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Avviso di contraddittorio preventivo - accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI - immediatamente impugnabile?

cha17

Utente
Salve a tutti,
mi è stato notificato un atto emesso dal Comune nel quale risiedo. Il nome dell'avviso è il seguente: "TARI 2018 Contraddittorio preventivo accertamento esecutivo - omessa dichiarazione TARI (art. 6 bis della Legge n. 212/2000) Avviso n...." L'atto riporta pedissequamente il testo della richiamata disposizione, che prevede che entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso il contribuente possa presentare eventuali controdeduzioni o richiedere di estrarre copia degli atti e che l'ente debba adottare successivamente il provvedimento definitivo allo spirare del termine per le controdeduzioni, tenendo conto delle stesse. Tuttavia, nelle pagine successive, l'atto reca l'accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione in misura ridotta in caso di pagamento con adesione o per l'intero per il pagamento senza adesione e le modalità per procedervi e le conseguenze in caso di omesso pagamento. In ultimo, prevede che l'atto possa essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado nel termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso.
Io ho trasmesso le controdeduzione già dopo 30 giorni dalla notificazione dell'atto, ma visto che si approssima la scadenza del termine di 60 giorni, sono in dubbio se debba già notificare il ricorso tributario. Applicando l'art. art. 6 bis, che tuttavia non riporta espressamente un termine per l'impugnativa, aspetterei l'adozione del provvedimento definitivo, ma non vorrei incorrere in decadenze. Ho fatto diverse ricerche in rete e ho trovato un paio di commenti (un vademecum del Comune di Cremona e un altro commento) che confermano la tesi dell'impugnativa successiva. Qualcuno ha esperienze dirette in materia e potrebbe darmi delle delucidazioni?
 
Lei ha ricevuto il cd. schema d'atto ex art. 6-bis della L. 212/2000 al fine di permettere al contribuente di poter effettuare il contraddittorio preventivo. Il ricorso andrà proposto non in questa fase ma in quella, successiva, concernente la notifica dell'avviso di accertamento definitivo, la cui motivazione deve obbligatoriamente tener conto di quanto dedotto dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo e precisamente perché l'ente impositore non ha ritenuto di considerare/ha ritenuto di considerare solo in parte le deduzioni difensive offerte dal contribuente.
Saluti.
 
Grazie mille del confronto. Ho chiesto conferma perché credo che l’atto notificato sia redatto in maniera un po’ equivoca visto che reca l’indicazione dei termini per l’impugnativa immediata.
 
Lo schema d'atto, che pare di capire è quello che ha ricevuto, non è atto impugnabile.
Probabilmente sarà indicato che l'impugnazione potrà essere effettuata avverso l'atto definitivo che l'ente impositore riterrà di dover notificare.
Saluti.
 
No, l’indicazione sull’atto da impugnare nell’atto notificato è chiara. Dice espressamente “avverso il presente atto è ammesso il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado nel termine di 60 giorni dalla notifica”. Non parla affatto, come dovrebbe, di un successivo provvedimento definitivo.
 
No, l’indicazione sull’atto da impugnare nell’atto notificato è chiara. Dice espressamente “avverso il presente atto è ammesso il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado nel termine di 60 giorni dalla notifica”. Non parla affatto, come dovrebbe, di un successivo provvedimento definitivo.

A questo punto avrei impugnato l'atto senza presentare controdeduzioni, invocandone l'illegittimità per violazione dell'art. 6-bis L. 212/2000 chiedendo al giudice l'annullamento.
Saluti.
 
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