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Abolizione della tassa sui contratti di Borsa - Modifiche alla disciplina delle impos

PREMESSA
L’art. 37 del DL 248/2007 (c.d. “milleproroghe”) ha abolito, a decorrere dal 31.12.2007, la tassa sui contratti di Borsa che doveva essere assolta all’atto della cessione di titoli e partecipazioni sociali.
È stato conseguentemente adeguato il regime applicabile ai fini:
• dell’imposta di registro;
• dell’imposta di bollo.
LA TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA
La tassa sui contratti di Borsa era disciplinata dal RD 3278/23.
ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO
In base ad un primo orientamento dell’Amministrazione finanziaria, era previsto un principio di alternatività rispetto alle imposte di registro e di bollo, dovendosi ritenere che tali imposte si considerassero assolte all’atto della corresponsione della tassa sui contratti di borsa.
L’Agenzia delle Entrate, ribaltando la predetta posizione, ha recentemente chiarito che restano soggetti a:
 imposta fissa di registro (nella misura di 168,00 euro), gli atti pubblici e le scritture private aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti;
 imposta di bollo (nella misura di 15,00 euro), gli atti relativi al trasferimento di quote sociali, sottoposti a registrazione mediante procedure telematiche.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Sotto il profilo soggettivo, la tassa sui contratti di Borsa si applicava ai contratti conclusi:
 direttamente tra privati contraenti o con l’intervento di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati;
tra privati e intermediari autorizzati, ovvero tra privati con l’intervento di intermediari autorizzati;
 tra intermediari autorizzati.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
Sotto il profilo oggettivo, i presupposti per l’applicazione della tassa erano riconducibili:
 a un lato, alla natura dei titoli o valori trasferiti;
 dall’altro, al carattere oneroso dei trasferimenti.
Natura dei titoli o valori
Per ciascuna tipologia contrattuale, erano previsti tre diversi livelli di imposizione, secondo la natura dei titoli o dei valori trasferiti; a tal fine, occorreva, infatti, distinguere tra:
 azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo;
 valori in moneta o verghe;
 titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) e obbligazioni.
Tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori
La Tabella A, allegata alla L. 1079/54, definiva le varie misure della tassa, riferendole ad ogni 51,65 euro (o frazione di 51,65 euro).
Per le cessioni di partecipazioni sociali, ad esempio, la tassa dovuta era pari a 0,072 euro per ogni 51,65 euro (o frazione di 51,65 euro) di corrispettivo. Per una cessione di quote per la quale è dovuto un corrispettivo di 500.000,00 euro, ad esempio, la tassa applicabile era determinata in 697,00 euro.
Onerosità del trasferimentoI
l trasferimento di titoli o valori, per essere assoggettato alla tassa sui contratti di Borsa, doveva essere effettuato a titolo oneroso.
ESENZIONI
Erano esenti dalla tassa sui contratti di Borsa:
 i contratti aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, conclusi nei mercati regolamentati, indipendentemente dai soggetti contraenti;
 i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che gli stessi fossero stipulati:
- tra intermediari autorizzati (banche, ecc.);
- tra intermediari autorizzati e soggetti non residenti;
- tra intermediari autorizzati, anche non residenti, e organismi d’investimento collettivo del risparmio;
 i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all’ammissione alla quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti finanziari già ammessi alla quotazione;
 i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati, conclusi da soggetti non residenti con intermediari abilitati;
 i contratti di importo non superiore a 206,58 euro;
 i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;
 i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica;
 i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell’ambito di operazioni previste dall’art. 18 co. 1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Esenzione dalle imposte di registro
Per gli atti e i documenti esenti dalla tassa sui contratti di Borsa, per i quali non vi fosse l’obbligo di registrazione (es. lettere e telegrammi), restava ferma anche l’esenzione dall’imposta di registro.
L’esenzione dall’imposta di registro, secondo il richiamato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, doveva, infatti, ritenersi limitata alle lettere, telegrammi e altri documenti rilasciati in relazione ai contratti di trasferimento di quote sociali (esenti alla tassa sui contratti di Borsa).
ABOLIZIONE DELLA TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA - EFFETTI AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 248/2007 alla normativa in materia di imposta di registro, quest’ultima non si applica, salvo quanto di seguito riportato:
 alle azioni, alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa (e relative girate), nonché ai titoli di Stato (o garantiti dallo Stato);
 agli atti, ai documenti e ai registri relativi al movimento, a qualunque titolo, nonché alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe.
Per effetto dell’abolizione della tassa sui contratti di Borsa è stata, inoltre, eliminata l’esenzione prevista, ai fini dell’imposta di registro, per le lettere e i telegrammi aventi per oggetto contratti esenti (secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate) dalla predetta tassa.
Imposta fissa di registro
L’imposta di registro si applica:
 nella misura fissa di 168,00 euro, per gli atti pubblici e le scritture private aventi per oggetto la negoziazione o la compravendita di quote di partecipazione in società o enti; sono, quindi, escluse da imposizione le compravendite di titoli effettuate sui mercati regolamentati;
 in caso d’uso, nella misura fissa di 168,00 euro, per le scritture private non autenticate aventi per oggetto la negoziazione o la compravendita di quote di partecipazione in società o enti, ovvero la negoziazione o la compravendita di azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (e relative girate), nonché di titoli di Stato (o garantiti dallo Stato).
ABOLIZIONE DELLA TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA - EFFETTI AI FINI DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 248/2007 alla normativa in materia di imposta di bollo, restano confermati:
 l’esenzione prevista per le azioni, i titoli di quote sociali, le obbligazioni e gli altri titoli, nonché per la loro negoziazione o compravendita;
 l’assoggettamento ad imposta (nella misura di 15,00 euro), per gli atti relativi al trasferimento di quote sociali, sottoposti a registrazione mediante procedure telematiche.
 
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