Per il soddisfacimento di esigenze abitative temporanee è possibile stipulare i contratti di locazione transitori che possono avere durata inferiore a quella quadriennale prevista dalla legge 392/78.
Affinché tali contratti siano validi, secondo la Cassazione, bisogna avere riguardo agli specifici bisogni del conduttore che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della conclusione del contratto; nel senso che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L’indagine diretta ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta avendo riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile e con riferimento alla natura della esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua attività lavorativa nel luogo in cui è situato l’immobile, dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica), e non alle espressioni letterali del contratto fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore.
Insomma si deve trattare di studenti fuori sede o lavoratori temporanei o situazioni similari.
Studio Pontecorvi