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Acquisto prima casa, cambio residenza dopo 15/12 e dichiarazione ICI

gurmi

Utente
Buongiorno,
Vi riassumo brevemente la mia situazione:
1) In data 29 maggio 2007 ho acquistato un immobile cointestandolo al 50% con la mia ragazza.
2) In data 28 dicembre 2007 ho trasferito la mia residenza presso l'immobile in questione.
3) In data 24 aprile 2008 anche la mia ragazza ha trasferito la sua residenza presso l'immobile in questione.

Per quanto riguarda il pagamento dell'ICI del 2007 per i mesi giugno - dicembre 2007 (7 mesi) sia io che la mia ragazza abbiamo pagato l'aliquota al 7% in quanto l'immobile non era la nostra abitazione principale ed era vuoto.
Per quanto riguarda il pagamento dell'ICI del 2008 io non ho più effettuato il versamento (era la mia prima casa), mentre la mia ragazza ha pagato al 7% per i primi 4 mesi (gennaio-aprile) e poi basta essendo divenuta la sua prima casa.

Il mio dubbio riguarda la presentazione delle dichiarazioni ICI
1) Per quanto mi riguarda: avrei dovuto presentarla nel 2008 (riferita al 2007) oppure la dovrò presentare nel 2009 (riferito al 2008)? Oppure essendo intervenuta a cavallo d'anno fiscale non devo presentare nulla ed è valido l'atto del notaio di sei mesi prima? Il 2007 (fiscalmente) per me non è stata considerata come prima casa, e la variazione essendo intervenuta dopo il 15 dicembre 2007 ha avuto effetto dal 2008.
2) Per quanto riguarda la mia ragazza: deve presentare la dichiarazione ICI nel 2009 per evidenziare il cambio di residenza? E' comunque avvenuto entro i 18 mesi previsti fiscalmente per avere diritto alle detrazioni prima casa e magari è sufficiente l'atto del notaio di giugno 2007.

Ringrazio chiunque possa chiarirmi le idee....
 
Riferimento: Acquisto prima casa, cambio residenza dopo 15/12 e dichiarazione ICI

L'art 37 comma 53 del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella L. 248/2006 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2007 e dal momento in cui sarà attuato il sistema d'interscambio telematico tra Agenzia del Territorio e comuni, viene abolito l'obbligo della comunicazione ICI. Con provvedimento del 18/12/2007 del direttore l'Agenzia del Territorio ha accertato l'operatività del sistema d'interscambio dei dati catastali, pertanto i cittadini non sono obbligati a presentare alcuna comunicazione o dichiarazione ICI se non per le variazioni . riguardanti l'acquisizione o la perdita di agevolazioni (es. lo stabilirsi della residenza) o l'acquisto o vendita di aree fabbricabili .

Tuttavia al fine di agevolare il servizio di consulenza e di quantificazione degli importi ICI da versare che viene fornito dal Comune , i cittadini interessati possono comunicare direttamente all'ufficio tributi le variazioni che riguardano immobili di loro proprietà in modo da consentire l'invio presso il domicilio di bollettini di pagamento aggiornati. (se dovuta l'ICI)
 
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