A
Achille
Ospite
L'art.223 bis disp.att. prevede che l'adeguamento statutario può essere deliberato dall'assemblea straodinaria a maggioranza semplice, per cui non è previsto il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo è il più basso possibile (maggioranza semplice) con il chiaro obiettivo di agevolare l'adozione della delibera di adeguamento.
Lo stesso articolo 223 al comma 3 consente addirittura di delegare all'organo amministrativo la competenza all'adeguamento statutario. qualcuno può per favore spiegarmi se e come gli amministratori possono adeguare lo statuto evitando l'intervento del notaio (ovviamente se possibile)?
Grazie a coloro che risponderanno.
Lo stesso articolo 223 al comma 3 consente addirittura di delegare all'organo amministrativo la competenza all'adeguamento statutario. qualcuno può per favore spiegarmi se e come gli amministratori possono adeguare lo statuto evitando l'intervento del notaio (ovviamente se possibile)?
Grazie a coloro che risponderanno.