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36% Bonifico Postale!

Gio.

Utente
Soliti problemi legati alla deduzione costi inerenti 36% ristrutturazione!
Sono in presenza di comunicazione regolare fatta nel 2008 ade pescara ma con Bonifici Postali senza indicazione di CodiciFiscali di chi paga e tanto meno della ditta beneficiaria,solamente richiamo in descrittivo circa saldo fattura n° del....Impresa............
Vedete qualche difficolta' circa la deduzione, sarebbe meglio chiarire il tutto tramite lettera da inviare in ade?
Grazie e buon pomeriggio.-
 
Riferimento: 36% Bonifico Postale!

Spero che trovi un funzionario comprensivo ....perche' l'indicazione dei codici fiscali mi sembra sia parte essenziale per la validita' del bonifico


Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.


Agenzia delle Entrate - 1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
 
Riferimento: 36% Bonifico Postale!

Hai pienamente ragione, proprio per questo ho posto il quesito,vedro' cmq con ade oltretutto l'ufficio postale non avrebbe lo spazio su software per inserirli da quanto mi dicono, ti ringrazio cmq e ti auguro una buona giornata.-
 
Riferimento: 36% Bonifico Postale!

Soliti problemi legati alla deduzione costi inerenti 36% ristrutturazione!
Sono in presenza di comunicazione regolare fatta nel 2008 ade pescara ma con Bonifici Postali senza indicazione di CodiciFiscali di chi paga e tanto meno della ditta beneficiaria,solamente richiamo in descrittivo circa saldo fattura n° del....Impresa............
Vedete qualche difficolta' circa la deduzione, sarebbe meglio chiarire il tutto tramite lettera da inviare in ade?
Grazie e buon pomeriggio.-

se può aiutare...buona giornata.

Risoluzione n. 300/E del 15 luglio 2008

Detrazione accordata anche se il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è disposto dal giudice. Non ha importanza il fatto che l'importo dovuto da un condominio alla ditta esecutrice del restyling della facciata di un immobile sia stato corrisposto soltanto dopo una controversia in tribunale. Anche se i dati indicati nel bonifico sono incompleti, infatti, è possibile riscontrare l'effettiva relazione tra versamento, emissione della fattura ed esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio per l'attività di controllo delle Entrate.
Questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 300/E del 15 luglio.

La questione viene posta all'attenzione degli esperti del fisco dall'amministratore di un edificio di proprietà di più condomini, che, non soddisfatti dei lavori eseguiti dall'impresa incaricata del rifacimento della facciata, avevano sospeso i relativi pagamenti. Chiamati in giudizio dal creditore, venivano però condannati e obbligati a estinguere il debito.

La perplessità riguarda, in sostanza, la correttezza degli adempimenti posti in essere allo scopo di ottenere la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la descritta ristrutturazione edilizia (articolo 1, legge 449/1997 e decreto interministeriale 41/1998).
In particolare, l'amministratore chiede se il beneficio vale anche per gli importi dovuti dopo la conclusione del procedimento giudiziario, per il pagamento dei quali ha provveduto tramite bonifico postale on line riportando la causale "estinzione debito secondo la sentenza del tribunale di...", senza però indicare il codice fiscale o la partita Iva né del condominio né della ditta che ha eseguito l'intervento.
Nel ricordare la ratio delle disposizioni contenute nel Dm 41/1998, dettate per consentire un facile controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla veridicità del sostenimento delle spese per le quali si chiede la detrazione, l'Agenzia pone l'attenzione non tanto sulla incompletezza degli elementi indicati sul bonifico postale (assimilabile in tutto a quello bancario), ma sulla possibilità di rilevare il nesso tra il versamento e "quei" lavori di ristrutturazione. Nel caso in esame, inequivocabile.
Da queste considerazioni, l'ok alla detrazione, ma a condizione che la stessa sia calcolata unicamente sull'importo pagato all'impresa per i lavori eseguiti e non per le spese giudiziarie.

Fonte: Fisco oggi
 
Riferimento: 36% Bonifico Postale!

se può aiutare...buona giornata.

Risoluzione n. 300/E del 15 luglio 2008

Detrazione accordata anche se il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è disposto dal giudice. Non ha importanza il fatto che l'importo dovuto da un condominio alla ditta esecutrice del restyling della facciata di un immobile sia stato corrisposto soltanto dopo una controversia in tribunale. Anche se i dati indicati nel bonifico sono incompleti, infatti, è possibile riscontrare l'effettiva relazione tra versamento, emissione della fattura ed esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio per l'attività di controllo delle Entrate.
Questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 300/E del 15 luglio.

La questione viene posta all'attenzione degli esperti del fisco dall'amministratore di un edificio di proprietà di più condomini, che, non soddisfatti dei lavori eseguiti dall'impresa incaricata del rifacimento della facciata, avevano sospeso i relativi pagamenti. Chiamati in giudizio dal creditore, venivano però condannati e obbligati a estinguere il debito.

La perplessità riguarda, in sostanza, la correttezza degli adempimenti posti in essere allo scopo di ottenere la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la descritta ristrutturazione edilizia (articolo 1, legge 449/1997 e decreto interministeriale 41/1998).
In particolare, l'amministratore chiede se il beneficio vale anche per gli importi dovuti dopo la conclusione del procedimento giudiziario, per il pagamento dei quali ha provveduto tramite bonifico postale on line riportando la causale "estinzione debito secondo la sentenza del tribunale di...", senza però indicare il codice fiscale o la partita Iva né del condominio né della ditta che ha eseguito l'intervento.
Nel ricordare la ratio delle disposizioni contenute nel Dm 41/1998, dettate per consentire un facile controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla veridicità del sostenimento delle spese per le quali si chiede la detrazione, l'Agenzia pone l'attenzione non tanto sulla incompletezza degli elementi indicati sul bonifico postale (assimilabile in tutto a quello bancario), ma sulla possibilità di rilevare il nesso tra il versamento e "quei" lavori di ristrutturazione. Nel caso in esame, inequivocabile.
Da queste considerazioni, l'ok alla detrazione, ma a condizione che la stessa sia calcolata unicamente sull'importo pagato all'impresa per i lavori eseguiti e non per le spese giudiziarie.

Fonte: Fisco oggi


Thank's grazie Fabrizia!
Buon lavoro.-
 
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