Gio.
Utente
Piu' volte ne abbiamo parlato ora abbiamo chiarimenti.-
La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori nelle parti comuni di un condominio e` ammessa anche se nel bonifico non sono stati indicati il codice fiscale del condominio e la partita Iva dell`impresa esecutrice, a patto che l`incompletezza dei dati sia colmata dalla coincidenza tra il soggetto che ha ordinato il bonifico e il destinatario della fattura, nonche` tra l`impresa a favore della quale e` stato emesso il bonifico e quella che ha emesso la fattura. E` quanto sottolinea l`agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 300 del 15 luglio 2008. Invece, non e` possibile ottenere l`agevolazione del 55% sul risparmio energetico se i relativi interventi sono stati effettuati da una societa` costruttrice con riferimento a un immobile merce. A precisarlo e` la stessa Agenzia, con altra risoluzione, la n. 303.-
La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori nelle parti comuni di un condominio e` ammessa anche se nel bonifico non sono stati indicati il codice fiscale del condominio e la partita Iva dell`impresa esecutrice, a patto che l`incompletezza dei dati sia colmata dalla coincidenza tra il soggetto che ha ordinato il bonifico e il destinatario della fattura, nonche` tra l`impresa a favore della quale e` stato emesso il bonifico e quella che ha emesso la fattura. E` quanto sottolinea l`agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 300 del 15 luglio 2008. Invece, non e` possibile ottenere l`agevolazione del 55% sul risparmio energetico se i relativi interventi sono stati effettuati da una societa` costruttrice con riferimento a un immobile merce. A precisarlo e` la stessa Agenzia, con altra risoluzione, la n. 303.-