveva gia una proprietà troppo piccola per alloggivi con la famiglia e intendeva acquistarne una più adatta usufruendo delle riduzioni di imposta prima casa.
Io mi ritrovo in un caso praticamente analogo:
- Ho una proprietà che sarebbe stata idonea, ma che non ho potuto usufruire e godere in nessun modo ;ne vendere, ne locare in quanto assegnata per reciproco accordo ratificato da giudice civile alla mia ex.
Ho voluto quindi acquistare un alloggio per me ( perché ero in affitto).
Secondo l’interpretazione oggettiva della legge, l’AE sarebbe legittimata a revocarmi le agevolazioni, perché avrei dovuto acquistare la casa come seconda abitazione, ma come si evince dalla sentenza esiste anche un interpretazione soggettiva e di diritto che mi permetterebbe di poter usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa , per cause di forza maggiore.
In subordine chiedo, nel caso provvedessi a liquidare la differenza rivendidata dall’AE, avendo nel termine triennale di decadenza, ceduto la quota di cui ero titolare e per la quale avevo usufruito le agevolazioni prima casa, potrei chiedere successivamente rimborso di quanto liquidato come seconda casa, non essendo più titolare di quote di “prima casa”??
Spero di essere stato quanto più chiaro possibile.
 
Salve, sono in una situazione simile, posso chiederle come è andata a finire: AE le ha riconosciuto l'acquisto come prima casa?

Grazie
 
Sulla domanda in subordine sono d'accordo con Giuseppe, non si può chiedere rimborso poiché la donazione effettuata ex post non sana in alcun modo la violazione di legge commessa.
L'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio costituisce solo un diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario (Cass. 6192/2007); ciò significa che al momento dell'acquisto avvenuto nel 2007 non veniva rispettata la condizione di cui alla lett. c) del c. 1 della Nota II-bis della Tariffa - Parte Prima allegata al DPR 131/86, vale a dire quella in base alla quale nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa.
Secondo me il problema sta qui, nel senso che prima di acquistare il nuovo immobile (e non dopo) si doveva procedere con la donazione del 50% della casa coniugale.
In merito alla giurisprudenza citata, ritengo che l'immobile è comunque idoneo a sopperire alle esigenze abitative, se non del contribuente, di suo figlio e della sua ex.
Se non ci si riconosce nella pretesa, insomma, l'atto va impugnato.
Saluti.
 
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