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Acquisto cialde caffè

Riferimento: Acquisto cialde caffè

Ed inquadrare la cialda del caffe' venduta con IVA al 4% dal fornitore all'azienda non solamente messa a disposizione dei dipendenti ma anche ad uso di eventuali clienti,potenziali clienti e potenziali fornitori nonche' qualsiasi persona faccia parte degli affari e rapporti aziendali intrattenuti tipici dell'attivita' esercitata!?
Continuo per questa strada:
-IVA detraibile
-Costo a spese di rappresentanza.-
 
Riferimento: Acquisto cialde caffè

L'art. 19-bis1, lettera f), prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare
invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.
Infatti, come chiarito con le circolari n. 188/E del 16 luglio 1998 e n. 1/E del 3 gennaio 2001 gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82.
Circ. n. 54/E del 19 giugno 2002
 
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se è spesa di rappresentanza ... non vi è alcun collegamento diretto con un presunto aumento di ricavi ... si promuove l'immagine tout court

(diverso il caso - p.es. - dei costi di pubblicità: lì la relazione costo - ricavo deve sussistere ...)

Chiedo venia per la menzione dei ricavi nel discorso a braccio che stavo facendo. E' vero cio' che tu sostieni, i ricavi non c'entrano con le spese di rappresentanza. Pero' giusto per chiudere, ti riporto uno stralcio del comunicato stampa dell'ade del 13/07/2009 sui connotati delle spese di rappresentanza:
Gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevolezza e coerenza con le pratiche commerciali di settore.
Sono queste le quattro caratteristiche che qualificano le spese di rappresentanza e le rendono inerenti all’attività d’impresa. Il carattere essenziale di questi costi, infatti, è proprio l’assenza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte di chi riceve i beni e i servizi erogati. Anche la destinazione delle spese ha un peso determinante ai fini della qualifica di spese di rappresentanza. La circolare spiega che per finalità promozionale s’intende la divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio dei clienti attuali e potenziali. Negli obiettivi di pubbliche relazioni, invece, vanno inquadrate tutte le iniziative volte a diffondere o a consolidare l’immagine dell’impresa e ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una correlazione diretta con i ricavi.
 
Riferimento: Acquisto cialde caffè

l'art. 19-bis1, lettera f), prevede l'indetraibilità dell'iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare
invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.
Infatti, come chiarito con le circolari n. 188/e del 16 luglio 1998 e n. 1/e del 3 gennaio 2001 gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82.
Circ. N. 54/e del 19 giugno 2002

questa macchinetta per il caffe', siamo sicuri che sia assimilabile in tutto e per tutto al distributore automatico?
 
Riferimento: Acquisto cialde caffè

... come chiarito con le circolari n. 188/E del 16 luglio 1998 e n. 1/E del 3 gennaio 2001 gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82. Circ. n. 54/E del 19 giugno 2002

D'accordo con quanto scrivi.

Il problema, però, è che secondo la ris. 124/2000 (che riguarda specificatamente il caso il caso degli apparecchi per la somministrazione funzionanti a capsule/cialde) non si tratta (o meglio non si tratterebbe) di cessione di beni ma di somministrazione di un servizio ( :eek: ).

In altri termini, acquistando la cialda per il caffè, non si comprerebbero beni, bensì si fruirebbe di un servizio di somministrazione ( :( ).

Questa distinzione tra acquisto di un bene vs. acquisto di un servizio è fondamentale perchè allora ai fini IVA non sarebbe applicabile la deroga che consente la piena detraibilità dell'IVA per gli acquisti di beni di valore unitario inferiore a € 25,82. Questa distinzione tra acquisto di un bene/ acquisto di un servizio credo derivi dal fatto che l'azienda acquista le cialde dal fornitore (acquista un bene); mentre l'utilizzatore finale (cioè il dipendente/consuimatore) acquista un servizio (quello di somministrazione) ... (chiaramente questo ragionamento è opinabile, ma tant'è così mi pare di leggere tra le righe della ris. 104/2000)

Peraltro se, invece, consideriamo che si tratta di un acquisto di bene (che rimane una'opinione sostenibile anche a dispetto della ris. 124/2000 opinabile come tutte le risoluzioni dell'AdE), con IVA detraibile perchè non viene superato il limite dei € 25,82, allora per coerenza ai fini delle imposte sui redditi vale anche la piena deducibilità in quanto "beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50" (art. 108, comma 2, ultimo periodo, TUIR) ...
 
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D'accordo con quanto scrivi.

Il problema, però, è che secondo la ris. 124/2000 (che riguarda specificatamente il caso il caso degli apparecchi per la somministrazione funzionanti a capsule/cialde) non si tratta (o meglio non si tratterebbe) di cessione di beni ma di somministrazione di un servizio ( :eek: ).

In altri termini, acquistando la cialda per il caffè, non si comprerebbero beni, bensì si fruirebbe di un servizio di somministrazione ( :( ).

Questa distinzione tra acquisto di un bene vs. acquisto di un servizio è fondamentale perchè allora ai fini IVA non sarebbe applicabile la deroga che consente la piena detraibilità dell'IVA per gli acquisti di beni di valore unitario inferiore a € 25,82. Questa distinzione tra acquisto di un bene/ acquisto di un servizio credo derivi dal fatto che l'azienda acquista le cialde dal fornitore (acquista un bene); mentre l'utilizzatore finale (cioè il dipendente/consuimatore) acquista un servizio (quello di somministrazione) ... (chiaramente questo ragionamento è opinabile, ma tant'è così mi pare di leggere tra le righe della ris. 104/2000)

Peraltro se, invece, consideriamo che si tratta di un acquisto di bene (che rimane una'opinione sostenibile anche a dispetto della ris. 124/2000 opinabile come tutte le risoluzioni dell'AdE), con IVA detraibile perchè non viene superato il limite dei € 25,82, allora per coerenza ai fini delle imposte sui redditi vale anche la piena deducibilità in quanto "beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50" (art. 108, comma 2, ultimo periodo, TUIR) ...

Intanto un "saluto" Filippo!:yes2:
Sono pienamente in sintonia con quanto affermi!
Aggiungerei proprio agganciandomi all'ultima tua considerazione circa ris.124/2000 quanto operativamente avviene a livello aziendale ovvero molto ad interpretazione e potrei sbagliarmi, ma anche verso studi commercialisti, studio che vai interpretazione che trovi anch qui.-
Una buona giornata, tuo bimbetto tutto bien? In piena crescita?:sun:
 
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Questo argomento non mette mai d'accoro nessuno, e' cosa nota. Io dal canto mio ribadisco che gli omaggi ai dipendenti non sono mai spese di rappresentanza, quindi l'iva e' indetraibile e il costo deducibile con le limitazioni di cui all'art. 100 co. 1 tuir.
Detto questo, se il caffe' lo si offre ai clienti cosa succede? In questo caso, sempre secondo la mia personale opinione, considererei l'iva detraibile e il costo deducibile come spesa di rappresentanza.
Ora ho davvero concluso.
 
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Per me, almeno in teoria, la situazione è più articolata.
Ai fini IRES se i caffè sono offerti:
1) alla clientela sono spese commerciali deducibili al 100%;
2) a terzi per pubbliche relazioni sono spese di rappresentanza deducibili al 75%;
3) gratuitamente ai dipendenti sono deducibili al 75% (sono fringe benefit salvo la franchigia);
4) pagamento ai dipendenti sono deducibili al 75%.
 
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Io invece ho letto che l'iva (4%) è detraibile al 100%, il costo è deducibile se inferiore al 5 per mille del costo del lavoro. Se l'importo è superiore ad €. 258,23/dip/annuo, l'intero importo và nel reddito di lavoro dipendente. Adesso mi chiedo: chi porta la contabilità dei caffè che si beve un dipendente piuttosto che un rappresentante, un fornitore, il titolare, gli ispettori dell'ispettorato del lavoro, gli ispettori delle Agenzie delle Entrate ecc. ecc. ???????? una cosa è certa, se a tutti questi signori gli offriamo un caffè, dipendenti compresi, tutti lavoreranno meglio e ne godrà soltanto l'azienda......e chi vuole capire......capisce!!!!!!:D
 
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Ragazzi ... ho un'idea ... che ne dite di rilassarci un pò e di andare tutti insieme a berci un bel caffè? Offro io (cialde Lavazza BLUE)!
 
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