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agenti di commercio e irap

C

catia

Ospite
Ho letto recentemente un articolo circa i ricorsi presentati da molti agenti di commercio riguardo l'assoggettabilità all'irap.

Qualcuno sa dirmi qualcosa di più preciso circa la posizione dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento? In particolare qual è il parametro di riferimento perché si consideri un'attività organizzata?

Ho alcuni agenti di commercio che vorrebbero presentare richiesta di rimborso per l'irap pagata, ma ho molti dubbi in proposito soprattutto per quelli che hanno collaboratori.
Grazie in anticipo.
 
vedi su tutte la sentenza della corte costituzionale 156/2001, per l'attività organizzata.

la risoluzione agenzia entrate 32/E/2002

CTR toscana 07/02/2003 n. 91 3 13/03/2003 n. 11

cmq, le ultime sentenze hanno consolidato il principio della non applicabilità del tributo irap per quei lavoratori autonomi la cui attività professionale è protetta, dall'assunto che tali attività non posson aver luogo senza la presenza del professionista abilitato, posto che la professione ne richiede sempre la presenza. (CTR Emilia Romagna sez. Parma)

nel caso degli agenti di commercio siam dinanzi a reddito di impresa ...
ciao
 
Comunque alcune sentenze che hanno ronosciuto il diritto al rimborso, dell'IRAP pagata, agli agenti di commercio vi è stata (vedi nella banca dati del ministero delle finanze).
 
alcune si e altre no.... la questione è aperta, e differente caso per caso....

auguri...

ciao e buon lavoro....
 
cmq,

"É indubbio, infatti, che deve essere ritenuto rilevante, ai fini dell’assoggettabilità all’Irap per il professio-nista, il requisito essenziale dell’autonoma organizzazione, solo quando questa sia in grado di sostituire, nell’attività professionale (in tutto), il professionista stesso.
Poiché, nel caso per esempio del dottore/ragioniere commercialista:
il professionista è “autonomo”;
la professione svolta è quella di dottore commercialista;
il professionista è indubbiamente indispensabile allo svolgimento del proprio lavoro, che solo egli può “fare”;
è logica conseguenza che tale attività non debba essere soggetta ad Irap.
Si ricorda, per maggiore chiarezza, che l’art. 2 del D. Lgs. 446/1997 individua il presupposto del tributo nell’esercizio
abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o prestazione di servizi."

ai giudici/posteri l'ardua sentenza...
 
vedi anche la circolare 18/e 25/03/2003 l'ultima presa di posizione del ministero sulla questione....

ciao
 
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