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Non lo sa nessuno.
E' molto probabile che le detrazioni vengano prorogate; automaticamente, in assenza di altri interventi, lo sconto diretto art.10 proseguirebbe.
Però sono attese modifiche, viste le distorsioni che il meccanismo sta creando, a danno dei clienti e dell'erario.
Se il MISE lavora...
Come dice Giacomini, l'elenco è indicativo.
Specifica 'con dimensioni e materiali uguali' in quanto potrebbe appunto sorgere il dubbio che questi debbano essere diversi (e quindi qualificare l'intervento come manutenzione straordinaria); avrebbero scritto meglio con 'con dimensioni e materiali...
Nella situazione richiamata da Rocco, non vi è dubbio che il coniuge può assumersi l'onere dei lavori, pagare i fornitori e porre a detrazione le spese sostenute.
In merito alla seconda domanda e cioè come fa il proprietario a trasferire i fondi al coniuge affinchè questi possa provvedere ai...
Hai centrato perfettamente la questione.
Da quando (2018) i due incentivi sono dello stesso importo, la gente non ci capisce più nulla; però due distinte forme erano (36% poi 50% la prima, bonus casa, e 55 poi 65 e ora 50% l'altra, ecobonus) e ditinte rimangono.
Strettamente parlando la...
Il bonus mobili scatta quando esegui lavori classificati come manutenzione straordinaria e copre gli acquisti dell'Unità Immobiliare oggetto di manutenzione.
I tuoi lavori non sono certo di ristrutturazione; te la cavi con una CILA per manutenzione straordinaria.
Formalmente è più corretta la DSAN, che è anche più spiccia e immediata.
Il fornitore deve solo dire che la fattura emessa è anche stata registrata. (ma vah..)
In realtà la risposta non è del tutto corretta.
In presenza di manutenzioni, come presumibilmente è in questo caso, l'IVA sul 'bene significativo' è sempre da esplicitare nella sua parte 'agevolata' (10%) e nella sua parte ordinaria (22%) anche quando questa seconda avesse un imponibile nullo...
Secondo quanto previsto dalle regole del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, lo sconto deve essere DI PARI IMPORTO della detrazione.
Quindi, non è possibile fare la cessione del bonus (percentuale) sulle sole fatture rimanenti.
Dovrebbe invece essere possibile, con l'assenso del fornitore...
Si, vai tranquillo.
Il divieto di cumulo riguarda 'la medesima spesa', cioè non puoi detrarre due volte la medesima fattura: devi scegliere (laddove esiste la possibilità di utilizzare l'una o l'altra forma di detrazione), quale dei due bonus intendi utilizzare.
Per poter detrarre devi avere un diritto reale sull'immobile.. anche solo un comodato gratuito, ma dimostrabile e antecedente alla data di inizio dei lavori. Quindi, ad es. il comodato deve essere registrato.
Gli interventi di cui all'art.16 comma 1-septies del DL 4.6.2013, detto SISMABONUS (ma pensa la sfiga che SISMABONUS e BONUS CASA sono entrambe in un art.16 di due leggi diverse!!) SONO OGGETTO DI POTENZIALE CESSIONE DEL CREDITO.
Ovviamente, va prima trovata un'impresa che anticipi il 75 o l'85%...
No, dove lo hai letto?
Se sei un privato, vale il principio di cassa. Spendi questo anno (acconti, anticipi ecc), detrai sicuramente con le regole attuali.
Fossi un impresa, varrebbe il principio di competenza, quindi potrebbero detrarre questo anno anche spese fatturate questo anno ma pagate...
No, non mi pare sia cosi.
Il nuovo art.10 riguarda le spese relative al risparmio energetico (ecobonus, L.296/06 e smi) e consente la cessione del credito
Riguarda il sismabonus.
Riguarda gli interventi di risparmio energetico ammessi al Bonus casa (art.16/bis del TUIR), ma limitati al capoverso...
Se sei un privato, vale il principio di cassa. Le spese sostenute nel 2019 seguono le regole del 2019, quelle che sosterrai nel 2020 seguiranno le regole del 2020. Quindi tutti gli acconti, anticipi o le forniture di quest'anno non corrono rischi.