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A volte ritornano, Reverse Charge!

Gio.

Utente
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007, affronta nello specifico alcuni casi pratici d’applicazione del “reverse charge”, in presenza di una società che esercita in via prevalente attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici con codice 28.11.0 (“Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture”) ed, inoltre, realizza opere e lavori stradali nonché relativi alla sicurezza della viabilità, con codice 45.25.0 (“Altri lavori speciali di costruzione”).

Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in edilizia (art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972), per qualificare il rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, tenuto conto del comportamento effettivo assunto successivamente alla conclusione del contratto.

Allo stesso modo, se il subappaltatore svolge nella sostanza un’attività rientrante nella sezione F (“costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004, alle prestazioni da questa rese è comunque applicabile il regime dell’inversione contabile, a prescindere dal codice attività comunicato dallo stesso all’Agenzia delle Entrate (fermo restando l’obbligo di comunicare l’effettiva attività esercitata, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972).

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