Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Affitto appartamento all'estero

p.urbane

Utente
Buonasera a tutti, mia cognata mi ha chiesto come comportarsi su una casa di sua proprietà a Madrid che tiene affittata.
Lei è cittadina Italiana, residente e domiciliata in Italia pertanto la regolarizzazione fiscale del reddito prodotto in Spagna deve avvenire in Italia. Ho letto che dovrebbe pagare l'ivie ma dovrebbe essere esentata in quanto lo 0.76 x 1000 del valore di acquisto dell'immobile da un importo assai inferiore ai 200 euro pertanto non deve nulla. Sull'affitto che lei riscuote paga regolarmente le tasse ed ho letto che tali imposte possono essere portate in detrazione come credito di imposta nella dichiarazione dei redditi.
Ciò che non mi è del tutto chiaro è il perchè di questo credito di imposta. Se tale immobile fosse stato comprato ed affittato in Italia, lei avrebbe pagato l'imposta sull'immobile e le tasse sulla rendita proveniente dall'affitto, anche se in misura minore con la cedolare secca. E' come se in Italia fosse possibile portare in detrazione dalle imposte l'importo di cedolare secca pagata sulla casa affittata, soltanto che invece della cedolare secca si parla di imposte spagnole in questo caso.
Per essere sicuro che possa giovare di questo credito di imposta (ma anche per mia curiosità a questo punto) vorrei sapere se c'è qualche altro passaggio che mi sono perso circa i vari giri di dichiarazioni e crediti di imposta. grazie.
 
p.urbane, poiché sua cognata dichiara i redditi in Italia, ha diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all'estero sul reddito derivante dalla locazione.
 
Il reddito derivante dalla locazione dell'immobile situato all'estero va dichiarato anche in Italia perché il contribuente residente in Italia è tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti in applicazione del principio della Worldwide taxation.
Sua cognata pertanto, oltre a subire la tassazione dell'affitto in Spagna perché previsto nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due paesi (art. 6), è tenuto a dichiararlo (e tassarlo) anche in Italia. Come vede, l'affitto viene tassato in due Paesi, e dato che uno stesso reddito può essere tassato una sola volta, ecco che la Convenzione citata prevede che nei casi in cui si verifica la doppia imposizione il contribuente italiano la evita mediante attribuzione di un credito d'imposta che non corrisponde però sic et simpliciteralle imposte pagate in Spagna, bensì "alla quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo" come scritto testualmente nella convenzione (art. 22).
Concludendo, l'attribuzione del credito di imposta si giustifica con la necessità di dover neutralizzare la doppia imposizione che l'affitto subisce, sia in Spagna (per disposizione convenzionale) sia in Italia (per l'applicazione del principio sopra richiamato).
Saluti.
 
Ora mi è chiaro, l'appartamento posseduto in Spagna va dichiarato nel quadro relativo ai redditi di terreni e fabbricati del 730 italiano da qui la necessità del credito d'imposta. Grazie per la spiegazione.
 
Il reddito derivante dalla locazione di immobile situato all'estero costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D del mod. 730 ovvero nel quadro RL del mod. UNICO PF.
Saluti.
 
Alto