A
ariella
Ospite
Un mio cliente nel ottobre 2001 ha stipulato contratti di co.co.co. che sono stati disconosciuti dalla Dpl e sono stati ricondotti a rapporti di lavoro subordinato.
La Dpl ha quindi comminato le sanzioni per l'omessa comunicazione alla sezione circoscriz. per l'impiego e per l'omessa consegna al lavoratore dei dati della registrazione sul libro matricola.
A parte che tale sanzione mi sembra assurda in quanto, se una società ha stipulato contratti (anche sbagliando!) che non necessitavano di determinate formalità, è ovvio che non aveva senso effettuare le comunicazioni agli enti e iscrivere a libro matricola.
Ad ogni modo a mio parere la legge 388 del 2000 art. 16, avendo abolito le sanzioni relative a violazione di norme sul collocamento di carattere formale, dovrebbe avere abolit anche le sanzioni di cui sopra.
La Dpl di Novara argomenta- anche rifacendosi a una circolare del Ministero- che l'omesso invio della comunicazione non è violazione di norma di carattere formale ma è invece da considerarsi violazione di norma di carattere formale l'invio di una comunicazione erronea.
Ma scusate la mia ignoranza: qual'è la norma che- prima della 388- sanzionava l'invio contenente dati erronei? A me pare che non esista.
Pertanto la norma che è stata abrogata dalla 388- dovendo essere una norma esistente- non può che essere l'omesso invio:
Cosa ne dite?
Se non la pensate come me quali sono allora le norme che sono state abrogate?
[%sig%]
La Dpl ha quindi comminato le sanzioni per l'omessa comunicazione alla sezione circoscriz. per l'impiego e per l'omessa consegna al lavoratore dei dati della registrazione sul libro matricola.
A parte che tale sanzione mi sembra assurda in quanto, se una società ha stipulato contratti (anche sbagliando!) che non necessitavano di determinate formalità, è ovvio che non aveva senso effettuare le comunicazioni agli enti e iscrivere a libro matricola.
Ad ogni modo a mio parere la legge 388 del 2000 art. 16, avendo abolito le sanzioni relative a violazione di norme sul collocamento di carattere formale, dovrebbe avere abolit anche le sanzioni di cui sopra.
La Dpl di Novara argomenta- anche rifacendosi a una circolare del Ministero- che l'omesso invio della comunicazione non è violazione di norma di carattere formale ma è invece da considerarsi violazione di norma di carattere formale l'invio di una comunicazione erronea.
Ma scusate la mia ignoranza: qual'è la norma che- prima della 388- sanzionava l'invio contenente dati erronei? A me pare che non esista.
Pertanto la norma che è stata abrogata dalla 388- dovendo essere una norma esistente- non può che essere l'omesso invio:
Cosa ne dite?
Se non la pensate come me quali sono allora le norme che sono state abrogate?
[%sig%]