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Affitto studente universitario come onere detraibile

Con la Circolare. n. 11/E (16.02.07) l’agenzia delle entrate ha specificato che per poter beneficiare della detrazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:
• l’immobile locato deve essere nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in un Comune
limitrofo,
• l’università frequentata deve essere in un Comune diverso da quello di residenza dello studente,
• il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui è
• situata l’università,
• il Comune di residenza dello studente deve essere distante da quello di ubicazione dell’università
almeno 100 chilometri. Condizione essenziale per l’agevolazione è, dunque, quella di rispettare il criterio della distanza minima. Per la verifica della distanza si deve fare riferimento a quella più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle
vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno di questi collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri. Ma, per distanza pari o superiore a 100 KM si intende solo andata? Cioè impiego almeno 100 km per raggiungere il luogo dove è ubicata l'università. Dico questo, perché un mio cliente asserisce che il conteggio debba essere fatto considerando l'andata + ritorno.
Che ne pensate.
 
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