Di seguito copia-incolla delle istruzioni del mod. 730/2025 riguardanti la fattispecie.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2024” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2024. Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2024. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2023 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2024 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza. Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”). Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2020 fino al 1° gennaio 2024 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024” presente in Appendice.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2025” va compilato solo se il comune è diverso da quello al 1° gennaio 2024. Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio. Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato. Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2020 al 2024 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025” presente in Appendice.
Saluti.