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adeguamento esistenze magazzino

G

giovanni

Ospite
<HTML>L'art. 14 co. 6 della L 289/2002 prevede, per i soggetti che effettuano il concordato per anni pregressi (art. 7 L 289/02) la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino.
Mentre è chiara la procedura per il contribuente che voglia iscrivere le rimanenze (versamento imposta sostitutiva...), non riesco a capire gli adempimenti del contribuente nel caso in cui il contribuente voglia eliminare le rimanenze.
In altre parole, il contribuente che vuole eliminare parte delle rimanenze, come aderirà al concordato per gli anni pregressi?</HTML>
 
<HTML>praticamente una volta effettuato il concordato potrai ai soli fini fiscali adeguare il valore delle rimanenze

omesse mediante versamento imposta sostitutiva e i maggior valori verranno riconosciuti fiscalmente

ovvero l'eliminazione di quelle in eccedenza......e i minor valori non verranno riconosciuti fiscalmente.


Secondo me soprattutto per le società di capitali si rischia ai fini civilistici un bel falso in bilancio (reato depenalizzato ) per gli anni pregressi in quanto l'amministratore era a conoscenza del fatto (visto che lo condona)

il fisco di solito le problematiche civilistiche non le affronta mai.....vedi il rientro dei capitali occulti dall'estero...vedi l'emersione del personale pagato in nero.....</HTML>
 
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