Contrariamente a quanto apparso a dicembre sulla stampa specializzata, ora sembrerebbe che l'adesione al regime forfettario dal 2017 sia preclusa a chi nel 2015 optò (anche silenziosamente) per il regime ordinario.
Tornando indietro nel tempo, la situazione che si è venuta a creare sarebbe la seguente.
2015: Entra in vigore il regime forfettario. Tutti (avendone i requisiti) vi possono accedere. Ma chi non lo fece, implicitamente ha esercitato una opzione triennale vincolante per il regime ordinario e quindi anche per il 2016 e 2017 non può optare per il regime forfettario.
2016: Viene modificato il regime forfettario e ad Aprile 2016 esce la circolare 6/E in cui si dice che in deroga al vincolo triennale, si può accedere retroattivamente da gennaio 2016 (entro la prima liquidazione Iva periodica 2016) al regime forfettario.
2017: Non è possibile revocare l'opzione implicitamente esercitata nel 2015 e quindi tutti i contribuenti in atività da anni che non hanno mai cambiato regime, non possono farlo neanche nel 2017 e devono rimanere "ordinari anche nel 2017". Non solo.
Se nel 2014 il contribuente non aveva i requisiti per passare al forfettario nel 2015, il regime ordinario 2015 non è una scelta, ma un obbligo e il triennio decorre solo da quanto si ha l'opzione, non l'obbligo. Quindi può darsi il caso di contribuenti che nel 2014 superavano ad esempio la soglia di 20.000 euro di ricavi, che nel 2015 non potevano passare al forfettario e quindi l'adozione dell'ordinario nel 2015 non può essere intesa come opzione dal vincolo triennale ma come scelta obbligatoria.
Al limite, l'opzione per l'ordinario va verificata per il 2016: in base ai ricavi 2015 si dovrebbe vedere se fosse stato superato o meno il limite per accedere nel 2016. Se si poteva aderire dal 2016, allora si tratta di una opzione per l'ordinario dal 2016 e non dal 2015, col conseguente vincolo triennale fino al 2018 compreso.
Tutto ciò sarebbe valido se non interverrà una nuova circolare 2017 che autorizzi la deroga al vincolo triennale per chi ha optato (anche "a sua insaputa") per il regime ordinario.
Questo è quello che avrei capito incrociando vari articoli/pareri e confrontandomi con altri colleghi.
Secondo voi è tutto corrretto?
Grazie.
Ciao
Tornando indietro nel tempo, la situazione che si è venuta a creare sarebbe la seguente.
2015: Entra in vigore il regime forfettario. Tutti (avendone i requisiti) vi possono accedere. Ma chi non lo fece, implicitamente ha esercitato una opzione triennale vincolante per il regime ordinario e quindi anche per il 2016 e 2017 non può optare per il regime forfettario.
2016: Viene modificato il regime forfettario e ad Aprile 2016 esce la circolare 6/E in cui si dice che in deroga al vincolo triennale, si può accedere retroattivamente da gennaio 2016 (entro la prima liquidazione Iva periodica 2016) al regime forfettario.
2017: Non è possibile revocare l'opzione implicitamente esercitata nel 2015 e quindi tutti i contribuenti in atività da anni che non hanno mai cambiato regime, non possono farlo neanche nel 2017 e devono rimanere "ordinari anche nel 2017". Non solo.
Se nel 2014 il contribuente non aveva i requisiti per passare al forfettario nel 2015, il regime ordinario 2015 non è una scelta, ma un obbligo e il triennio decorre solo da quanto si ha l'opzione, non l'obbligo. Quindi può darsi il caso di contribuenti che nel 2014 superavano ad esempio la soglia di 20.000 euro di ricavi, che nel 2015 non potevano passare al forfettario e quindi l'adozione dell'ordinario nel 2015 non può essere intesa come opzione dal vincolo triennale ma come scelta obbligatoria.
Al limite, l'opzione per l'ordinario va verificata per il 2016: in base ai ricavi 2015 si dovrebbe vedere se fosse stato superato o meno il limite per accedere nel 2016. Se si poteva aderire dal 2016, allora si tratta di una opzione per l'ordinario dal 2016 e non dal 2015, col conseguente vincolo triennale fino al 2018 compreso.
Tutto ciò sarebbe valido se non interverrà una nuova circolare 2017 che autorizzi la deroga al vincolo triennale per chi ha optato (anche "a sua insaputa") per il regime ordinario.
Questo è quello che avrei capito incrociando vari articoli/pareri e confrontandomi con altri colleghi.
Secondo voi è tutto corrretto?
Grazie.
Ciao