<HTML>Il credito d'imposta, in questione, é detrminato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, Il credito d'imposta inoltre:
- non é comulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionali;
- non é comulabile con altri aiuti che abbiano oggetto i medesimi beni che fruiscono del beneficio fiscale;
- non concorre alla formazione del redito;
- non concorre alla base imponibile IRAP,
- non partecipa ai fini della detrminazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, DPR n. 917/86, concernente la deducibilità degli interessi passivi e delle cosidette spese generali;
- é utilizzzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.</HTML>