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Accertamento anno d'imposta 2007 ici

oggi, 30 dicembre 2013, ad un mio cliente gli viene notificato un avviso d'accertamento da parte del comune relativo all'anno 2007 per omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Vi chiedo conferma sulla prescrizione dell'anno accertato 2007, l'avviso doveva arrivare entro dicembre del 2012? Se si, dovrò attraverso autotutela da parte del contribuente richiedere l'annullamento dell'avviso. Diversamente, se l'anno in questione non è prescritto come posso agire attraverso un accertamento con adesione per poter avere una riduzione delle sanzioni.
Aspetto, commenti, grazie.
Si tratta di abitazione principale di proprietà del contribuente a partire dall'ottobre 2007, sull'avviso richiedono anche l'acconto di giugno 2007 mentre la proprietà dell'immobile è stata acquistata appunto nell'ottobre 2007. quindi c'è anche un vizio nell'atto di accertamento?
 
Se si contesta l'omesso versamento ICI 2007, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento (d'ufficio) era il 31/12/2012, ossia 5 anni dall'anno in cui il versamento doveva essere eseguito (art. 1 c. 161 L. 296/2006).
Pertanto l'avviso va annullato in autotutela ovvero, in mancanza, va proposto ricorso in CTP eccependo l'illegittimità dell'atto per intervenuta decadenza dell'azione accertativa da parte del comune, in violazione della legge da me richiamata.
Saluti.
 
Ho letto con più attenzione le carte e mi sono accorto che l'accertamento d'ufficio è stato elevato per omessa dichiarazione. A tal proposito, vorrei sapere perché i comuni continuano a richiedere le dichiarazioni ICI visto che gli enti sono a conoscenza dei trasferimenti di proprietà all'atto in cui viene stipulato il rogito, in quanto l'associazione dei notai ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Anci, nel quale si stabilisce l'esonero da parte del contribuente di presentare la dichiarazione ici fin dal 2002. Secondo te, non c'è nessuna massima giurisprudenziale che avvantaggi il contribuente piuttosto che l'ente??
 
Ti viene contestata dunque l'omessa dichiarazione ICI, non l'omesso versamento dell'imposta, è così?
Si, proprio così, viene contestata l'omessa dichiarazione. Ma cosa strana che sull'omessa dichiarazione, l'ente non richiede nessuna somma, la pretesa dell'ente si riferisce al mancato pagamento dell'imposta per il 2007. aggiungo che l'immobile è stato acquistato come ampiamente detto nell'ottobre 2007, mentre la pretesa del comune si riferisce anche ai primi sei mesi dell'anno 2007. Quindi, dovrò far disconoscere quanto richiesto con l'avviso d'ufficio da parte dell'ente.
 
Si, proprio così, viene contestata l'omessa dichiarazione. Ma cosa strana che sull'omessa dichiarazione, l'ente non richiede nessuna somma, la pretesa dell'ente si riferisce al mancato pagamento dell'imposta per il 2007. aggiungo che l'immobile è stato acquistato come ampiamente detto nell'ottobre 2007, mentre la pretesa del comune si riferisce anche ai primi sei mesi dell'anno 2007. Quindi, dovrò far disconoscere quanto richiesto con l'avviso d'ufficio da parte dell'ente.

Se la contestazione si riferisce all'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile, in caso di (presunta) imposta dovuta, la sanzione dal 100% al 200% di questa, con un minimo di 51 euro.
Appurato che è questa la violazione contestata, secondo me l'avviso di accertamento è illegittimo in quanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI (per le fattispecie riguardanti gli immobili i cui dati erano contenuti in atti notarili, come in questo caso) venne meno proprio a partire da quella dell'anno in questione, il 2007, che si doveva presentare nel 2008. Questo per effetto dell'introduzione del MUI (Modello Unico Informatico) ad opera dell'art. 37 c. 53 D.L. 223/2006, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria ha potuto acquisire direttamente i dati relativi agli atti riguardanti i beni immobili, dati che poi vengono messi a disposizione dei Comuni. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007, infine, rese operativo in tale data il sistema di interscambio dei dati catastali per cui la presentazione delle dichiarazioni ICI, da tale momento, con riferimento alle fattispecie indicate, era da ritenersi adempimento soppresso.
Saluti.
 
Vorrei ancora un vostro parere in merito a quanto postato ieri 30/12/2013, cioè il non obbligo di presentare la dichiarazione ici per acquisto di immobili, in particolare ho trovato un passo scritto dal dott. Luigi Giordano dirigente del settore tributi della Città di Castellammare di Stabia il quale recita: "benchè la norma prevedesse che a partire dal 2007, in tutti i casi (non più soltanto a seguito di successione) di intervenuta variazione non fosse più obbligatoria la presentazione della dichiarazione per l'anno 2007 la riforma non è stata attuata, in quanto l'operatività della disposizione è stata subordinata alla effettiva circolazione e fruizione della base dei dati catastali gestita dall'agenzia del Territorio che sarebbe dovuta essere garantita entro il 31/12/2006, la stessa, invece, è stata accertata soltanto in data 18/12/2007, (provvedimento dell'agenzia del territorio). Ne consegue che l'attuazione della riforma è avvenuta soltanto a decorrere dall'anno 2008, a partire dal quale i contribuenti non hanno più l'obbligo della presentazione della dichiarazione in quanto il Comune acquisisce le informazioni attraverso il Sistema di Interscambio con l'Agenzia del territorio. Secondo voi quanto asserito da costui è giusto? Quindi, una norma è in subordine ad un provvedimento di un ente? In questo modo come viene rispettato il principio della gerarchia delle fonti?
Vorrei consigli se procedere con lo strumento dell'autotutela per l'illegittimità dell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ici, oppure procedere con lo strumento dell'accertamento con adesione per allungare i tempi ma, visto la cifra pretesa dall'ente circa 70 euro, cosa mi conviene di più?
attendo consigli.
 
Non sono d'accordo.
L'operatività del sistema di interscambio a partire dal 18/12/2007 fa sì che a partire da tale data la presentazione della dichiarazione ICI era da ritenersi superata. Significa dunque che tale adempimento, previsto successivamente a questa data, non era da effettuarsi. La "prima" dichiarazione ICI abrogata, pertanto, era da considerarsi quella relativa all'anno 2007, da presentarsi nel 2008, cioè successivamente al 18/12/2007.
Pertanto sarebbe errato affermare che la novità scatterebbe a partire dalla dichiarazione ICI relativa all'anno di imposta 2008 (da presentarsi nel 2009).
Insisterei pertanto per l'illegittimità dell'atto.
Saluti.
 
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