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Acconto Cedolare secca per affitti brevi

magper

Utente
Salve,
poiché credo di aver capito che l'acconto della Ced. secca per il primo anno resta non sanzionabile in quanto non prevedibile con metodo storico, vi chiedo se vale lo stesso per l'IRPEF.

Per esempio,
il contribuente che nel 730/2018 abbia:

- redditi da lavoro parasubordinato e da affitti brevi
- acconto a debito di ced. secca per il 2018 calcolata con metodo storico,

ma che nel 730/2019 preveda:
- di avere minore reddito da affitti e forse anche da lavoro
- di optare per la tassazione ordinaria

potrebbe, al Rigo F6 del 730/2018, indicare un importo inferiore o addirittura barrare la casella di Colonna 5 senza incorrere in sanzioni anche qualora l'irpef a saldo nel 730/2019 fosse superiore?

Grazie per ogni chiarimento
Chiara
 
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Grazie per la risposta,

il punto infatti è se la "previsione" errata possa configurarsi anche in presenza di cambio di regime.

L'indicazione dell'AE per il rigo F6 del 730/2018 è:

"Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2018
Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5)
."

Se nel 2018 non prevedo di dover pagare la ced. secca bensì l'irpef ho motivo di credere che ci siano dei margini in cui la sanzione possa scongiurarsi anche in caso di errata previsione dell'importo dovuto per il 2018. Anche perché essendo imposte diverse sono compensabili ma non equivalenti nell'importo (100% e 95% rispetto al relativo imponibile).

In sostanza, se tengo la cedolare anche nel 2018 si configura la previsione (e se sbaglio la previsione sono sanzionabile). Se invece cambio regime passando alla tassazione ordinaria ci sarà direttamente il saldo irpef, perché l'acconto cedolare non era dovuto (e quello che eventualmente ho versato sarà compensato con l'irpef).

Resterebbe il dubbio se il contribuente debba comunque versare a novembre l'acconto IRPEF per il 2018, invece che quello della cedolare. Ma se egli sa che nel corso del 2018 ha una situazione complessiva IRPEF a favore non dovrebbe rischiare, tanto più se ha versato comunque almeno una parte di cedolare che sarà poi compensata nel 730/2019.

Sono ben accette riflessioni e suggerimenti ;-)
 
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Sottopongo una simulazione pratica.

Dichiarazione 730/2018
- IRPEF 2017 su redditi da lavoro parasubordinato a credito e CED SECCA 2017 da affitti brevi conguagliata
- acconto cedolare per il 2018 calcolata con metodo storico €550

Però per il 2018, il contribuente prevede:
- il rientro alla tassazione ordinaria per gli affitti
- un reddito da affitti inferiore al 2017
- un reddito da lavoro inferiore al 2017
- maggiori deduzioni
- maggiori detrazioni
- inoltre nella prima parte del 2018 ha già subito alcune ritenute d'acconto DL 50/2017 dagli intermediari delle locazioni brevi (€65)

Dunque indica nel Rigo F6 del 730/2018 un acconto cs/2018 di €400 (invece che €550,00).

Supponendo che in sede di 730/2019 (redditi 2018):
- il contribuente torni effettivamente alla tassazione ordinaria (ergo la cedolare non sarebbe più dovuta per il 2018).
- risulti IRPEF per redditi da lavoro effettivamente a credito, ad es. di €200
- risulti IRPEF per redditi d'affitto a saldo pari a €550 (che però non è corretto configurare come errata previsione della ced secca in quanto il regime attivo nel 2018 è l'irpef, non la cedolare)

Incorre nella sanzione anche se ha sforato di poco la previsione dell'importo (attenzione, la previsione dell'importo e non dell'imposta)?

O come sarebbe più logico pensare l'Irpef si compensa direttamente a saldo con i crediti da lavoro e le ritenute per gli affitti già subite?
 
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