Riferimento: agevolazione iva invalidi per acquisto auto
Salve, riporto testualmente un estratto dalla Guida alle deduzioni per i disabili pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Mi pare chiaro che non spettano deduzioni o agevolazioni se la vettura è cointestata, ma solo se è intestata al disabile o al familiare di cui i disabile stesso è a carico.
"Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche
un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo
sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo
entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti,
come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento),
gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di
spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può
fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture
per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
8. LA DOCUMENTAZIONE
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento,
la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni
è la seguente:
ATTENZIONE
Dal 2007 le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute
a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti
fiscali."