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La manovra Monti ha decretato che gli stipendi e le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche centrali / locali superiori a € 1.000 vanno pagate con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali
Agenzia Entrate li considera "servizi elettronici" Circolare 21.6.2010, n. 36/E.
Quindi sono servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Ciò comporta per operatore italiano l'applicazione dell'inversione contabile e l'invio intrastat.
1) se il professionista ha emesso fattura a dicembre 2011 (non notula o avviso di parcella) ex art. 6, DPR n. 633/72 quello è il momento impositivo. Era nei minimi niente IVA, anche se viene pagato a gennaio. Diverso è se a dicembre ha emesso avviso di parcella e poi viene pagato a gennaio. In...
In caso di affitto o comodato gratuito al figlio (o parenti) dell’immobile si applica l’aliquota IMU prevista per la seconda casa, ossia in generale quella del 0,76% (che potrà essere modificata dai comuni). Non si può applicare la detrazione di Euro 200.
In caso di affitto o comodato gratuito al figlio (o parenti) dell’immobile si applica l’aliquota IMU prevista per la seconda casa, ossia in generale quella del 0,76% (che potrà essere modificata dai comuni). Non si può applicare la detrazione di Euro 200.
La manovra monti non ha “detto” nulla sul regime delle nuove iniziative produttive e nemmeno i due ultimi provvedimenti varati dall’agenzie delle entrate.
Si attendono chiarimenti in merito. Potrebbe ancora sussistere oppure ritenersi implicitamente abrogato.
Non possono essere accettati pagamenti in denaro contante (o libretti al portatore) quando il valore dell’operazione, ancorché frazionata, è complessivamente di ammontare pari o superiore a € 1.000. Può essere accettato un pagamento tramite assegno non trasferibile o un bonifico.
La banca non...
Si, concordo, fino al 2015 avendo tutti i requisiti o oltre fino al compimento dei 35 anni. Ovviamente parto dal presupposto che:
- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti il 2011, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, quindi ha...
il limite dei 1.000 euro riguarda solo le transazioni eseguite tra parti in contanti (e per i libretti al portatore). pertanto, non riguarda il rapporto tra il soggetto e la banca.
Nel documento AE 22.12.2011 è stato precisato che non va inserito negli elenchi cli/for le locazioni immobiliari sia da parte del locatore che del locatario.
Nel Documento Agenzia Entrate del 22.12.2011 è stato precisatoto che vanno ricomprese nell’elenco clienti/fornitori le fatture d'acconto registrate un anno precedente rispetto a quello della compravendita.
Nel dubbio andrei ad inserirla
1) la sanzione è ora di € 64 (516 x 1/8) ma in caso di OMESSA presentazione mod. Intra, codice tributo 8911;
2) in caso di INTEGRAZIONE, entro i termini di invio dichiarazione IVA del periodo o entro 30 giorni dal sollecito dell'ufficio non ci sono sanzioni.
1) per inizio nel 2011, attenzione che il limite di € 30.000 si ragguaglia ad anno, quindi conviene partire dal 2012;
2) per me nel tuo caso è un proseguimento dell'attività precedente
Si confermo, come precisato dalla Circolare n. 45/E 2011
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento del
corrispettivo è previsto, tra l’altro, quando si effettuano cessioni di beni e
prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali...
Se il debito contributivo è stato pagato mediante compensazione con altro tributo va indicato intero importo pagato nel 2010 compresa compensazione.
Se la compensazione riguarda un credito contributivo va comunque indicato in cm7 il totale pagato compensivo del compensato indicando in RM9 il...
Se NON utilizzo le perdite 2009:
1) € 1.964 in colonna 2, CM22;
2) € 4.118 in colonna 3, CM22.
Se utilizzo le perdite 2009 che mi derivano dal regime dei minimi, per (esempio) € 164 inserisco in CM9, colonna 2, € 164, e in CM22, colonna 2, € 1.900 (il residuo della perdita nata nel 2009)...
1) io capisco, a colonna 2 (oltre ad importo di colonna 1, perdite da impresa/lavoro autonomo) le perdite pregresse nate nel regime dei minimi, indicate l'anno scorso, a rigo CM 22 o CM23;
"Nella colonna 2 va riportato, oltre all’importo indicato in colonna 1, l’ammontare delle perdite dei...
Sulla fattura emessa al committente austriaco:
1) non va esposta IVA ma indicazione "IVA non addebitata/esclusa ex art. 1, comma 100, L. 244/2007";
2) non va conteggiata ritenuta acconto.
In merito va verificata la convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Austria che all'art. 14...