<HTML>Per importazioni di beni dalla Repubblica di San Marino, la norma 1993 prevede due procedure alternative, la cui scelta è lasciata, di regola, alla determinazione delle parti.
1) Procedura con addebito dell'Iva. Tale procedura prevede che il venditore sammarinese emetta fattura in quattro esemplari con l'indicazione dell'Iva dovuta dal cessionario italiano e versi la relativa imposta all'Ufficio tributario sammarinese il quale, a sua volta, riverserà l'importo all'Ufficio Iva di Pesaro. La fattura originale restituita dall'Ufficio tributario sammarinese deve essere trasmessa dal cedente al cessionario italiano, il quale ne effettuerà l'annotazione nel registro acquisti al fine di detrarre l'imposta pagata in via di rivalsa, senza peraltro essere tenuto alla compilazione del modello INTRA 2 in relazione agli acquisti in argomento;
2) Procedura senza addebito dell'Iva. Tale procedura prevede che il venditore sammarinese emetta fattura in triplice esemplare senza applicazione dell'Iva; quest'ultima dovrà essere versata dall'acquirente nazionale ai sensi dell'articolo 17, terzo comma del Dpr 633/72, previa indicazione dell'imposta dovuta sull'originale della fattura vidimata dall'Ufficio tributario sammarinese e trasmessa dal cedente.
L'operatore italiano deve comunicare al competente Ufficio delle entrate, ovvero, se non istituito, all'Ufficio dell'Imposta sul valore aggiunto, l'avvenuta annotazione della fattura nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del Dpr 633/72.</HTML>