Riferimento: 730 invece di Unico
L'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 7 Dicembre 2001 n. 435 ha sostituto il comma 8 dell'art. 2 del D.P.R. 22 Luglio 1998 n. 322, disponendo che "salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
Pertanto, se è pur vero che sono scaduti i termini per una dichiarazione "correttiva nei termini", non sono assolutamente decorsi quelli per "l'integrativa" relativa ad un "maggior debito" o "minor credito", che, alla luce di quanto suesposto, scade il 31/12/2013 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere).