HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

LAVORATORI ALL’ESTERO E INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI CERVELLI

Lavoratori all’estero e incentivi per il rientro dei cervelli

.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso di questi ultimi anni, sono stati emanati numerosi provvedimenti per incentivare il rientro nel nostro Paese di lavoratori operanti all’estero. 

Per le novità dopo il decreto crescita ti segnaliamo l’articolo Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni previste dal decreto crescita per gli impatriati

Queste azioni governative hanno sempre cercato di attrarre quelle figure professionali di alto livello, con esperienze significative maturate all’estero, durante consistenti periodi di permanenza.

Gli incentivi proposti, sono sempre stati di natura fiscale e prevedono l’abbattimento della base imponibile, in misura variabile, in base ai vari provvedimenti che si sono alternati nel tempo.

Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 e riguardava specificatamente la figura dei “RICERCATORI”. Durante gli anni successivi, tutti i Governi che si sono alternati, hanno sempre destinato cospicue risorse economiche per incentivare il rientro dei lavoratori stranieri nel nostro Paese. L’ultima legge in ordine di tempo è stata la “Legge di bilancio 2017”,   che ha reso stabili queste misure.

Per approfondire acquista l’ebook  “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Anche le figure professionali interessate si sono ampliate; inizialmente erano previsti solo i ricercatori, successivamente, in base alle necessità nazionali interne, la platea si è estesa comprendendo, docenti, laureati, studenti, maestranze direttive, maestranze qualificate.

I termini adottati per definire di volta in volta queste tematiche sono mutati nel corso degli anni; all’inizio l’espressione si riferiva al rientro dei “RICERCATORI” in Italia; successivamente ai “CONTRO-ESODATI” (termine ripreso dalla legislazione e dalla prassi), mentre molto più semplicemente ma efficacemente la stampa si riferiva al “RIENTRO DEI CERVELLI”. Oggi viene definito questo fenomeno con un termine generico: “IMPATRIATI”.

A parte le definizioni, la sostanza rimane quasi sempre immutata: si sta cercando di compensare il massiccio esodo di risorse umane (soprattutto quelle più giovani) avvenuto nel corso di questi ultimi anni, creando nuove opportunità di lavoro in patria, attraverso la  la leva degli incentivi fiscali. Forse questo modo di procedere da solo non è sufficiente, può però essere considerato un volano utile alla ripartenza di un sistema molto complesso.

Per approfondire acquista l’ebook  “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

PROVVEDIMENTI DIVENUTI STRUTTURALI APPLICABILI OGGI       

Docenti – Ricercatori

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo che ha riguardato queste figure professionali è contenuto nella Legge di Bilancio 2017 (articolo 1 comma 149, legge n. 232  del 11/12/2016) che ha reso permanenti gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori.

Vogliamo riproporre in sintesi la disciplina applicabile oggi per i ricercatori e docenti:

PROSPETTO RIASSUNTIVO RICERCATORI – DOCENTI LEGGE 232 DEL 11/12/2016 ART. 1 COMMA 149

LEGGILEGGE N. 232 DEL 11/12/2016 ART. 1 COMMA 149 (L. BILANCIO 2017)
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTE2 ANNI CONTINUATIVI DI RICERCA O DOCENZA
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIASI
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.TUTTI
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVANO
DURATA BENEFICIO3 ANNI OLTRE L’ANNO IN CUI SI PRENDE LA RESIDENZA FISCALE.
SOGGETTI INTERESSATIRICERCATORI + DOCENTI
TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMISUBORD. E AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE90%
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIONON C’E’ LIMITE DI ETA’
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMA 

Impatriati

La normativa applicabile oggi, è quella contenuta nell’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015 (Decreto internazionalizzazione).

Questa norma,  tende ad armonizzare le misure contenute nel decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 1)),  con quelle precedenti in via di esaurimento, previste  dalla legge 238/2010, (CONTRO-ESODATI), oggi contenute nell’articolo 16 comma 2 del D.Lgs.  147/2015.

Legge 238/2010 modificata dal D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 2 (CONTRO-ESODATI).

Riportiamo nel presente prospetto la sintesi delle disposizioni oggi in vigore, da applicarsi per i CONTRO-ESODATI (disciplinati dalla legge 238/2010)

PROSPETTO RIASSUNTIVO LAVORATORI CONTRO-ESODATI D.LGS. 147/2015 ARTICOLO 16 COMMA 2

LEGGID.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 2
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTEEssere laureati oppure studenti laureati, e avere svolto all’estero attività di studio o di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per 24 mesi
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIAResidenza fiscale
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.PER IL 2016 RIGUARDA SOLO CITTADINI U.E. DAL 2017 ANCHE EXTRAUE CON CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVA2 ANNI
DURATA BENEFICIOAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
SOGGETTI INTERESSATIa)Lavoratori dall’estero laureati assunti Italia


b) Studenti laureati dall’estero assunti in Italia

TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMIANNO 2016 SOLO SUBORDINATI DAL 2017 ANCHE AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE30% anno 2016 50% anno 2017
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIO 
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMAAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma 1 (IMPATRIATI)

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, norma di carattere strutturale e non transitorio, è stato introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo di lavoratori “impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi accumunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi attività lavorativa.

Questa normativa nella sua versione originaria ante modifiche (modifiche apportate dall’articolo 1, comma 150, lett. a), nn. 1 e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. A partire dall’anno d’imposta 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge sopracitata, l’agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50%.

Riportiamo in sintesi le condizioni previste dalla norma e chiarite dalla circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.

PROSPETTO RIASSUNTIVO LAVORATORI IMPATRIATI ART. 16 COMMA 1 D.LGS N. 147 DEL 14/9/2015

LEGGID.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 1
REQUISITO RESIDENZA ITALIA IN PRECEDENZA PERIODI ANCHE REMOTINO
REQUISITO RESIDENZA ESTERO ANTEnon essere stati residenti in Italia 5 periodi imposta precedenti impatrio
REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIAResidenza fiscale
PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI – U.E. – EXTRA U.E.U.E. – EXTRAUE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA A DECORRERE DALL’ANNO 2016
OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA POST ATTIVITA’ LAVORATIVA2 ANNI
DURATA BENEFICIOAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
SOGGETTI INTERESSATILavoratori con ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione e /o specializzaz.
TIPOLOGIA LAVORATORI INTERESSATI: SUBORD. O AUTONOMIANNO 2016 SOLO SUBORDINATI DAL 2017 ANCHE AUTONOMI
BENEFICIO ESENZIONE30% anno 2016 50% anno 2017
LIMITI DI ETA’ PER FRUIRE DEL BENEFICIO 
PERIODO NEL QUALE SI PUO FRUIRE DELLA NORMAAgevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Per le novità dopo il decreto crescita ti segnaliamo l’articolo Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni previste dal decreto crescita per gli impatriati

Domande Frequenti

Quali sono i requisiti per i Benefici Fiscali per il Rientro dall’Estero?

Essere laureati e avere svolto all’estero attività di studio o di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per 24 mesi. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Quale Normativa regola i Benefici Fiscali per il Rientro dall’Estero?

Per gli impatriati i Benefici sono regolati dall’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Quali sono i Soggetti Interessati ai Benefici per il Rientro dall’Estero?

Si tratta dei lavoratori (o degli studenti) dall’estero laureati e poi assunti Italia. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

Per quanto tempo si è obbligati a restare in Italia per ottenere il Beneficio?

Bisogna restare in Italia per almeno 2 anni. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

I Benefici sono applicabili anche ai lavoratori autonomi?

A partire dal 2017 anche i lavoratori autonomi hanno accesso ai benefici. Per approfondire ti segnaliamo la guida “Gli Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero”

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Elisabetta - 01/06/2022

Buongiorno Dott. Rodella, sto valutando il rientro in Italia dalla Germania, ma fatico a trovare informazioni chiare su quali siano i documenti richiesti per attestare arrivo e partenza da questo paese (al fine di poter beneficiare dell incentivo fiscale di cui sopra). Saprebbe dirmi quale documento e' necessario fornire per attestare l'inizio della mia permanenza all'estero? Nel mio caso ho un contratto di lavoro che inizia a Novembre 2020, ma la registrazione ufficiale della mia residenza presso gli uffici tedesci riporta la data del 28 febbraio 2021. Stessa questione per il rientro: che tipo di documento e' necessario fornire per attestare di essere rientrati in italia? grazie in anticipo per il supporto

Eva - 17/06/2021

Gentilissimo Dott. Rodella, Sto valutando il rientro in Italia ad Settembre 2021, dopo un offerta di lavoro su Milano. Se dovessi rientrare in italia, l'incentivo fiscale partirebbe da Settembre? E come si calcolerebbe? Il primo anno fiscale sarebbe dunque da Settembre a Dicembre 2021? E quindi vorrebbe dire che il primo anno di incentivo fiscale sarebbe solo di 4 mesi anziché 12? La ringrazio in anticipo. Saluti cordiali, Eva

EU - 09/05/2021

Gentile Dott. Rodella, grazie per l'articolo. Ho lavorato in Europa da 08/16 fino ad oggi. Vorrei rientrare in Italia. Posso usufruire del DL rientro cervelli, abbasando l'imponobile del 70%? Se si, potrebbe gentilmente indicare un calcolo spannometrico per capire quale potrebbe essere il netto? Per facilità con un salario di 100k Grazie Saluti

Andrea - 19/04/2021

Gentile Dott. Rodella, Io ho ufficialmente conseguito il dottorato in inghilterra a marzo 2021 e ho cominciato a lavorare in italia a dicembre 2020 (non come ricercatore). Sono idoneo ad usufruire dello sgravio fiscale per il "rientro dei cervelli"? Se si' a quale fascia appartengo? Grazie mille, Andrea

Filippo C. - 07/04/2021

Gentile Rag. Rodella, Ho ottenuto un dottorato in Francia e svolto molta attività di ricerca privata. Per la fruizione del bonus "Docenti e Ricercatori", volevo chiederle se: - Il Dottorato della durata di 3 anni ottenuto e pagato all'estero è assimilabile a "periodo di ricerca continuativo di 2 anni". Nello specifico il mio dottorato all'estero non era una borsa esentasse, ma bensì uno stipendio con tanto di contributi sociali e pensione. - Un periodo superiore ai 2 anni nella ricerca privata all'estero è assimilabile a "periodo di ricerca continuativo di 2 anni"? Per esempio è sufficiente un titolo del posto di lavoro come "Ingegnere R&D"? - Un'attività di ricerca privata in Italia com'è attestata? È sufficiente un titolo di lavoro consono o l'azienda deve rendicontare il mio stipendio come spesa di Ricerca e Sviluppo ? La ringrazio

Gigi - 09/02/2021

Buongiorno Sig. Rodella, grazie per questo conrtibuto. Avrei un quesito da porle. Esiste un simulatore dove poter introdurre i dati sullo stipendio lordo su cui applicare le esenzioni relative al rientro dei cervelli? Sarebbe interessante valutare l'effetto sullo stipendio netto, soprattutto in base alle ultime disposizioni dove per alcune regioni del sud l'esenzione sale al 90%. Non ho trovato niente online al riguardo e non saprei esattamente come calcolarlo. Le faccio un esempio: - Regione: Sardegna - Stipendio lordo: 50.000€ - Ritenuta IRPEF: 15.139€ - Ritenuta Regionale: 615€ - Ritenuta Comunale: 350€ - Ritenuta INPS: 4595€ - Totale ritenute: 20.699€ - Stipendio netto: 29.301€ Domande/dubbi: 1) Con l'esenzione al 90% per la Sardegna per esempio, a quanto ammonterebbe uno stipendio netto mensile (su 12 mesi)? 2) Si considera anche la ritenuta INPS tra quelle che concorrono all'esenzione fiscale del 90% o solo le 3 ritenute IRPEF? 3) Se la ritenuta INPS si versa interamente in ogni caso, è corretto affermare che come imposta finale si versa il 10% della somma delle 3 ritenute IRPEF? La ringrazio in anticipo per la sua gentile risposta.

Alessandro - 26/01/2021

Buongiorno Dott. Rodella, Ho appena sottoscritto un contratto lavorativo in Italia, dopo varie esperienze estere che di seguito le descrivo: Da Agosto 2015 ad Aprile 2018, ho lavorato in Norvegia con un contratto locale. Da Settembre 2018 a Novembre 2018 ho lavorato al Cern in Svizzera. Da Novembre 2018 a Gennaio 2021, ho lavorato in Austria con un contratto austriaco. In quest'ultimo periodo ho fatto il frontaliere, in quanto residente a Vipiteno e quindi per l'anno 2019 ho fatto anche la denuncia dei redditi in Italia, ma comunque percepivo una busta paga Austriaca. Da Gennaio lavoro stabilmente in Italia e ho spostato la mia residenza di nuovo in Abruzzo. Le chiedo se con questi requisiti, potevo aver diritto a richiedere il "Bonus Impatriati". La ringrazio anticipatamente. Alessandro

Giulia - 19/01/2021

Buongiorno Dot.Rondella Sono una ragazza di 29 anni che vive e lavora a Tokyo da qualche anno (2 di seguito),come architetto presso vari studi privati. Volendo rientrare in Italia di quali agevolazioni/incentivi potrei usufruire, oltre a quelle fiscali, come Partita Iva presso uno studio privato o aprendo uno studio tutto mio? GRAZIE per il tempo che vorrà cortesemente dedicarmi Cordialità

Alberto - 27/12/2020

Salve, Sono ormai più di 5 anni che vivo e lavoro a Madrid però non mi sono iscritto all' AIRE e non ho attivato la convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. Preciso che sono in possesso di una laurea magistrale. Volevo sapere se in questo caso vi fosse la possibilità di accedere alle agevolazioni relative al rimpatrio e cosa si intende per attività lavorativa continuativa, visto che per 3 mesi a inizio 2020 sono stato disoccupato con assegno di disoccupazione. Grazie in anticipo, Saluti

Alessandro - 21/12/2020

Buonasera, sto godendo delle agevolazioni fiscali di rimpatriato in Italia i sensi dell'art.16 del DLgs n 147/2015 (Dimissioni estero Luglio 2018 - Trasferimento residenza Agosto 2018 - Inizio nuova attività lavorativa in Italia Settembre 2018 in conseguenza di accordi di assunzione mentre ero ancora all'estero). Mi sono dimesso ed ho abbandonato il mio lavoro da dipendente in Svizzera per rimpatriare ed iniziare a lavorare come dipendente in Italia. Ho un laurea e un master  conseguiti in Italia nel 2008 e nel 2010 e sono stato dipendente in Svizzera da Aprile 2014 fino al 31 Luglio 2018 dove al tempo trasferii regolarmente residenza e mi iscrissi AIRE già a Maggio 2014. Ora vorrei presentare dimissioni dall'azienda in cui sto lavorando in Italia per potermi fare riassumere secondo le agevolazioni per lavoratori portatori di handicap e disabili secondo Legge 68/99. Sono infatti diventato disabile dopo il rimpatrio in Italia. Se mi dimetto e mi faccio riassumere dalla stessa azienda perdo le agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale dei rimpatriati di cui sto godendo? Grazie per la cortese risposta.

Lorenzo - 03/11/2020

Egr. dott. Rodella, sono venuto a conoscenza di questa agevolazione solo poco tempo fa. Sono rientrato in Italia nel 2015 conseguendo una laurea all'estero dove avevo anche la residenza ma rimanendo cmq iscritto all'AIRE . Volevo chiderle se fosse possibile usufruire di tale agevolazione retroattivamente facendo domanda ora. Potrebbe qualcuno aiutarmi a capire se posso usufruirne? Grazie mille, Lorenzo

Rag. Luigia Lumia - 04/11/2020

Le segnalo che sulla materia abbiamo attivato un Servizio a pagamento di consulenza a questo link <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/ricerca.php?testo=quesito" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Lavoro Estero: Richiesta Quesito Online</a>

Luca - 11/10/2020

Egr. dott. Rodella, sono Italiano, residente in italia e lavoratore in italia da qualche mese. Mia moglie a breve mi raggiungerà e vorrebbe poter usufruire del rientro dei cervelli a partire dall' anno che viene. Attualmente lavora per una società estera e ha delle difficoltà a trovare lavoro in questi periodi di COVID. Altresì abbiamo necessità di ricongiungere la famiglia il prima possibile. A suo avviso, ai fini del poter lei usufruire degli sgravi fiscali: L'unica soluzione che abbiamo a disposizione è il fatto che lei perda il lavoro estero e si trasferisca qua ricominciando da zero, o potrebbe eventualmente continuare a lavorare in Italia per la sua attuale azienda con una lettera di distacco alla sede Italiana? In tal caso, le mansioni possono essere le stesse e semplicemente eseguire lo stesso lavoro da qua? Il salario dovrebbe essere erogato dalla filiale italiana del suo datore di lavoro, o potrebbe essere anche essere erogato come attualmente dall'azienda estera su conto estero? Immagino anche che trasferirsi in italia semplicemente con la formula smart working, senza lasciare il lavoro, trasferendosi qua e richiedendo la residenza anagrafica italiana pur svolgendo attività per l' entità estera, non sia sufficiente all'ottenimento degli sgravi, vero? Grazie mille Cordialmente LP

Nather Webber - 23/09/2020

non serve a nulla se gli stipendi in italia sono da fame. il mio netto annuale in olanda è una volta e mezzo un lordo italiano, quindi dovrebbero farmi uno sconto del 150 % per tornare a lavorare nella giungla italiana, quindi neanche se mi pagassero il doppio tornerei a lavorare nel brut paese

piero riccardi - 06/09/2020

Buonasera, Io ho il rientro dei cervelli del 2016 che scadrà a fine 2020, ci sono modi per prorogarlo?

Adriana - 01/09/2020

Buongiorno, usufruisco del D.LGS 147 DEL 14/9/2015 dal 2017. Visto che il beneficio vale per 5 anni, mi chiedevo quando smetterò di usufruirne? Fine 2021? Inoltre, come viene notificato o come si può controllare ufficialmente quando smetterò di usufruirne? Grazie mille.

Gianmarco Sire - 30/08/2020

Buongiorno, Stavo valutando un mio rientro in Italia avendo ricevuto diverse offerte professionali interessanti. Da quasi venti anni ricopro il ruolo di Amministratore Delegato con diverse esperienze prima in Italia ed adesso all'estero, da circa dieci anni dirigo la filiale di Londra di una multinazionale di medie dimensioni. Leggendo i requisiti richiesti per poter usufruire delle agevolazioni per il rientro "dei cervelli" dall'estero mi sembra di capire che sia necessaria una laurea. Quindi malgrado il mio successo professionale non rientrei tra i "cervelli" che interessano alla nazione, non essendo laureato. Legge molto discriminatoria secondo il mio punto di vista, senza volermi sopravvalutare ho diretto in questi anni decine se non centinaia di laureati ed onestamente ritengo che su molti di loro non investirei risorse dello stato per farli rientrare, mentre penso che potrei essere un buon investimento date le mie riconosciute capacita', la voglia di fare, e molta esperienza internazionale. Certo un pezzo di carta e' comunque molto piu' importante. Spero di aver capito male e poter far parte delle persone che possono aiutare l'Italia, avendone in cambio un beneficio fiscale, senza il quale onestamente il rientro e' molto meno interessante dal punto di vista economico.

Amerigo Garofano - 11/12/2020

Ciao Gianmarco mi ritrovo nella tua stessa situazione e sto iniziando ora ad esplorare un possibile rientro in Italia. Hai ricevuto alcuna risposta nel blog oppure hai scoperto l' applicabilita' della legge ai non/laureati con esperienze significative di organization and technology leadership ? Saluti

Chiara - 28/08/2020

Buongiorno Avv. Rodella, dopo 4 anni in Germania, regolarmente iscritta all'Aire e con contratti di lavoro tedeschi, sono rientrata in Campania il 31.07.2020, ho terminato il mio contratto di lavoro tedesco e sono stata assunta con nuovo contratto di lavoro italiano dalla stessa azienda ma con ragione giuridica italiana il 01.08.2020. Mi è stato detto che da Agosto a Dicembre non verrò tassata in Italia (infatti in busta paga non compare la voce relativa alla detrazione fiscale) ma che l'anno prossimo entro Luglio 2021 dovrò rimborsare le tasse di questi 5 mesi in Germania, perchè è li che ho trascorso piu di metà dell'anno 2020. Mi conferma che è cosi? io ho tutti i requisiti per beneficiare del regime riservato ai cervelli rimpatriati, e avrei voluto beneficiarne sin da Agosto 2020. Non è Possibile? Sarà possibile da Gennaio 2021? ho già inviato l'autocertificazione al mio datore di lavoro. grazie mille

Elisabetta - 01/06/2022

Ciao Chiara, visto che mi trovo in una situazione analoga alla tua, posso chiederti che tipo di documentazione hai dovuto fornire per attestare l'inizio e la fine della tua permanenza in Germania? grazie!

Mario - 29/07/2020

Buongiorno dott. Rodella, Sono un Architetto che ha lavorato in Cile per 5 anni, adesso tornerei in Italia a lavorare come autonomo ma, per vari motivi, non feci mai l'iscrizione all'AIRE, pero vedo che l'aggiornamento della legge include anche i soggetti che non si iscrissero all'AIRE. Secondo la sua opinione, esistono i presupposti per poter fruire degli sgravi fiscali ? Quali sono i canali per chiedere le agevolazioni? Residenza definitiva (Visa), contratti e liquidazioni possono essere considerate prove attendibili della mia permanenza lavorativa in Cile? La ringrazio molto per il suo tempo, Saluti

Fabrizio - 16/06/2020

Buongiorno, sono residente in Germania da 10 anni e iscritto all'AIRE. Sto valutando il ritorno in Italia e la prospettiva sembra interessante, ma non sono laureato (e non sono sportivo professionista). Non esistono scenari per ottenere benefici, in assenza del diploma di laurea? Grazie Fabrizio

Antonio L - 07/06/2020

Buongiorno, ho usufruito del rientro dei cervelli l'anno scorso, anno 2018 rientrando in italia, facendo un auto-dichiarazione alla mia azienda sul d.p.r. 445/2000, ho pagato cosi le imposte al 50%, o almeno penso ... Ora leggo che nel decreto crescita per i lavoratori impatriati la riduzione dell’imponibile è passata dal 50 al 70%. 1) Come faccio a recuperare dal 50 al 70%? In che sezione del 730 va inserito? 2) Acquistando una casa porterei l'estensione delle detrazioni a 10 anni dagli attuali 5, giusto? Grazie ,A

alberto - 07/06/2020

Buongiorno avv. Rodella Le pongo il seguente quesito di difficilissima "interpretazione". Mio figlio ingegnere lavora per una multinazionale. Il 01.12.2016 è stato distaccato in Svizzera è rientrato in Italia il 01.07.2019, quindi per 2 anni fiscali. In tutto il periodo di permanenza in Svizzera è stato iscritto all'AIRE. Il distacco era previsto esattamente per 24 mesi ed è stato prolungato. A dicembre 2017 è diventato padre di un bambino che ha frequentato l'asilo nido in Svizzera, queste informazioni per precisare che l'intento suo e dell'azienda per cui lavorava erano di una definitiva permanenza in Svizzera. Al rientro in Italia ha assunto nell'ambito della stessa azienda una mansione diversa ottenendo un cospicuo aumento del suo stipendio, anche se rimanendo inserito nel ruolo di Quadro. Leggendo la Risoluzione 76/E dell'Agenzia delle entrate mi rimane un dubbio sull'interpretazione di discontinuità con la precedente posizione . Le chiedo gentilmente se mio figlio può usufruire del regime fiscale agevolato. Grazie mille alberto tieppo

Ana Rossi - 29/05/2020

Buongiorno avv. Rodella, vorrei sottoporle una domanda relativa a "Art. 16 del D.Lgs. 147/2015, ultima modifica D.L. 124/2019". La condizione: non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”), dall’articolo 16 del Dl n. 147/2015 (“regime speciale per i lavoratori impatriati”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”) cosa significa esattamente la parola "contemporaneamente"? Possiamo interpretarla nel suo significato stretto di "allo stesso momento" o anche come "in passato"? Chi ha già usufruito in passato della 238/10 per un vecchio rientro, poi è uscito tre anni, poi volesse rientrare (rispettando tutte le condizioni)....ha diritto alla nuova agevolazione? O siccome in passato già sia stata usufruita, non ci sono più possibilità di rientrare nel nuovo regime di incentivi? Grazie mille AT

Michele - 22/05/2020

Buongiorno Dott. Rodella, prima di tutto mi scuso in anticipo per il mio linguaggio poco giuridico. Vorrei sottoporle il mio caso: -Nel settembre 2015 mi sono trasferito a Copenhagen per iniziare un Master of Science (equivalente di una magistrale italiana) di 2 anni. -Da agosto a dicembre 2016 ho rescisso il mio contratto di affitto a Copenhagen, dal momento che mi sono trasferito in India per un programma Exchange universitario (sempre in qualità di studente dell'università danese) -Nel dicembre 2016 sono rientrato a Copenhagen, dove ho terminato il percorso di studi nel Luglio 2017 - Da Luglio 2017 a Dicembre 2017 sono rimasto a Copenhagen, sotto sussidio di disoccupazione danese mentre cercavo lavoro in Danimarca -A Dicembre 2017 sono stato assunto in Italia a tempo indeterminato, e sono così rientrato. Nel periodo di studio in Danimarca NON mi sono registrato ad AIRE, e dunque al rientro non ho richiesto il regime agevolato. Date le recenti modifiche, posso usufruire dell'agevolazione? Se si, posso fare dichiarazione integrativa a favore per gli anni persi, e quale documentazione devo presentare? La ringrazio in anticipo per il suo prezioso aiuto in questo insidioso labirinto che è la disciplina fiscale italiana. Cordialmente

Andrea Molinari - 12/05/2020

Buongiorno dottor Rondella Mi sono trasferito in Brasile (iscrizione all'AIRE nel giugno 2018), chiudendo partita IVA a fine 2017. Non ho lavorato a contratto (solo collaborato in ente pubblico come psicologo). Ora sto tornando in Italia, e stavo aspettando di vedere se anch'io avessi potuto godere delle agevolazioni fiscali, visto che manca un mese per completare i due anni di iscrizione all'AIRE. Avevo anche il visto di residenza che però è stato revocato dopo la separazione con la mia ex compagna brasiliana. Dato che qui in Italia riaprirei la partita IVA e avrei già dei clienti (sono psicologo) pensa che possa anch'io rientrare negli aiuti previsti dal decreto? Un caro saluto

Laetitia - 17/04/2020

Buongiorno, Ho davvero bisogno di aiuto su questo, ecco il mio caso: -Sono francese (mi scusi per gli errori in italiano), ho due Laurea quinquenali, ho lavorato 3 anni come ingegnere in una società privata in Francia da novembre 2011 a novembre 2014. Il 01 dicembre 2014 ho iniziato a lavorare per un'azienda privata a Trieste. La mia residenza fiscale inizia nel 2015 dato che non ho lavorato 183 giorni in Italia nel 2014. Nella mia dichiarazione di residenza è scritto :"iscrizione anagrafica nel mio comune con decorrenza dal 09.03.2015" con "Precedente Stato di residenza dichiarato: Francia ". -Ho comprato una casa come residenza principale il 23.12.2019. -Non ho mai compilato il modello 730, e ho saputo di queste agevolazioni 2 mesi fa. La mia prima domanda è: ho diritto a queste agevolazioni? Da quello che ho capito ho il diritto di: -fare una domanda di rimborso delle imposte dirette per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. -Per l'anno 2019 dichiaralo nella dichiarazione dei reditti che farò quest'anno. -Richiedere l'estensione a il mio dattore di lavoro per altri 5 anni in vertù dell'acquisto della mia residenza principale in Italia nel 2019. Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto. Laetitia

Federico - 13/03/2020

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. La mia situazione è la seguente: - ho iniziato a lavorare in Gran Bretagna nel Maggio 2018. - mi sono iscritto AIRE tardivamente, nell'Ottobre 2018 e la effettiva iscrizione AIRE cade a Marzo 2019 (secondo art.16 com 3 DL 22/19). - ho presentato dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno 2018 perché non ero iscritto AIRE e di conseguenza fiscalmente residente in Italia. - sono tornato in Italia ed inizierò a lavorare il 16 Marzo 2020. Il DL n.34/19 estende l'agevolazione ai non iscritti AIRE e a coloro che non sono stati residenti in Italia nei due precedenti periodi di imposta: nel mio caso il 2019 come iscritto AIRE e il 2018 fornendo documentazione come prova del centro degli interessi all'estero. Ho diritto all'agevolazione anche se non sono stato fiscalmente residente all'estero per 24 mesi? Grazie, Cordiali Saluti.

Roberto Ostorero - 27/02/2020

Buongiorno vorrei una delucidazione : se il requisito della laurea e` essenziale per avere diritto agli incentivi fiscali per gli impatriati. Sono cittadino italiano iscritto all`AIRE dal 2001, sono fuori dall` Italia appunto da 19 anni, 17 in Brasile e gli ultimi 2 in UK. Sia in Brasile che in UK lavoro per la stessa ditta Italiana del gruppo FCA. A luglio rientro in Italia sempre per la stessa Ditta, con passaggi diretti. Mi puo` aiutare? Grazie

Fabrizio - 17/02/2020

Salve, nel fare i miei complimenti per questo servizio e la vostra professionalita', vorrei esporre il mio caso e capire quanto il regime impatriati vi sia applicabile. Dal 2016 sono assunto da un'azienda tedesca in Germania, dove risiedo da allora (iscritto AIRE dal gennaio 2018). Al momento sto pensando di rientrare in Italia con la mia famiglia e il mio datore di lavoro tedesco, essendo interessato a non perdermi, sta valutando la possibilita' di farmi continuare a lavorare per loro dall'Italia (in home office, molto probabilmente). Non avendo pero' alcuna sede sul territorio italiano e non essendo possibile aprirne una, vorrei capire se fosse possibile: - per un'azienda estera offire un contratto basato su CCNL italiano senza una posizione fiscale aperta in Italia (oppure come rendere possibile cio') - nel caso quanto sopra sia fattibile, la possibilita' di accedere ai benefici fiscali per il rientro degli impatriati per il sottoscritto La saluto e la ringrazio in anticipo per l'interesse.

Luca - 10/02/2020

Buongiorno, in merito la tema richiedo gentilmente se esiste una sorta di "tetto massimo" di beneficio fiscale che si possa ottenere dall'adozione delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli. Ho sentito infatti che esisterebbe una sorta di tetto massimo intorno ai 200.000€ (tra l'altro anche in tre anni circa) che il contribuente potrebbe avere come massimo, dall'introduzione di ogni tipo di agevolazione fiscale. In parole povere i redditi più alti - a prescindere dai 5 anni - potrebbero esaurire l'incentivo di tale legge in poco tempo se tale tetto venisse applicato anche alla normativa sul rientro dei cervelli. Spero di essermi spiegato bene e ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Laura - 09/02/2020

Salve, vivo e lavoro nel Regno Unito da marzo 2016. Dal 25 marzo 2016 all'8 novembre 2018 (2 ani e 8 mesi circa) ho lavorato per l'azienda X, dalla quale ho dato dimissioni volontarie in quanto ho accettato l'offerta di lavoro dell'azienda Y. Lavoro per l'azienda Y dal 10 dicembre 2018 (tuttora impiegata). Tra i due contratti di lavoro c'e' un gap di 31 giorni in quanto ho voluto prendermi un po' di tempo libero tra un lavoro e l'altro. La branch Italiana, con sede a Milano, di una azienda estera e' interessata al mio profilo e vuole farmi un'offerta, che accetterò solo se potrò usufruire degli incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero. Considerato che risiedo e lavoro all'estero da circa 4 anni, ho avuto un rapporto di lavoro continuativo per almeno 24 mesi (tra marzo 2016 e novembre 2018), ma negli ultimi 24 mesi c'e' stata una non continuità' visto che sono stata ufficialmente disoccupata per 31 giorni tra i due lavori, rispetto i requisiti per usufruire degli incentivi? Grazie

Valerio - 04/02/2020

Salve, io sono rientrato ufficialmente in Italia il 6/1/2019 dopo 5 anni da dirigente all'estero . Tutto il 2019 ho usufruito mensilmente dello sconto irpef del 50%. Vedo che la nuova normativa prevede uno sconto irpef del 70% per chi è rientrato in Italia a partire dal 1/5/2019. Secondo lei è possibile per me poter usufruire dello sconto del 70% a partire dal 2020? Potrei fare un ricorso? Sinceramente ritengo sia una ingiustizia applicare il 50% per 5 anni a chi è rientrato a gennaio 2019 e il 70% per 5 anni a chi è rientrato 4 mesi dopo. Grazie. Saluti.

Angelica - 01/07/2020

Buongiorno Valerio, sono nella tua stessa situazione e purtroppo noi non possiamo beneficiarne ed è una grande ingiustizia. Esiste un gruppo, chiamato Gruppo Controesodo, che si sta battendo ormai da un anno per far estendere i nuovi incentivi fiscali a chi è rientrato prima del 30 Aprile 2020 purtroppo ad oggi senza successo. Ti invito a seguirlo sui vari social, sopratutto Twitter, perché si fanno promotori di molte iniziative con il supporto di tutta la community.

Ekatrina - 28/01/2020

Buongiorno, volevo ringraziarla per l’ottimo articolo! Vorrei porle il mio caso – Sono Russa – Mi sono laureato Ingegneria dei Nanomateriali in Russia ( 2013) – Ho anche ottenuto il Dottorato di ricerca in Russia (2016) – Lavoro in Italia da 20 mesi (da giugno 2018) – Ho un permesso di soggiorno per lavoratori con elevata qualificazione (EU BLUE CARD) Ho diritto alle agevolazioni nel mio caso? Grazie Cordiali Saluti Ekaterina

Francesca - 12/01/2020

Buongiorno, io sono abruzzese, ho vissuto 5 anni in Francia dal 2014 al 2019, in cui ho lavorato e pagato le tasse, e da febbraio 2020 inizierò a lavorare in Italia, nel Lazio. La mia residenza è rimasta sempre in Abruzzo, non essendo mai stata iscritta all'AIRE, e lo rimarrà ancora; solamente il mio domicilio e luogo di lavoro saranno nel Lazio. Dunque mi chiedo se potrò beneficiare della riduzione più vantaggiosa di chi ha residenza nel sud Italia, visto che la mia residenza è in Abruzzo, oppure no, visto che il mio domicilio e lavoro sono nel Lazio. Grazie.

Nicola - 26/12/2019

Buonasera, beneficio della precedente versione (50% sconto imponibile IRPEF per 5 anni) da Gennaio 2019, mese in cui sono rientrato dopo 5 anni di lavoro in Olanda. Posso adottare la nuova (70% sconto imponibile IRPEF per restanti 4 anni + proroga 5 anni al 50% per figlio a carico) da Gennaio 2020? Grazie, Nicola

Valerio - 04/02/2020

Salve Nicola, io sono nella sua identica situazione. Ha avuto delucidazioni in merito? Grazie mille. Valerio

Emanuela - 15/12/2019

Buongiorno, Desideravo chiedere se c’è un termine entro cui richiedere le agevolazioni fiscali. Mi spiego meglio: sono rientrata ad Aprile 2018 dagli USA (dove ho lavorato come ricercatore da Aprile del 2016 al 26 Marzo 2018 ultimo stipendio percepito ad aprile 2018) e ho iniziato a lavorare come lavoratore dipendente in Italia a luglio 2018. Non ho richiesto subito le agevolazioni fiscali in quanto in un primo momento sembrava essere necessaria l’iscrizione AIRE. Sono ad oggi ancora in tempo per richiedere tali agevolazioni in modo retroattivo o per il periodo rimanente per cui potrei usufruirne? Certa di un vostro cortese, vi ringrazio per la disponibilità

Sergio Pezzulli - 14/12/2019

Buongiorno, Sono un ricercatore presso una Università italiana che prese congedo per motivi di ricongiungimento del coniuge all'estero. Per diversi anni non ho percepito stipendio in Italia, sono stato iscritto all'AIRE, lavorato facendo attività didattica e di ricerca all'estero e ovviamente pagato le tasse all'estero. Ora ho terminato il congedo, riprendendo il mio vecchio posto da ricercatore e spostato la mia residenza fiscale in Italia. Che ne dice? Ho diritto alle agevolazioni per il "rientro cervelli"? La ringrazio anticipatamente, Cordiali saluti Sergio

Tania - 10/12/2019

Buongiorno, io sto pianificando il rientro in Italia dopo svariati anni di lavoro all'estero. Mi chiedevo se gli incentivi per il rientro valgono anche se, dopo essere rientrata con ad esempio un lavoro dipendente, nel corso dei 5 anni io decida di aprire una mia attivita' di freelance o altro (negozio). Mi servirebbe per capire se rientrare con un lavoro dipendente per poi studiarmi meglio la questione lavoro autonomo una volta sul posto, o se devo concentrare le mie energie sul lavoro autonomo ancora prima del rientro. In sostanza: gli incentivi valgono anche se nei 5 anni cambio lavoro e tipologia contratto? La ringrazio in anticipo per l'aiuto che potra' darmi. Tania

Antonia - 05/12/2019

Buongiorno, Il suo sito è estremamente utile. Grazie Vorrei chiederle un parere. Sono laureata in Italia, ho lavorato all'estero (Asia/Africa) per diversi anni, dal 2013 iscritta AIRE. Nel luglio 2017 sono tornata in Italia, ho riportato la residenza in Italia e ho lavorato con contratto a tempo determinato che si è concluso lo scorso mese novembre 2019. Non ero a conoscenza di tali benefici. Potrei chiedere di godere di benefici- esenzione fiscale- in modo retroattivo cioè di questi anni passati luglio 2017 a Nov 2019 ? In caso sia possibile, come potrei fare? Inoltre mi conferma che posso in ogni caso usufruirne di tali benefici per i prossimi anni - 2019 e 2020? La ringrazio molto Saluti Antonia

Roberto - 02/12/2019

Buongiorno, Volevo ringraziarla per l’ottimo articolo! Vorrei porle il mio caso - Ho tutti i requisiti relativi al tempo di residenza all'estero – Non ho una laurea (ma ho studiato più di 24 mesi e potrei continuare) - Ho svolto un lavoro autonomo per più di 24 mesi - Sono un lavoratore in possesso di requisiti di elevata qualificazione e/o specializzaz – Vorrei rientrare in Italia con un lavoro a tempo indeterminato Ho diritto alle agevolazioni nel mio caso? Grazie Cordiali Saluti Roberto

Domenico - 09/12/2019

Ciao Roberto, hai avuto risposte? Anche io non sono laureato ma mi sembra che con il rinnovo dell'emendamento per il 2020, abbiano esteso anche ai non laureati e ai lavoratori altamente specializzati. Ma comunque vorrei avere conferme e continuo a non capire se la questione laurea e' determinante o non. Saluti, Domenico

Alessio - 28/12/2019

Ciao Domenico, hai avuto risposte? Anch'io sono rimasto con il dubbio se la laurea è necessaria o con il nuovo emendamento 2020 anche i diplomati possono usufruire delle agevolazioni. Leggendo mi è sembrato di capire che dovrebbe essere valido anche per i diplomati, ma vorrei come te avere conferma di questo. Sai dove si può scaricare il modello da presentare al datore di lavoro? Grazie Slt, Alessio

Roberto - 04/03/2020

Ciao Domenico. Hai avuto risposte? Saluti

Jan Milinkovic - 02/12/2019

Buongiorno, Innanzitutto, grazie del suo blog. Vorrei capire il decreto si applica pure agli stranieri. Sono originario slovacco ed ho vissuto in Italia per quasi 5 anni: dal settembre 2009 - ottobre 2011 ho studiato all'universita' e dopo, dal marzo 2011-luglio 2014 ho lavorato presso una multinazionale a Milano. In questo momento sto valutando il rientro in Italia dopo piu' di 5 anni all'estero e vorrei sapere se posso usufruire di questa legge. Grazie! Jan

Lucrezia - 27/11/2019

Buongiorno, dopo aver lavorato per piu di due anni all'estero (da ottobre 2014; in particolare ultimo contratto all'estero dal 1 febbraio 2017 al 30 giugno 2019) dall'8 luglio ho iniziato un nuovo lavoro in un azienda in Italia. Ho però registrato la residenza anagrafica in Comune da giugno. Può dirmi se ai fini delle agevolazioni fiscali conta la data della registrazione della residenza in comune in Italia oppure la data della residenza fiscale (che conciderebbe con l'inizio del lavoro in Italia)? Secondo lei ci sono i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni a partire da gennaio?La ringrazio in anticipo per la sua risposta.    

Raffaella - 26/11/2019

Buongiorno, Le chiedo informazioni per conto di mio figlio che lavora e vive in Francia dal marzo 2018 come designer presso un ufficio e riceve regolare busta paga. Non è iscritto all’AIRE ma le sue buste paghe sono indirizzate al sua alloggio di Parigi. Sta pensando di rientrare in Italia il prossimo anno; Deve completare il ciclo minimo di 24 mesi oppure procedere oltre marzo 2020? Secondo Lei potrà usufruire delle agevolazioni relative ai rimpatriati dall’estero? Se si dove e come dovrà procedere per poter ottenere queste agevolazioni al suo rientro? La ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione e Le porgo i miei migliori saluti Raffaella

Maurizio - 19/11/2019

Egr. rag. Rodella, sono medico chirurgo specialista in possesso di dottorato di ricerca ottenuto in Italia. espongo il quesito: ho lavorato per tre anni in Svizzera (2015-2018) dove ho svolto oltre all'attività ospedaliera anche attività di studio e aggiornamento professionale. Sono rientrato in Italia nel giugno 2018 e attualmente ho ricevuto incarico come docente a contratto in Università. Avendo intenzione di fare domanda per ottenere l'agevolazione fiscale chiedo se i titoli in possesso (dottorato e docenza) mi consentono di accedere all'agevolazione come "Docente e Ricercatore" anche se non sono strutturato come ricercatore nell'ambito universitario, oppure devo optare per l'agevolazione prevista per impatriati. Quali sono i requisiti per cui si può essere considerati Ricercatori?. E' sufficiente il titolo di dottore di ricerca o è necessario anche essere contrattualmente inquadrati con la qualifica "ricercatori" in attesa di suo riscontro invio cordiali saluti Maurizio

Valerio - 17/11/2019

Buongiorno Dott. Rotella, Spero che Lei non abbia già risposto a questa domanda e in caso affermativo, me ne scuso in anticipo. Io sono rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro negli Stati Uniti nell'Agosto del 2017 e iniziato a usufruire dei benefici della Leggi del Rientro dei Cervelli a partire dal Gennaio 2018. Sarebbe corretto affermare che, se io dovessi accettare una proposta di lavoro all'estero a partire dal Gennaio 2020 - essendo trascorsi due anni in cui la mia residenza fiscale è stata in Italia - io non violerei alcun parametro della Legge di cui sopra? Se invece la risposta dovesse essere affermativa, mi saprebbe dire quali passi devo compiere per non violare alcun articolo della Legge in questione? Grazie per un suo gentile riscontro, Valerio

Wendy - 14/11/2019

questi benefici valgono anche se non mi sono mai registrata all'aire? ma ho comunque prove di aver vissuto all'estero come contratti di affitto e di lavoro? grazie mille!

Sara - 08/11/2019

Buonasera, avrei una domanda sulla mia situazione fiscale attuale: a Settembre 2015 mi sono trasferita a Londra per conseguire un Master. ho iniziato poi a lavorare a Londra, prima come dipendente e poi come freelance. ho vissuto dunque a Londra da settembre 2015 ad oggi, ma non mi sono mai iscritta all'aire. ho un paio di domande: - sono considerata in ogni caso residente fiscalmente in UK , giusto? dato che ho lavorato e vissuto solamente in UK negli ultimi quattro anni. - Sto per rientrare in Italia con contratto da dipendente in un'azienda. Dovrei poter rientrare nelle agevolazioni fiscali del decreto crescita del 2019, giusto? cioè quelle che prevedono sgravi al 70% per 5 anni a partire dal 1o gennaio 2020. questo vale anche se il mio contratto con l'azienda italiana inizia a Novembre 2019? - mi confermate che devo solo far ricevere al mio datore di lavoro l'autocertificazione e la domanda per rientrare in queste agevolazioni? grazie mille a tutti, Sara

Flavien Ma - 08/11/2019

Gent.mo dottore, Ho letto tutti i testi, norme, articoli immaginabili su questa norma e mi rimane un dubbio... esiste un termine massimo dopo la data di "rientro" entro il quale bisogna fare la richiesta ? Sono arrivato ad Ottobre 2017, non ero mai stato residente in Italia prima, ho lavorato in italia dalla data summenzionata e per 2 anni. Non conscevo questa legge per cui non avevo fatto la richiesta; sono ancora in tempo per farla ? La legge dice che le disposizioni partono dall'anno di rientro e per i 4 anni successivi, ma no precisa se è possibile fare la richiesta dopo 2 anni, ad esempio, per beneficiare dei 2 anni rimanenti. è però precisato che dovrei impegnarmi a rimanere 2 anni dalla data del primo beneficio dell'agenvolazione (e non dalla data di rientro), per cui mi sembra sottointesto che si possa fare la richiesta anche dopo il rientro...ma c'è un termine massimo? Grazie mille, Flavien

Gianni P. - 04/11/2019

Gentile dottor Rondella Ho scorso tutti i quesiti ma non mi pare di aver letto situazioni riguardanti i pensionati come me, iscritti all’Aire e residenti all’estero da più di cinque anni. La pensione è l’unica rendita, non ho nessun’altra entrata o bene immobile in Italia. Sono separato da 11 anni. Se torno e prendo la residenza in un paesino abruzzese, posso usufruire, e in che misura, degli sgravi fiscali del Decreto crescita, anche alla luce delle ultime modifiche ex art. 5 bis? Grazie e buon lavoro.

Paolo - 04/11/2019

Buongiorno, Ho lavorato negli ultimi 12 anni in vari paesi in Europa, nei 2016-2017-2018 in Francia. Poi nel 2019, sono rimasto residente fiscal in Francia ma in disocupazione/chomage. Adesso ho un opportunita di lavoro in Italia. Secondo lei sono eligibile all agevolazione (ho lavorato a l'estero molto piu di 2 anni consecutivi e ho lavorato nei ultimi 2 anni ma non ho lavorato tutti i 24 mesi dei ultimi 2 anni…) Grazie mille per un suo chiarimento ! Saluti, Paolo

Gianluca - 21/10/2019

Dott. Rondella io ho iniziato a percepire i benefici fiscali per via della legge 238 ad in specifico a partire dal 2013. Tali benefici si concludevano dopo 5 anni nel dicembre del 2017. Nel corso dello stesso anno il CDL dell'azienda mi ha fatto aderire e passare dalla 238 alla 147 prolungando il periodo fino al 2020 ad un tasso ridotto di esenzione fiscale (dal 70% al 50) conguagliando il periodo 2016 -2017 e andando appunto a prolungare l'estensione temporale del beneficio fino a 2020. A miei richieste iniziali sulla effettiva possibilità di aderire alla 147 avendo già beneficiato della 238 per cinque anni mi è sempre stato risposto positivamente. Ora sembra l'interpretazione meno chiara. Posso chiederle un opinione in tal senso. Cordialmente G.

mario pipoli - 18/10/2019

Gent.mo dottore, sono un ricercatore che dopo tre anni passati in Francia sono rientrato in Italia 01/09/2017 per fare il ricercatore presso una università italiana . Non essendo iscritto alla AIRE mi hanno sconsigliato di fare domanda di agevolazione fiscale. Le chiedo oggi ottobre 2019 sono ancora in tempo per richiedere le agevolazioni di legge tenuto conto dei recenti cambiamenti. Grazie mario

Andrea - 16/10/2019

Buongiorno, mia moglie (cittadina Extra UE) si è trasferita in Italia poco meno di 1 anno fa (senza lavoro), dopo avere vissuto e lavorato 13 anni nel suo paese. In questo momento sta facendo colloqui con obiettivo di firmare il suo primo contratto italiano. Relativamente ai requisiti, mia moglie è laureata, appartiene ad un paese con convezione con Italia su doppia fiscalità, ha intenzione di stare in Italia per più di due anni,..in questo contesto può beneficiare anche lei degli sgravi fiscali, qualora firmasse un contratto di lavoro dipendente? La ringrazio in anticipo per il supporto e disponibilità. Coridali saluti, Andrea

Matteo - 14/10/2019

Salve, dopo aver cercato tra i commenti e non trovato risposta. Chiedo anche io delucidazioni: - considerando che rispetto tutti i requisiti per usufruire dell'esenzione del 70% per i primi 5 anni, se lavorassi per più di 183 gg all'anno per un impresa o più imprese residenti in Italia e per il resto del tempo (182 o meno gg all'anno) per un impresa che non ha nulla in Italia, tutto il mio reddito sarebbe esente per il 70% da tasse? - se avviassi un impresa di consulenza con me come solo dipendente e questa impresa avviata in Italia ha solo clienti esteri per il 100% del tempo; questo sarebbe una violazione dei criteri o no? Saluti, molto utile, Matteo

Patricio Navarro - 02/10/2019

Salve, Il mio caso é un po’ particolare: ho la doppia cittadinanza, italiana e argentina, ma sono nato in argentina dove ho sempre vissuto, studiato e lavorato (l’Argentina ha una convenzione con l’italia sulla doppia fiscalitá). Sono sposato con un’italia e ci stiamo trasferendo in Italia dove sono stato assunto da un’azienda come ingegnere informatico. Vorrei sapere se rientro nella legge (l’azienda mi ha detto di si) e che documenti devo portare in Italia per dimostrare la mia qualifica e di aver lavorato in Argentina gli ultimi due anni. Grazie mille

GIGI - 17/09/2019

Buongiorno, volevo ringraziarLa per la sua professionalità e disponibilità! Vorrei porle il mio caso: – Ho conseguito una laurea in Uk “Bachelor of Arts” nel ( 2002) , nel 2012 ho richiesto e ricevuto la dichiarazione di valore in loco dal consolato italiano di Londra, con traduzione dei corsi e del diplona in italiano e inglese con apostille. – Ho lavorato come dipendente in Irlanda da gennaio 2005 fino a nonembre 2011 – Ho iniziato a lavorare come Account Manager in Francia dal 2013 ad oggi – rientro in sud Italia con un lavoro a tempo indeterminato a novembre 2019– Sono iscritto all’AIRE da settembre 2015, ma vivo in Francia dal 2012 Ho diritto alle agevolazioni nel mio caso? Circa la Laurea, la validazione in loco in ambasciata italiana in UK è sufficente oppure servono altri documenti? Se dovessi averi i requisiti per l’agevolazione al 90 % per il rientro al sud con figlio minore a carico, dovrei semplicemente fare un auto dichiarazione e fornirla al mio prossimo datore di lavoro? oppure presentare la richiesta nel momento in cui faccio la dichiarazione dei redditi del 2020 ? Ci sono dei formulari precotti dove vi sono le leggi e decreti da citare? Grazie infinitamente per il suo aiuto Cordiali Saluti GIGI

Silvio Bettarello - 08/09/2019

Buongiorno Dott.Rodella, sono residente estero ( Svizzera) iscritto AIRE dal 2012,laureato, direttore vendite per il sud Europa di azienda tedesca. Da ottobre 2019 vorrei tornare a risiedere in Italia usufruendo delle agevolazioni per Impatriati previste dal Decreto Crescita 2019. Il lavoro sarà prevalentemente svolto in Italia ( più di 183 gg contando anche ferie ed home Office ) , ma continuerò ad avere contratto tedesco ed ad essere pagato dalla sede in Germania. Rientro comunque nei requisiti ? Grazie in anticipo per un suo feedback . Silvio

Luigi - 21/08/2019

Buongiorno, Sono in possesso di una laurea in Ingegnera Aeronautica conseguita in Italia. In maggio del 2013 sono andato in pensione in Italia per raggiunti limiti contributivi (42 anni) e dal giugno 2013 lavoro come dipendente in una società tedesca in Germania. Contestualmente mi sono iscritto all’AIRE trasferendo la mia residenza fiscale in Germania. Al riguardo preciso che: • Ho mantenuto la pensione INPS in Italia presentando ogni anno relativa la dichiarazione dei redditi; • In Germania dichiaro, come redditi, CUD IMPS e CUD tedesco ai fini del calcolo aliquota media Dal 1 novembre corrente anno (2019) mi trasferisco a lavorare in Italia con contratto di “Collaborazione coordinata e continuativa” presso un’azienda italiana. Ovviamente seguirà cancellazione AIRE e trasferimento nel mio precedente comune. Chiedo pertanto se la mia posizione possa rientrare nelle previsioni di cui all’Art. 5 del Decreto Crescita per impatriati 2019. Nel ringrazare saluti

Pietro - 08/08/2019

Buongiorno, Vi chiedo un chiarimento sulla modifica della legge sul rientro dei cervelli: Ho sempre risieduto in Italia, ora mi appresto a frequentare un master post laurea in Francia, al rientro tra dodici mesi, posso usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita? Grazie Cordiali saluti.

Luca - 30/07/2019

Buongiorno, Avrei bisogno di un chiarimento circa l'applicabilità dell'Articolo 16 DLgs n 147/15. Io sono rientrato in Italia a inizio 2018 e rientro nel precedente regime di rientro dei cervelli con tassazione al 50% che mi viene già regolarmente riconosciuta dal mio datore di lavoro in quanto rientravo in tutti i requisiti richiesti. Poco dopo il rientro in Italia ho anche avuto un bimbo. Vorrei sapere se posso optare per il nuovo regime (quindi con tassazione al 30%) oppure se posso quantomeno estendere il regime attuale per altri 5 anni avendo ora avuto un bimbo (tuttavia nel 2018). Le sarei estremamente grato se potesse contattarmi per chiarire come procedere al fine di ottenere queste delucidazioni. Distinti saluti

Antonio - 22/07/2019

Buongiorno dott. Rodella, Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti minimi relativi al ‘Rientro dei cervelli’ contenuto nel Decreto Crescita 2019. Attualmente lavoro nel Regno Unito, e sono all’estero per lavoro da Settembre 2017, inizialmente per un Graduate Programme (composto da rotazioni successive in diversi paesi) e in seguito per una posizione permanente. In particolare per riassumere la mia ‘storia’: • 03/09/2017 inizio contratto in Germania (parte del graduate programme) fin al 18/02/2018 • 19/02/2018 inizio contratto in Inghilterra (parte del graduate programme) fino al 03/01/2019 • 14/01/2019 inizio contratto in Olanda (parte del graduate programme) fino al 30/04/2019 • 20/05/2019 inizio contratto a tempo indeterminato in Inghilterra • Giugno 2016 aperture partita IVA (regime dei minimi), chiusa al termine del 2017 con la quale ho emesso fatture per alcuni lavori di consulenza esterna, pagando le tasse in Italia • Ottobre 2017 registrazione all’AIRE I miei dubbi sono i seguenti: o Qual e’ la durata minima di permanenza all’estero necessaria per beneficiare di questi sgravi? E come vengono considerate le breve interruzioni contrattuali (nel mio caso 10 giorni a gennaio e 20 a Maggio)? o Le modifiche apportate al decreto si applicano solo se si sposta la residenza fiscale a partire dal 2020? Per intenderci, solo se si e' assunti dopo il 1 Gennaio 2020? o Quali documenti e’ necessario fornire per beneficiare di questa agevolazione? E quali sono le modalita’? o L’esistenza di una Partita IVA italiana e l’aver compilato delle dichiarazioni dei redditi italiane comporta qualche problema? La ringrazio in anticipo per la disponibilta' e mi scuso per la lunghezza del messaggio. Cordiali saluti, Antonio

Nelia - 15/07/2019

Buonasera, dopo essere stati 3 anni in Nuova Zelanda siamo rientrati in Italia alla fine del 2016. Causa consiglio sbagliato del commercialista del caf al quale ci siamo recati per la dichiarazione dei rediti 2017, non abbiamo fatto scelta per la reduzione della tassazione. Quest'anno stiamo presentando tutta la documentazione occorrente per fare la richiesta. Possiamo fare richiesta anche per il 2017 o questi soldi sono già persi? grazie mille Nelia

Lisa - 02/07/2019

Gentile Dott Rodella, Io ed il mio compagno viviamo in UK dal 2011 (io) e 2012 (lui). Siamo entrambi iscritti all’AIRE ed io lavoro dal 2011 mentre lui ha finito un dottorato (stipendiato) nel 2018 ed ha iniziato a lavorare ad Ottobre 2018. Considerato che gli ultimi aggiornamenti della normativa saranno applicati a partire dal 2020 mi chiedevo cosa succederebbe se la residenza venisse trasferita prima (e quindi anche l’attività lavorativa iniziasse nel 2019. A partire dal 2020 sarebbe possibile usufruire delle nuove e più generose agevolazioni? Il mio compagno ha avuto un’offerta di lavoro in Italia e gli hanno chiesto di iniziare ad Ottobre. Se accettasse potrebbe magari non richiedere nessuna agevolazione durante il 2019 e poi fare richiesta da Gennaio 2020? In teoria non sarebbe nemmeno tenuto a spostare subito la residenza visto che nel 2019 avremmo vissuto per la maggior parte del tempo in Inghilterra. Un altro motivo per cui mi interessa approfondire questo aspetto è perchè mi sembra di capire che i 5 periodi di imposta per cui valgono i benefici vengono calcolati dal momento in cui si sposta la residenza. Trasferendosi ad ottobre il primo anno di agevolazioni si ridurrebbe agli ultimi tre mesi del 2019, giusto? Per quanto riguarda me: Se io mi trasferissi senza aver trovato lavoro, entro quanto dovrei iniziare una attività lavorativa e quindi poter richiedere le agevolazioni senza rischiare di essere “in ritardo” e perdere questa opportunità? La circolare 17/E del 23/5/2017 al punto 3.1 spiega qualcosa riguardo quando/entro quando si può accedere al beneficio ma non riesco a capire come interpretarlo anche considerato che si riferisce alla versione precedente della legge. Queste disposizioni si applicano anche in caso in cui aprissi la partita IVA ma lavorassi prevalentemente per la stessa azienda estera per cui lavoro adesso come dipendente? Ho letto che potrebbero esserci delle limitazioni se si lavora per la stessa azienda. Ultima domanda…la legge specifica che le disposizioni si applicano per ulteriori 5 anni se si acquista una casa successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Questo significa che la casa può essere acquistata in qualsiasi momento a partire dai 12 mesi prima del trasferimento fino allo scadere dei primi 5 anni? Grazie mille per la sua disponibilità e cordiali saluti Lisa

Lorenzo - 12/09/2019

Buongiorno Lisa, anche io mi trovo in una situazione analoga: sto cominciando un nuovo lavoro in Italia dopo essere rientrato dall'estero, dove ho lavorato come ricercatore per 7 anni. Mi chiedevo se fosse meglio chiedere l'esenzione direttamente dal 2019, anno in cui effettivamente sono stato assunto in italia, o meglio aspettare il 2020 per usufruire di una maggior esenzione. Hai trovato maggiori informazioni? Grazie mille per l'aiuto, Lorenzo

Valentina - 10/06/2019

Gentile Dott. Rodella, Sono una ricercatrice appena rientrata in Italia. Ho cominciato a lavorare presso l'università con un assegno di ricerca, dopo aver avuto un contratto di ricerca per 2 anni presso un'università norvegese. Potrei avvalermi dei benefici i fiscali per docenti e ricercatori, ma mi è stato detto che non serve che io presenti l'istanza, in quanto l'assegno di ricerca è già esente dalla tassazione IRPEF. Il mio dubbio però è che se non presento comunque l'istanza ora, se nei prossimi anni dovessi cambiare lavoro, io non possa più avvalermi dei benefici fiscali (dato che a quel punto sarei residente in Italia). Mi potrebbe consigliare cosa sarebbe meglio fare, o potrebbe indicarmi quale sia la scadenza entro cui bisogna presentare l'istanza dopo il rientro? Grazie mille e cordiali saluti, Valentina

Francesco - 15/02/2021

Ha per caso risolto?

Francesco - 08/06/2019

Buongiorno Sono laureato e lavoro in UK nel settore IT da quasi 5 anni con contratto pemanent (equivalente a tempo indeterminato) per una multinazionale. Considerando le mutate esigenze personali e il momento storico sto pensando di rientrare in Italia e riprendere la residenza. La azienda è interessata a mantenermi e mi propone il trasferimento in una delle sedi in Italia. Ci sono particolari accorgimenti da avere per il trasferimento ? (dimissioni e nuovo contratto ad esempio) Nella pratica come funziona l'iter per avere le agevolazioni fiscali ? (se ne cura la azienda in Italia,il CAF,un commercialista,me ne devo occupare io...) Grazie

David - 27/06/2019

Buongiorno Francesco, io sono nella tua stessa situazione. Hai avuto qualche delucidazione in merito? a presto David

Lorenzo Barracchia - 06/06/2019

Gentile Luigi, Grazie mille per l’utilissimo articolo che mi ha spinto ad informarmi di piu’ sull’argomento, apprendendo tra l’altro che la normative e’ stata di recente semplificata e I benefici resi ancora piu’ appetibili.. Avrei, se ha tempo, un paio di dubbi riguardo la mia attuale posizione rispetto agli ultimi aggiornamenti della normative nel 2019. Sono laureato, lavoro all’estero dal 2008 e dal 2016 sono iscritto all’Aire. Rientravo quindi nella platea avente diritto alle agevolazioni con la precedente disciplina. Dal 2 settembre 2019, rientrero’ in Italia, trasferendo naturalmente la mia residenza fiscale. 1- Da quanto mi risulta, trasferendo la residenza fiscal DOPO il 2 luglio, acquisterei residenza fiscale in Italia dal 1 Gennaio 2020, e in tal caso rientrerei nei canoni previsti dalla nuova normative (avendo quindi diritto allo sgravio fiscal non sul 50% ma sul 70% dei redditi). Pensa che abbia ragione? 2- Riguardo alla possibilita’ di estendere le agevolazioni per 5 ulteriori anni in determinate condizioni, avrei un ulteriore dubbio su: “il lavoratore rientrato diventi proprietario di almeno un’unita’ immobiliare”. Io sono gia’ proprietario di meta’ di un piccolo immobile, ma conterei di acquistarne un altro successivamente al mio rientro in Italia. Ritiene che questo mi darebbe accesso all’estensione dei benefici per I 5 successivi anni al 50% della tassazione, o che la condizione sia il divenire proprietario per la prima volta e non l’acquistare un’unita’ immobiliare? Le auguro una buona serata e La ringrazio per il tempo che vorra’ dedicarmi.

Daniele - 16/02/2020

Ciao - Hai per caso ricevuto risposta al #2 quesito? Anche io ho lo stesso dubbio Re "Io sono gia’ proprietario di meta’ di un piccolo immobile, ma conterei di acquistarne un altro successivamente al mio rientro in Italia. Ritiene che questo mi darebbe accesso all’estensione dei benefici per I 5 successivi anni al 50% della tassazione, o che la condizione sia il divenire proprietario per la prima volta e non l’acquistare un’unita’ immobiliare?"

Alessandro - 03/06/2019

Buongiorno ho una domanda ho lavorato dal 2002 in Italia come libero professionista fino al 2017 . Da Maggio a dicembre 2017 per sette mesi sono stato regolarmente assunto da una azienda Tedesca con contratto a tempo determinato con mansione manageriale. Da gennaio 2018 rientrato in Italia ho ricominciato a lavorare come professionista per un azienda Italiana. Con soli sette mesi all'estero c 'è la possibilità di usufruire di qualche agevolazione fiscale? Sono rientrato in Italia per mia scelta avevo già il nuovo contratto della'azienda dove lavoravo pronto da firmare , ma per ragioni personali ho preferito tornare nella mia patria.

Sergio - 28/05/2019

Buongiorno Dott. Rodella, La ringrazio per l'articolo esaustivo. Ho studiato e conseguito un Master in Irlanda tra il 2015 e il 2016 (sto gia' provvedendo alla Dichiarazione di Validita'). Ho lavorato per 3 mesi in Italia da settembre a dicembre 2016. Da Gennaio 2017 sono tornato a vivere e a lavorare in Irlanda. Sono iscritto all'AIRE da Dicembre 2017. Da giugno 2019 tornero' in Italia senza contratto di lavoro per il momento. Sono intenzionato a fare una Partita Iva e diventare lavoratore autonomo nel momento in cui riprendo la residenza in Italia. Mi domando se questo sia sufficiente a richiedere l'agevolazione fiscale. La ringrazio, Sergio

Stefania - 16/05/2019

Buongiorno Dott. Rondella, La ringrazio per l'articolo esaustivo. Penso di poter beneficiare dell'abbattimento del reddito imponibile, tuttavia né datore di lavoro, né CAF, né Commercialista sanno quali documenti bisogna sottoporre alla Agenzia delle Entrate (o chi per essa) per provare i miei 6 anni di studio e lavoro in Francia prima del mio rientro in Italia a dicembre 2017. Nessuno di questi 3 enti sa come "gestire" la situazione dell'impatrio dei lavoratori. A chi posso rivolgermi? Oppure posso agire in autonomia? Se si', cosa fare? Ringraziandola in anticipo per il suo pezioso aiuto, e auguro una buona giornata, Stefania

giuseppe - 16/05/2019

Gentile Rag. Rodella, Sono un laureato e con master che ha lavorato all'estero (paese U.E.) negli ultimi 4 anni ma per motivi personali e familiari ho mantenuto la residenza fiscale in italia, pagando le tasse prima all'estero e poi dichiarando e conguagliando la differenza in italia. Ora avrei l'opportnitá di rientrare a lavorare in italia ma non essendo iscritto all'AIRE ed avendo dichiarato sia all'estero che in italia vorrei sapere se posso usufruire di qualcuna di queste agevolazione per il rientro dei lavoratori dall'estero. La ringrazio anticipatamente!

Cristian - 15/05/2019

Buon Giorno e complimenti per il forum. Io lavoro all'estero a Cipro come lavoratore dipendente da ottobre 2016 ma mi sono iscritto all'Aire solo a marzo 2019 proprio perche faccio parte di quel nutrito gruppo di persone che stando in europa pensavano non avessero l'obbligo di registrazione all'aire. Siccome l'azienda dove lavoro vuole aprire una filiale in Italia io dovrei rientrare nell'aprile 2020. Nel mio caso potrei avere l'agevolazione di pagare le tasse solo sul 30% per i successivi 3 o 5 anni? Sono laureato (specialistica) e ho 32 anni ed essendo manager la differenza in termini di tassazione sarebbe molto elevata. Grazie

Sergio - 11/05/2019

Gentile Dott. Rodella, Svolgo attività di ricerca e docenza all'estero, in Paese extracomunitario, dal 1 aprile 2017, e vorrei rientrare in Italia dal 1 settembre 2019. Sono iscritto all'AIRE dal 2018, ed esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra i due Paesi, che permette ai dipendenti pubblici (come nel mio caso, lavorando in un'università pubblica) di pagare le tasse solo nel Paese in cui questi sono prodotti. Ho un dubbio: rientrando in Italia a settembre 2019, senza poter quindi usufruire dei vantaggi del nuovo Decreto Crescita, a cosa avrei diritto nella mia situazione? Non capisco bene come verranno considerate, nel mio caso, la residenza, la residenza fiscale, l'iscrizione all'AIRE inferiore ai due anni (nonostante lavori lì da più di due anni), etc. Mi sembra di capire che, se rientrassi dopo gennaio 2020, sarebbe tutto più semplice e più conveniente, ma vorrei capire se posso godere di un regime agevolato, anche peggiore, rientrando prima. Le sarei molto grato se potesse aiutarmi a capirci qualcosa. La ringrazio e le porgo i miei più cordiali saluti, Sergio

Rag. Luigia Lumia - 11/05/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del <a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/">Forum Lavoro all’Estero – Rubrica lavoratori espatriati</a> – dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull’argomento. Su <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo’ trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all’enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. Abbiamo inoltre disponibili due ebook: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/37008-il-lavoro-all-estero-370-risposte-in-460-pagine.html">Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine</a> <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/35872-incentivi-per-il-rientro-dei-lavoratori-dall-estero.html">Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero</a> grazie Luigia

Mauro - 10/05/2019

Buongiorno, vorrei avere per favore un’informazione riguardo alla residenza fiscale: se tornassi in Italia a settembre/ottobre 2019. Di quale agevolazione potrei usufruire? Quelle del decreto crescita 2019 (i.e. imponibile fiscale del 30% + possibile estensione se figli minorenni/acquisto casa oppure dovrei esser sottoposto alla legge in vigore precedentemente (I.e. imponibile al 50% x 5 anni)? Penserei la prima in quanto avendo lavorato all’estero per la maggior parte dell’anno 2019 la mia residenza fiscale sarebbe ancora nel paese estero per l’anno 2019...quindi in Italia dal 2020 ma vorrei avere una conferma! Grazie mille, fantastico blog! Mauro

Valerio - 10/05/2019

Buongiorno, Ho vissuto in Canada dal 2012 al 2014, in UK dal 2014 al 2015, poi dal 2015 a fine 2016 in Italia e attualmente vivo a Londra dal Gennaio 2017, quindi per oltre 2 anni consecutivi. Sono iscritto all'Aire, qualora rientrassi in Italia posso accedere agli sgravi fiscali?

Nicola - 29/04/2019

Buonasera, sono un laureato italiano distaccato (Expat) presso una sede estera durante gli ultimi 5 anni di servizio. Ovvero ho lavorato presso la sede estera controllata dalla stessa societa' italiana per la quale lavoravo in Italia. Ora rientro in Italia presso la medesima societa' italiana in quanto cessa il mio distacco (espatrio). Il mio contratto di lavoro con la controllante italiana non e' mai cessato ma ho dichiarato residenza fiscale estera negli ultimi 5 anni. Non mi sono mai iscritto all'AIRE. Ho diritto ai benefici previsti per il rientro dei cervelli? Grazie, Nicola

Donata - 25/04/2019

Buonasera, vorrei sapere se le agevolazioni, ed eventualmente quali, si applicano anche al rientro in Italia di laureati che hanno lavorato all'estero presso organizzazioni europee assoggettate a un regime fiscale agevolato (Council Regulation (EC, ECSC, EURATOM) No. 1197/98 of 5 June 1998). Nel mio caso io ho lavorato per cinque anni in Germania presso BCE. Grazie in anticipo.

Antonio - 15/04/2019

Buongiorno, Dopo essermi laureato in italia e lavorato in italia per 3 anni mi sono trasferito a Londra a gennaio 2017 per lavoro e attualmente sono ancora impieghato in uk. A maggio di quest'anno (2019) cambieró lavoro e mi ri-trasferiró in italia. Durante questo periodo non mi sono mai iscritto all'aire, o megli ho fatto domanda piú o meno un anno fá ma ad oggi risulta ancora in lavorazione. La mia domanda é considerando quanto detto, potró usufruire dell'agevolazione sul rientro dei cervelli? Grazie

Roberto - 11/04/2019

Buongiorno, dal 2011 fino il 2017 ho studiato in Austria e in Olanda (senza iscrizione AIRE) e mi sono laureato in economia. Contemporaneamente ho lavorato part time (30%) nella azienda familiare italiana dove sono stato assunto come dipendente. Nel 2017 mi sono trasferito in Italia e ho iniziato a lavorare 100% come dipendente per un azienda italiana nella quale ancora lavoro. Sarebbe stato possibile di usufruire dalle agevolazioni rientro dei cervelli, non è compatibile con il mio lavoro part time durante lo studio? Grazie in anticipo per l'aiuto. Cordiali saluti, Roberto

Valeria - 09/04/2019

Buongiorno, Sono una ricercatrice ed ho lavorato come ricercatrice (iscritta all'Aire) per 10 anni negli Stati Uniti. Sono appena tornata in Italia a fare il periodo di prova per un'assunzione in un ente di ricerca italiano, ma potro' stare solo 4 mesi (quindi meno di 183 giorni) e poi prendero' un'aspettativa per tornare a lavorare negli Stati Uniti per un anno, visto che ho ancora casa e famiglia la'. Se dopo decido di tornare definitivamente in Italia, direi che a quel punto mi mi tolgo dall'Aire e prendo residenza e residenza fiscale in Italia; posso usufruire dell'incentivo per il rientro dei cervelli a partire da quel momento? Grazie, Valeria

Angelo - 09/04/2019

Buongiorno , sono un ingegnere (laureato in Italia) ed ho lavorato in Germania dal Gennaio 2015 al settembre 2018 rientrando lo stesso mese in Italia con assunzione presso altra società italiana. Se ho ben interpretato il concetto di residenza fiscale potrei usufruire degli incentivi fiscali dall' anno d'imposta 2019 e per i successivi 4 anni? Nel mio caso devo fare riferimento al D.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 2? E' corretto? Grazie mille per la risposta. Distinti saluti, Angelo.

Mario Natale - 08/04/2019

Gentile Dott. Rodella, Io mi sono trasferito dall'italia all'inghilterra nel triennio 2011-2014 e ho conseguito una laurea triennale a Londra (ammetto però che non mi sono mai iscritto all'AIRE). Sono poi rientrato in Italia nel 2014 e ho conseguito una laurea magistrale a Milano di 2 anni. Ho poi iniziato a lavorare a milano nel 2016 fino ad oggi ma non ero a conoscienza delle agevolazioni per il rientro dei cervelli. Avrei per caso potuto ricevere qualche agevolazione anche io in base alla mia situazione? E se fossi stato eleggibile per agevolazioni, sarei ancora in tempo oggi per riceverle? La ringrazio in anticipo per il cordiale riscontro.

Luca - 02/04/2019

Buongiorno Dott. Rodella, Il mio caso e’ il seguente. A partire dal 2012 e fino a meta' Luglio 2017 sono stato residente all'estero lavorando per una multinazionale svizzera e regolarmente iscritto all'AIRE. • Da fine Luglio 2017 sino a meta' Luglio 2018 ho trascorso un periodo di aspettativa dal lavoro, durante il quale non percepivo stipendio (ma mi sono stati versati i contributi pensionistici in Svizzera), spostando la mia residenza in Italia (poiche' in Italia ho trascorso questo periodo di tempo). Il contratto svizzero e' rimasto attivo durante questo periodo nonche' la sede della stessa multinazionale in Svizzera. • Da meta' Luglio 2018 in poi, sono rientrato in Svizzera e, dopo qualche settimana, mi sono regolarmente registrato nuovamente all'Aire cambiando residenza da Italia a Svizzera. • A Giugno 2019 rientrero’ 'definitivamente' in Italia a lavorare per una nuova azienda basata sul territorio ed, essendo stato i 5 anni precendenti a quello di aspettativa (2013-2017) residente all'estero, vorrei verificare se ci fossero le condizioni per beneficiare di Irpef agevolato per i rimpatri. Crede sia possibile che possa beneficiare delle agevolazioni Irpef? La ringrazio anticipatamente. Codiali Saluti Luca

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Giovanni - 01/04/2019

Buongiorno Dopo 8 anni tra studio e lavoro all’estero (UK e Irlanda) sono rientrato in Italia. Appartengo dunque alla categoria lavoratori impatriati: lavoratori in possesso di laurea (italiana e straniera). Secondo la guida ‘Gli incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano in Italia’ dell’agenzia entrate del Febbraio 2018, non vedo l’ obbligo di impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni che invece è presente per le altre categorie. Vedi tabella pagina 9: (AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI “IMPATRIATI” (articolo 16, comma 2, del Dlgs 147/2015)). Mi può confermare se sono corretto? Se mi sbaglio, mi può aiutare a capire quando termineranno i due anni come requisito permanenza? Io sono rientrato il 9 febbraio 2019 (data volo) e sono stato iscritto come residente in Italia dall’11 Febbraio 2019. Il primo lavoro in Italia è iniziato il 11.03.2019 Grazie mille per la disponibilità Giovanni

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Marco - 24/03/2019

Buongiorno vivo e lavoro in Germania dal 2011 e sono iscritto all’ AIRE da Marzo 2012. Sono laureato in ingegneria e mi domandavo se, nel caso mi offrissero una posizione da dipendente in Italia, potrei usufruire dell agevolazione? A quanto ammonterebbe in caso? Grazie, Marco

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Daniele Di Marino - 18/03/2019

Buongiorno, volevo ringraziarvi per la chiarezza con la quale avete affrontato questo argomento. Vi scrivo perché la mia situazione è poco chiara e vorrei avere un vostro parere riguardo alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli". Io lavoro come ricercatore da 4 anni in Svizzera (marzo 2015-maggio 2019), sono un frontaliere con permesso G ( residenza in Italia entro 20 Km dal confine svizzero). Non sono ufficialmente un residente all'estero poiche non sono iscritto all'AIRE ma ho un trattamento fiscale come se risiedessi in Svizzera (tassazione composta da primo, secondo e terzo pilastro). Ho appena vinto un concorso come Professore Associato presso un'università italiana e quindi inizierò a breve a lavorare in Italia. Secondo voi posso usufruire degli incentivi fiscali? Molte grazie Daniele

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Alberto - 14/07/2019

Ciao Daniele, Essendo anch’io un frontaliere sono in una situazione molto simile alla tua, per caso hai trovato una soluzione al tuo dubbio? Grazie

Giuseppe - 17/01/2020

Ciao Daniele e Alberto! Ho lo stesso quesito, dato che anche io ho l'opportunita' di tornare in un'universita' italiana dopo esser stato frontaliere fiscale con rientro settimanale. Voi avete risolto il dubbio? Grazie!

Valerio - 23/09/2021

Ciao Daniele, Alberto e Giuseppe, ho lo stesso dubbio. Sieti riusciti a capire se i frontalieri, passati 2 anni fiscali con residenza fiscale in svizzera ma vivendo in Italia, hanno diritto ai bonus da rientro dei cervelli? Grazie, Valerio

simona - 06/08/2022

Salve qualcuno è riuscito ad ottenere l'agevolazione come frontaliere fiscale entro i 20KM con rientro quotidiano in italia? Esiste qualche interpello dell'agenzia delle entrate? grazie

Matteo - 18/03/2019

Buongiorno, attualmente lavoro in Austria dal 13 Marzo 2017 e sono iscritto all' AIRE dal gennaio 2018. Sono laureato in ingegneria e nei prossimi mesi dovrei rientrare in Italia come dipendente. Rientro nell' agevolazione fiscale della riduzione del 50 % di IRPEF? Grazie mille in anticipo Saluti Matteo

Dario - 15/03/2019

Buongiorno e grazie per questo articolo ben spiegato. Una domanda, a chi bisogna rivolgersi per usufruire di questo incentivo? Io ho provato a contattare diversi CAF in Italia ma nessuno era a conoscenza di questo decreto o sapeva come aiutarmi. Grazie mille, Dario

Claudia Tossani - 15/03/2019

Buongiorno, come indicato anche nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per beneficiare dei regimi agevolati descritti, i docenti, i ricercatori e i lavoratori “impatriati”, <strong>titolari di reddito di lavoro dipendente</strong>, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Questa richiesta, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, deve contenere: • le generalità (nome, cognome e data di nascita) • il codice fiscale • l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente) • la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione • l’indicazione dell’attuale residenza in Italia • l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’articolo 16 del Dl n. 147/2015 e dall’articolo 24-bis del Tuir. Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo (10% per i ricercatori e i docenti, 50% per i lavoratori “impatriati”), al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Nino - 14/03/2019

Buongiorno e la ringrazio per l'interessante articolo. Ho alcuni dubbi che spero mi possiate aiutare a chiarire Attualmente ho un contratto francese dal 2011 (precedente era irlandese per 4 anni) ma in effetti non ho mai lavorato in Italia. Dato che non avevo mai sentito l'esigenza non ho mai cambiato la mia residenza dalla nascita e mi sono iscritto all'AIRE in Francia solo da Settembre 2016 nonostante non ho mai avuto contratti/attività lavorative in Italia. E' anche vero che da circa 3 anni sono in relocation in Italia con contratto francese ma non ho mai speo più di 150 giorni in Italia e la mia attività principale è sempre stata in francia, paese dove ho pagato le tasse. La mia azienza mi sta proponendo di muovermi su un contratto italiano con il regime agevolato per chi rientra in Italia dall'estero con medesime funzioni. Nel mio caso rientreri su tale dinamica? E quale sarebbero i requisiti? Grazie in anticipo per il vostro supporto Nino

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Rientrano dall'estero grazie agli incentivi, ma per il fisco italiano sono evasori totali: beffati 13 "cervelli in fuga" - Berlino Magazine - 07/03/2019

[&#8230;] sono invece lo 0,6%. Per contenere questo trend negativo, nel 2010 l&#8217;Italia aveva introdotto il decreto legge 78 per agevolare e favorire il ritorno di italiani dall&#8217;estero. In base a questo provvedimento, [&#8230;]

Marcello - 01/03/2019

Gentile Dott. Rodella sono un ingegnere residente a Londra da novembre 2016. Ho svolto continuativamente (e svolgo ad oggi) un’attività di lavoro dipendente (contratto a tempo indeterminato) a Londra per una azienda inglese a decorrere dallo scorso 07/11/2016. Formalmente sono stato cancellato dai Registri dell’Anagrafe della Popolazione Residente di Roma con conseguente inserimento nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) a decorrere dal 29/09/2017. Sto valutando al momento una proposta di lavoro da un'azienda operante sul territorio Italiano che mi consentirebbe di rientrare nella mia vecchia residenza di Roma. Volevo chiederle se per il calcolo dei due anni di lavoro continuativi all'estero (requisito fondamentale per le agevolazioni fiscali dei rimpatriati) fa fede il contratto di lavoro o la data di iscrizione all'AIRE? Nella mia situazione crede sia possibile avvalersi delle agevolazioni per i lavoratori impatriati? Le stesse agevolazioni valrebbero anche in caso in cui mi venisse offerta una posizione da quadro o dirigente? Grazie in anticipo per la sua disponibilita' e professionalita'. Cordiali saluti, Marcello

Rag. Luigia Lumia - 04/04/2019

Buongiorno, le consigliamo di consultare la sezione del<a href="https://www.fiscoetasse.com/forum/forums/lavoro-allestero-rubrica-lavoratori-espatriati.60/"> Forum Lavoro all'Estero - Rubrica lavoratori espatriati </a>- dove puo trovare 339 discussioni e 1247 messaggi sull'argomento. <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/author/rodella/">Su questo blog sugli articoli del rag. Rodella</a> puo' trovare centinaia di risposte. Inoltre per far fronte all'enorme richiesta di quesiti abbiamo attivato anche un servizio a pagamento per una risposta personalizzata che trova a questo link: <a href="https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html">Lavoro estero-richiesta quesito</a>. grazie Luigia

Giorgio Tosatti - 25/02/2019

Buongiorno Dr Rodella, sono stato trasferito dalla mia azienda italiana, dove ero direttore vendite con qualifica dirigente, il giorno 31,03,2014 in Olanda dove lavoro per la stessa azienda filiale Benelux quale responsabile vendite. Il giorno 01,04,2019 prossimo verro' ritrasferito in italia sempre presso la styessa azienda ma filiale italiana dove lavoravo prima del trasferimento alle stero empr qualifica di dirigente responsabile vendite e marketing Italia e due paesi stranieri. Lavorero' prevalentemente in Italia, ( 80% almeno ) saro' residente per almeno 5 anni in Italia, l azienda e' italiana al 100%. Nei 5 anni esteri sono stato residente in Olanda. Posso usufruire delle agevolazioni rientro cervelli "impatriati"? inoltre i cinque anni sono di calendartio ossia all estero dal 31,03,2014 al 31,03,2019. Grazie in anticipo per sua gradita risposta

Marco - 01/02/2019

Buonasera, Sono residente in Olanda da circa 4 anni e regolarmente iscritto all'AIRE. Se tornassi in Italia, lavorando da casa per la stessa azienda olandese (che pagherebbe per me le tasse in Italia), potrei usuffruire dell'agevolazione fiscale? Grazie e buona serata

GP - 18/01/2019

Buonasera, Buonasera, Sono residente in Inghilterra (vivo e lavoro), da circa tre anni e mezzo, iscritto AIRE, ho una laurea triennale ed a breve rientro in Italia dove lavorero come dipendente. Posso beneficiare delle agevolazioni fiscali? GRazie

Alessandro Raboni - 15/01/2019

Buonasera dottor Rodella, Mi sono trasferito a Londra nel Luglio 2017 e da allora vivo qui. Sono iscritto all'AIRE da circa 1 anno. Precedentemente, ho studiato per un anno in Francia, dove mi sono laureato. Se rientrassi in Italia potrei usufruire dell'esenzione? Cordialmente,

Gaetano - 11/01/2019

Buongiorno Dott. Rodella, Anch'io mi unisco al resto degli utenti per ringraziarla del suo tempo che dedica a chiarire come usufruire delle agevolazioni fiscali. Le presento brevemente il mio caso sperando nel suo parere, premettendo che sono laureato in Italia ( laura magistrale). Mi sono trasferito in Germania nel Settembre del 2012 e li ho ininterrottamente lavorato (sempre nella stessa azienda) fino a Dicembre 2018 quando ho perso il lavoro. All' AIRE mi sono iscritto nel Maggio del 2015 . Rientrato quindi in Italia nel 2018, ho iniziato a lavorare ( con un contratto a tempo determinato di 12 mesi) il giorno 8 Luglio 2018, cancellandomi dall' AIRE e riscrivendomi quindi alla lista anagrafica del mio comune il giorno 18 Agosto 2018 ( quindi 40 giorni dopo). Nel 2018 non ho fatto richiesta al mio datore di lavoro del beneficio fiscale per gli impatriati laureati ( avendo paura che avendo trasferito la residenza dopo il 3 Luglio non rientrassi nel requisito previsto dall'articolo 2 del TUIR sui 183 giorni). La mia domanda è: posso ora farne richiesta a partire da Gennaio 2019 ? La ringrazio e la saluto cordialmente Gaetano

Claudia Tossani - 14/01/2019

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo – in offerta – di 50 euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: – Il Lavoro all’estero – 370 risposte in 460 pagine – Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

Annachiara - 31/12/2018

Salve Dott. Rodella, mi unisco al resto degli utenti per ringraziarla del tempo che dedica a chiarire come usufruire delle agevolazioni fiscali. Ho dei dubbi e quindi domande riguardanti il mio caso. Io sono rientrata in Italia a Luglio 2018 e trasferito la mia residenza in Italia subito dopo. Sono ricercatrice: -Laureata a Roma nel 2010 -Trasferita in Irlanda nel 2010 ed ottenuto un PhD nel 2015 -Svolto 3 anni e 7 mesi di ricerca in America come postdottoranda (dal 2015 al 2018) Mi sono iscritta all'AIRE solo nel 2015. -Da Gennaio inizierò a lavorare in Italia come medical manager in una multinazionale healthcare (ma non farò ricerca). Le mie domande sono le seguenti: 1. Posso applicare per l'agevolazione "rimpatrio ricercatori" anche se non farò ricerca in Italia? O mi conviene applicare per il rimpatrio di laureati che hanno lavorato all'estero? 2.Quando e da chi deve essere fatta la richiesta per l'agevolazione? Posso mandare i documenti all'agenzia dell'entrate prima di iniziare a lavorare (ma con in mano un contratto) o dopo? La domanda va fatta da me personalmente o dall'ufficio HR dell'agenzia per cui lavorerò? La ringrazio ancora una volta. Buon Anno, Annachiara

Andrea - 22/12/2018

Buongiorno, Le presento la mia situazione: - non laureato vivo fuori dall’Italia e sono iscritto L Aire da Maggio 2011 - ho ricoperto posizioni dirigenziali all’estero - vorrei rientrare fiscalemente in Italia come lavoratore automono o con contratto a tempo indeterminato livello quadro/dirigente Posso usufruire delle agevolazioni fiacali di cui si parla? Coridali Saluti, Andrea

Leonardo Ricci - 20/12/2018

Buongiorno Rag. Rodella, la ringrazio per l'utile articolo. Vorrei cortesemente esporre il mio caso: - Residente in Italia con contratto a tempo indeterminato fino a Dicembre 2010. - Assunto da azienda in Australia (nessun legame con società italiane) da Gennaio 2011 a Maggio 2014 (iscritto regolarmente all'AIRE nel medesimo periodo). - Rientrato in Italia a Giugno 2014 con contratto a tempo indeterminato presso un'altra società italiana e trasferimento residenza anagrafica a Luglio 2014 (per il fisco il 2014 è stato considerato come anno di tassazione in Italia, avendo speso più di 183 giorni su territorio italiano). - Usufruito prima della legge 238 del 2010 e poi della legge 147 del 2015 (con relativa dichiarazione fatta nei termini previsti). - Al momento la società per cui lavoro in Italia mi propone un espatrio presso una subsidiary all'estero (Olanda) a partire da Maggio/Giugno 2019 con classica lettera di international assignment/distaccamento (mantenendo quindi contratto lavorativo con la società italiana). Avrei due quesiti: 1) Secondo la norma vigente, è possibile per il sottoscritto accettare tale posizione all'estero senza incorrere nel rischio di far decadere anzitempo i benefici della 147/2015 e quindi di dover rimborsare le tasse fino ad oggi "risparmiate"? 2) Se si, sotto quali condizioni sarebbe possibile farlo (inizio international assignment Luglio 2018, ad esempio)? La ringrazio sin da ora per il prezioso supporto Cordiali Saluti Leonardo

Alessandra T. - 19/12/2018

Egregio Dottore, sono espatriata a Parigi da una importante azienda italiana dal 1 ottobre 2015 con orizzonte di permanenza 30 settembre 2020 (5 anni). Fino ad oggi ho mantenuto formalmente la mia residenza fiscale in Italia e non sono iscritta all'AIRE. Premetto che ho un incarico dirigenziale stabile a Parigi che fin'ora ha sempre comportato una permanenza annuale su territorio francesce ben superiore ai 183 giorni. Inoltre ho una posizione fiscale correttamente aperta in Francia in virtu' della quale pago annualmente le imposte locali al fisco francese. Tutto cio' premesso, vorrei sapere se al termine del mio espatrio e conseguente rientro in Italia - passati quindi i 5 anni - potro' usufruire dei suddetti incentivi per il rientro in Italia di lavoratori operanti all’estero e quindi rientrare nella casistica descritta. La ringrazio e la saluto cordialmente. Alessandra

Eugenia Domi - 18/12/2018

Buongiorno, posso chiederLe se è necessario ricorrere ad interpello per far valere quanto stabilisce l'art.44 della legge 122/2010? Grazie mille e buona giornata.

Francesco - 14/12/2018

Gentile Dott. Rodella, complimenti per questo blog, molto utile e accurato. Le rappresento di seguito la mia situazione: - sono laureato in Italia, - la mia società Italiana mi ha distaccato in Irlanda presso una Società del Gruppo dal 1/1/2015, - sono iscritto all'AIRE da Gennaio 2015, - rientrerò in Italia a inizo Febbraio 2019, a seguito di dimissioni dal mio attuale datore di lavoro, inziando un nuovo lavoro presso la sede Italiana di una Società Americana. Ho diritto alle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 147/2015, art. 16, comma 2 ? Grazie

Roberto Marinucci - 09/12/2018

Io rientro in Italia dopo aver lavorato quasi 3 anni all'estero. E' ancora valido il regime "Contro-esodati"? Oppure non potrò richiedere le agevolazioni fiscali (dato che nel regime impatriati sono necessari 5 anni di residenza estera). Grazie Roberto

Alessio - 07/12/2018

Gent.mo Dott. Rondella, leggo questo blog con molto interesse poiche' vivo e lavoro, come sviluppatore software, in Olanda dal gennaio 2008 e mi ritrovo attualmente a pianificare il mio ritorno in Italia ad Aprile 2019. Naturalmente, cancellero' la mia iscrizione all'AIRE e spostero' la mia residenza abitativa e fiscale in Italia. Nel bel paese svolgero' la stessa attivita' lavorativa ma saro' assunto da un altro datore di lavoro /azienda. Posso in qualche modo aver diritto anch'io ad agevolazioni fiscali? Se si, quali? La ringrazio in anticipo per ogni suo eventuale chiarimento in merito. Cordiali saluti, Alessio

Marco - 06/12/2018

Gent.mo Dott. Rodella, mi sono Laureato in Italia nel 2016 ed ho fatto due diverse esperienze di stage retribuito presso due aziende in Italia. Nel Luglio 2017 venivo assunto con "permanent contract" (equivalente indeterminato) presso una società in UK - ho pagato regolarmente i contributi dovuti anche in Italia avendo trascorso nel 2017 oltre i 183 gg in Italia. Ad Ottobre 2017 facevo richiesta per essere iscritto AIRE che mi è stata ufficializzata e comunicata dal mio comune di appartenenza soltanto ad Agosto 2018 (dopo ben 10 mesi di attesa). Da quando potrei programmare il rientro in Italia per godere dei suddetti benefici? Sono abbastanza confuso riguardo la normativa: - Luglio 2019, cioè a 2 anni dalla data di assunzione all'estero oppure - Ottobre 2019, cioè a 2 anni dalla data di richiesta di iscrizione AIRE oppure - Agosto 2020 , cioè a 2 anni dalla data dell'avvenuta accettazione della richiesta AIRE ? Grazie mille Resto in attesa di una gentile risposta Cordiali Saluti Marco

Luca Maggioni - 26/11/2018

Buongiorno, sono rientrato in Italia a inizio 2018. Al momento godo dell'agevolazione secondo D.LGS 147 DEL 14/9/2015 ARTICOLO 16 comma 2. La mia domanda è: l'agevolazione rimane anche in caso di cambio di datore di lavoro dopo - supponiamo - un anno dal rientro? In parole povere, se cambiassi lavoro e andassi a svolgere una mansione simile presso altro datore di lavoro, rimarrebbe tutto invariato dal punto di vista dell'agevolazione? Grazie mille in anticipo Luca Maggioni

Maurizio Lanzetta - 22/11/2018

Buongiorno, Le spiego la mia situazione: - Residente fiscale in Svizzera da Gennaio 2014 - Nuovo contratto in Italia a partire da Febbraio 2019 In base a ciò, sto valutando se riportare la residenza fiscale in Italia o continuare a restare in Svizzera e pagare i contributi in Italia. Pensa che possa applicare e agevolare di tale tassazione? Grazie mille, Maurizio Lanzetta

Stefania - 21/11/2018

Buongiorno Rag. Rondella, io mi trovo nella situazione simile a quella di Andrea Ricci: ho lavorato all'estero per più di due anni alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e sono rientrata in Italia a maggio 2013 firmando un nuovo contratto di lavoro col la succursale dello stesso gruppo. Ho usufruito dei benefici fiscali della legge 238/2010 e poi a maggio 2017 ho fatto il cambio con la legge 147/2015. Ho ricevuto da poco un interpello in cui, sulla base della circolare 14E del maggio 2012 viene contestata la possibilità di usufruire dei benefici fiscali poiché sono stata assunta in Italia da quello che loro definiscono lo stesso datore di lavoro (sulla base del paragrafo che lei cita: “Il beneficio fiscale non compete qualora un soggetto presti la propria attività all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e, in forza di tale rapporto, “rientri” nel territorio dello Stato, continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro.”). Nella sua risposta leggo che l’Agenzia delle Entrate ha replicato ad una richiesta di consulenza giuridica presentata da una Associazione dell’Emilia Romagna dicendo invece che l’agevolazione è applicabile quando si ha la cessazione del precedente rapporto di lavoro e ne venga stipulato uno nuovo (che sarebbe proprio il mio caso). Saprebbe gentilmente dirmi come e dove posso recuperare la fonte di quel testo che Lei ha riportato? Ho provato a cercarlo in internet ma non sono riuscita a trovarlo e mi servirebbe proprio riuscire a risalire all’originale da poter presentare in risposta all’interpello. La ringrazio anticipatamente per il suo gentile riscontro. Saluti, Stefania

Francesco Bausi - 15/11/2018

Buongiorno gent.mo Dott. Rondella, dopo 6 anni in Inghilterra (regolarmente iscritto AIRE), dove ho conseguito Dottorato e Svolto attività di Ricercatore presso un istituto di ricerca ho la possibilità di essere assunto in Italia come progettista in una società metalmeccanica. Il contratto di Lavoro (con inquadramento metalmeccanico) prevede oltre l'attività di progettista anche quella di studio, e ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, quindi attività di ricerca e sviluppo. Si domanda se nel mio caso si possa applicare la norma del rientro dei cervelli quale Ricercatore (con detassazione del 90%) oppure come lavoratore qualificato con detassazione del 50%. ringraziando anticipatamente Francesco

Claudia Tossani - 15/11/2018

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo – in offerta – di 50euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: – Il Lavoro all’estero – 370 risposte in 460 pagine – Prezzo 24,90 – Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero – Prezzo 14,90 Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

Veronica - 12/11/2018

Gent.mo dott. Rondella, sono stata iscritta all’AIRE dal 14/08/2009 al 15/12/2016. All'estero ho lavorato per più di 2 anni presso l'università a Monaco di Baviera. da Febbriao 2017 a Novembre 2018 ho avuto un'assegno di ricerca presso l'INAF. il fatto che io fino ad ora non abbia versato contributi significa che non sono ancora rimpatriata fiscalmente in Italia? il motivo della mia domanda e' che da Dicembre 2018 inizierò a lavorare presso l'università di Pisa con un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A. Per quanto tempo avrò diritto alle agevolazioni fiscali? A quanto ammontano le agevolazioni? grazie mille della consulenza!

Piera - 09/11/2018

Gent.mo dott. Rondella, sono iscritta all'AIRE dal 2013, avendo vissuto e lavorato in Irlanda fino al 22 settembre 2016 e poi in Spagna dal 28 Settembre 2016 al 27 Luglio 2018. Da allora sono disoccupata e ancora residente in Spagna. Tuttavia, ho ricevuto e accettato una proposta di lavoro in Italia a partire da Dicembre 2018. A fine Novembre tornerò in Italia dove trasferirò la mia residenza, cancellando dunque la mia iscrizione all'AIRE. Vorrei sapere se la non continuità lavorativa degli ultimi mesi possa impedirmi l'accesso alle agevolazioni previste per gli "impatriati laureati-lavoratori dipendenti." Nel caso possa invece accedere a tali agevolazioni, vorrei sapere da quando e per quanti anni siano applicabili. Grazie

Michele Trasforini - 08/11/2018

Buongiorno, sono da poco rientrato in Italia dopo circa 4 anni e vorrei sapere se posso usufruire delle agevolazioni. Sono andato a vivere in Svizzera nel giugno 2014 e ho cominciato a lavorare a fine agosto dello stesso anno. Risulto iscritto all'AIRE dal 17 agosto 2014 al 22 ottobre 2018. In Italia sono assunto dal 5 novembre 2018. Ho visto che uno dei requisiti é aver avuto la residenza fiscale all'estero per 5 anni...nel mio caso precluderebbe l'autorizzazione alle agevolazioni? Grazie mille

Stefano Tonetti - 03/11/2018

Buongiorno Dott. Rondella, ho letto i vari commenti precedenti e non ho trovato la soluzione al mio dubbio, spero lei possa darmi il suo punto di vista, Ho maturato i 24 mesi di lavoro all'estero e sono rientrato in Italia a Maggio 2016 (residenza fiscale spostata alla firma del contratto a maggio 2016). Posso ancora richiedere l'agevolazione o esiste un limite di tempo per l'applicazione? Grazie in anticipo per qualsiasi considerazione lei possa darmi

Gianlcua - 29/10/2018

Buongiorno Dott. Rondella vorrei sottoporle un quesito. Sono rientrato in italia dall'inghilterra nel Maggio 2009, solo nel 2013 ho iniziato a usufruire dei vantaggi fiscali in base alla legge del 268 del 2010. I cinque anni scadevano nel 2017, il consulente del lavoro nel 2017 mi ha sottoposto l'opzione del passaggio ai benefici fiscali previsti dalla nuova legge impatriati del (se non erro ) 2015, opzione che mi da la possibilita’ di allungare la fruizione degli incentivi fino al 2020 con un aliquota ridotta e andado a ridare la differenza di aliquota (30% invece che 50% esente) per gli anni '16 e '17. Tale prolungamento è effettivamente legittimo?

Francesca - 28/10/2018

Buongiorno, le scrivo in breve la mia situazione. Maggio 2015 mi trasferisco in Germania per lavoro; Settembre 2018 mi iscrivo all'AIRE; Novembre 2018 mi ritrasferisco in Italia con nuovo contratto di lavoro e nuovo datore di lavoro. Non riesco a capire cosa sia rilevante: il periodo di contratto lavorativo oppure il periodo di iscrizione all'AIRE. La ringrazio Francesca

Carlo Enrico - 21/10/2018

Buongiorno, Sono un giovane professionista di doppia nazionalita: Spagnola e Italiana. Nato a Roma, terminati i miei studi dell’obligo in Italia, ho proseguito la formazione universitaria in Inghilterra e successivamente mi sono trasferito a Lisbona, nel 1° settembre 2005, iniziando come lavoratore subordinato per una società locale. A partire dal 2010 iniziai anche il mio master di gestione aziendale internazionale all’università di Lisbona, concluso nel 2014. Fino a questo momento ho sempre utilizzato la mia nazionalità/codice fiscale Spagnola per registrare i miei spostamenti di residenza all'estero. In seguito a questo tornai in Italia per lavorare in un’azienda svizzera a Milano, da Febbraio 2015 fino a Marzo 2016, sempre come lavoratore subordinato. Alla fine di Marzo 2016, la mia società mi richiese di trasferirmi a Dubai, dove ho spostato la mia residenza iscrivendomi all'AIRE a giugno 2017. L’esperienza si è conclusa a febbraio 2018, quando mi incaricarono per la gestione di una nuova società dello stesso gruppo a Milano. Ho trasferito la mia residenza a Milano in Aprile 2018. Fui informato della possibilità di richiedere l’idoneità ad usufruire del regime fiscale agevolato. Data la complessità della mia situazione, vorrei capire se rientro nelle casistiche previste e quale (per studente o lavoratore impatriato). La ringrazio

Giorgia - 17/10/2018

Dott. Rodella, sono laureata e ho lavorato 24 mesi all'estero in un'istituzione europea. Attualmente sono tornata a lavorare in Italia e vorrei richiedere l'esenzione ex art. ARTICOLO 16 COMMA 2 D.LGS. 147/2015. Due dubbi: (i) Pur essendo residente all'estero per tutto il periodo di 24 mesi, mi sono iscritta all'aire in un momento successivo (tot 1 anno e 6 mesi); (ii) in quanto lavoratrice di istituzioni europee e secondo l'accordo Privileges and Immunities of the European Union (articoli 13 e 21 del Protocollo (n° 7) , la residenza fiscale durante il mio periodo di lavoro all'estero è rimasta in Italia, pur essendo il mio reddito da lavoro dipendente esente dall'imposizione Italiana. Ritiene che sussitano di fatto i requisiti per l'applicabilità dell'esenzione o consiglia l'interpello? Grazie in anticipo del cortese riscontro

Alessandro Virga - 16/10/2018

Salve complimenti per i contenuti e le risposte esaustive presenti su questo sito. Vorrei ciederle cortesemente delle delucidazioni sul rientro dei cervelli: - sono residente in UK dal nov 2016 (iscrizione AIRE per via delle tempistiche del consolato e' arrivata ad Agosto 2017, ma il consolato mi ha lasciato una dichiarazione che effettivamente sono residente in UK dal nov 2016) - ho ricevuto un opportunita' a partire da meta' Novembre 2018 in italia come dirigente industria (contratto metalmeccanico) pertanto vorrei capire in quale casistica rientrerei (ruoli direttivi vs impatriati) perche questo impatterebbe notevolmente sulla decisione di tornare (5 anni vs 2 anni) Inoltre cominciando a novembre mi pare di capire che il beneficio venga attivato da gen 2019 perche la residenza fiscale in italia (per soli 2 mesi) non sarebbe rilevante (sarebbe dovuto avvenire prima di luglio 2018), e' corretto? Grazie mille per il supporto

Marco Demurtas - 10/10/2018

Salve, Io mi sono trasferito in Italia dopo 12 anni di studi e lavoro in UK nell'agosto del 2018. Sto usufruendo delle agevolazioni previste. La mia domanda è se cambio lavoro e vado a lavorare con un altra società in Italia non perdo queste agevolazioni, giusto? Grazie mille Marco

Davide Dionisi - 08/10/2018

Buonasera, sono un ricercatore che ha lavorato due anni in Francia (dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2014) e poi è tornato in Italia con un contratto di ricercatore a tempo determinato al CNR. Per mia ignoranza non ho mai fatto richiesta dell'agevolazione prevista per il rientro dei cervelli. Volevo avere la conferma che non è possibile richiedere tale agevolazione in maniera retroattiva. La ringrazio in anticipo,

Corrado - 02/10/2018

Salve, Complimenti per il blog! Ho vissuto e lavorato presso una società srl tedesca (ovvero una GmbH) da Marzo 2014 a Febbraio 2017. Inoltre da Marzo 2014 a Febbraio 2018 sono stato iscritto ad una università pubblica tedesca presso il quale ho conseguito il mio dottorato. Ad ogni modo, non ho mai trasferito la mia residenza fiscale in Germania in questi anni. Ho continuato sempre a fare la dichiarazione dei redditi (modello unico) in Italia. Tuttavia posso dimostrare di aver vissuto in Germania in quegli anni: ho contratto di lavoro della GmbH, contratto di affitto, tasse universitarie pagate e registrazione presso il comune della città tedesca dove ho abitato al fine di ottenere numero di tasse/pensione. Sono rientrato in Italia qualche mese fa. In vista di una assunzione su suolo Italiano, potrei ancora usufruire delle agevolazioni dovute al rientro dei cervelli anche avendo mantenuto la residenza fiscale in Italia negli ultimi anni? La ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi,

Edoardo - 30/09/2018

Buonasera, complimenti per il suo blog. Sono recentemente rientrato dopo un periodo di studio della durata di 24 mesi all'estero (Spagna e Stati Uniti) ed ho ottenuto due titoli di Master. Precedentemente dal 2012 al 2016 ho lavorato con un contratto prima a tempo determinato e poi indeterminato in Italia. Non sono iscritto all'AIRE. La mia residenza é sempre stata in Italia per questo periodo. Mi hanno recentemente proposto un contratto a tempo indeterminato in Italia, e vorrei capire se rientro nei parametri per usufruire dell'agevolazione del 50% come IMPATRIATO? Cordiali Saluti.

Enrica - 25/09/2018

Buongiorno, Ho 27 anni, mi sono laureata in Italia nel 2014 e successivamente sono andata a vivere in Spagna, a Barcellona. Sono iscritta all'AIRE a Barcellona dal 2015, e negli ultimi 3-4 anni ho sempre lavorato: fino ad aprile 2015 come stagista e da maggio 2015 come dipendente (poco più di un anno fa ho cambiato azienda, ma non ci sono stati dei giorni in cui risultavo "scperta", ovvero senza contratto lavorativo vigente). - Mi potrebbe confermare che se rientrassi in Italia, trovando lavoro e spostando la residenza, avrei diritto alle agevolazioni degli impatriati? Ovvero tasse sul 50% dello stipendio per 4 anni. - Se rientrassi ipoteticamente a breve (prima della fine del 2018) per quest'anno non potrei usufruire di queste agevolazioni in quanto per farlo dovrei avere la residenza in Italia per oltre la metà dell'anno? - Si sa già se le agevolazioni per gli impatriati saranno valide anche nel 2019? Su internet ho letto che, queste in particolare, hanno carattere "permanente", ma vorrei esserne sicura. - Questo tipo di agevolazioni suppongono un qualche tipo di beneficio o al contrario di "danno" per il datore di lavoro? Dal punto di vista economico ma non solo. Grazie in anticipo!

Sergio - 21/09/2018

Buonasera e complimenti per il blog sempre molto preciso. La mia situazione: - da dicembre 2013 lascio l'Italia e comincio a lavorare in America - dall'ottobre 2014 mi iscrivo all'Aire - marzo 2016 finisco di lavorare - settembre 2016 comincio un Master - ottobre 2017 finisco il master - marzo 2018 rientro in Italia e ritrasferisco la residenza a Milano Domanda: in base ai mesi di lavoro effettuati all'estero: dicembre 2013 fino a marzo 2016, posso essere considerato un IMPATRIATO e ricevere l'agevolazione fiscale? Il dubbio nasce dal fatto che solo nell'ottobre 2017 sono iscritto all'Aire in America. Grazie

Stefano - 12/09/2018

Buongiorno, sono laureato in Italia (triennale + master) e lavoro all'estero da Gennaio 2014 (prima Spagna, poi Svizzera da Marzo 2017). Sono iscritto AIRE da Giugno 2015. Nel caso rientrassi ora in Italia, avrei i requisiti per richiedere la agevolazione fiscale CONTRO-ESODATI o IMPATRIATI per i prossimi 5 anni? Sarebbe preferibile un lavoro presso un sito italiano della stessa azienda (multinazionale Americana) o è del tutto indifferente? Grazie di una risposta. Saluti.

Giacomo - 10/09/2018

Buongiorno, mi sono laureato in Ingegneria in Italia. A marzo 2017 mi sono iscritto all'AIRE e ho iniziato a lavorare in Irlanda a tempo indeterminato. A marzo 2019 rientrerò in Italia assunto da una società Italiana e quindi risposterò la mia residenza fiscale in Italia. Posso godere delle agevolazioni? da qualche parte ho letto che bastano 2 anni di lavoro all'estero per i laureati. Grazie saluti Giacomo

FISCO E TASSE - 05/09/2018

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo - in offerta - di 50euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: - Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine - Prezzo 24,90 - Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero - Prezzo 14,90 Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

Gianluca - 31/08/2018

Buonasera rag. Rodella, la ringrazio molto per questo forum davvero molto utile. Le pongo il mio quesito: - Diplomato ITIS - Lavoratore e residente in Italia fino a Novembre 2012 - Trasferito per lavoro in UK dal 2013 al 2017 pieni - Iscritto AIRE dal 2014 - Rimpatriato in Italia per lavoro (contratto livello Quadro commercio) e residenza spostata in Italia nel Gennaio 2018 Mi domandavo se c'è la possibilità di richiedere il beneficio facendo leva sui margini di incertezza che si incontrano sul concetto di residenza fiscale tra rimpatrio di Laureati e rimpatrio di lavoratori ad alta qualifica. Per i laureati chiedono 24 mesi continuativi all'estero mentre per i lavoratori qualificati 5 anni di AIRE. Sono stato 5 anni pieni in uk pagando regolarmente tasse in uk dal Febbraio 2013 al Dicembre 2018 perciò non capisco davvero questa disparità nella norma che penalizza me e molti altri concittadini impatriati. La ringrazio in anticipo per l'aiuto. Saluti

Ilaria - 31/08/2018

Gentile rag. Rodella, la presente e' per chiederle la sua interpretazione in merito al periodo che puo' intercorrere prima del rientro in italia (successivamente ai 24 mesi di lavoro all'estero necessari per l'eligibilita' per lo sgravio fiscale). Avrei bisogno di chiarire se, nel caso di rientro in italia come lavoratore impatriato, si e' eligibili per lo sgravio fiscale anche nella circostanza in cui, ad esempio, dopo aver lavorato per almeno 24 mesi in un paese estero, si e' mantenuta la residenza nel medesimo paese in condizione di disoccupazione e si e' solo successivamente rientrati in italia con un nuovo impiego. Questa condizione sembrerebbe ammissibile, per quanto riporstato a pag 29 della circ.: "il requisito dello svolgimento dell attività di lavoro o studio all estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l interessato, prima di rientrare in italia, abbia svolto tali attività all estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi" ma sarebbe utile ricevere il suo parere in merito. Ringraziandola anticipatamente porgo gentili saluti, Ilaria

Vittorio Picarone - 31/08/2018

Buongiorno, sono in possesso di una laurea ed ho un lavoro dipendente in Germania dal gennaio 2016 con contratto tedesco. Dalla stessa data sono iscritto all´AIRE. Sto valutando la possibilità di essere trasferito alla filiale italiana della mia ditta dal gennaio 2019 ristabilendo la mia residenza fiscale in Italia (ho lavorato dal 1990 al 2009 in Italia per la stessa ditta e dal 2009 al 2015 in Francia e Germania come expat). Ho diritto alle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli? Grazie e saluti

marta terenghi - 30/08/2018

Buongiorno Dottor Rodella, purtroppo vengo a conoscenza solo quest'anno, 2018, delle agevolazioni per i rimpatriati. Sono stata residente AIRE, lavoratrice dipendente di società francese, dal 2014 al 2016, 24 mesi. Dal 2016 sono residente fiscale in Italia. Sono ancora in tempo a chiedere qualche agevolazione? La ringrazio in anticipo.

Ilaria La Croce - 30/08/2018

Gentile Rag. Rodella, la presente e' per chiedere supporto nell interpretazione della legge del "rientro dei cervelli" - circolare n. 17 di maggio 2017 - cap 3 (lavoratori impatriati). Nello specifico, il chiarimento e' in merito al periodo che puo' intercorrere prima del rientro in italia (successivamente ai 24 mesi di lavoro all'estero necessari per l'eligibilita' per lo sgravio fiscale). Avrei bisogno di capire se nel caso di rientro in italia come lavoratore impatriato, si e' eligibili per lo sgravio fiscale anche nel caso in cui, dopo aver lavorato per almeno 24 mesi in un paese estero, si e' mantenuta la residenza nel medesimo paese in condizione di disoccupazione e si e' solo successivamente rientrati in italia con un nuovo impiego. Questa condizione sembrerebbe ammissibile, per quanto riporstato a pag 29 della circ.: "il requisito dello svolgimento dell attività di lavoro o studio all estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l interessato, prima di rientrare in italia, abbia svolto tali attività all estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi", vorrei pero’ un suo parere esparto. La ringrazio anticipatamente e porgo Gentili Saluti. Ilaria

Vittoria - 17/06/2021

Gentile Ilaria, provo a lasciarle un commento 3 anni dopo il suo appello sul blog. E' poi riuscita a trovare una risposta al suo quesito sopra? Si tratta esattamente della stessa casistica di mio interesse. Grazie mille in anticipo per la gentile risposta, Vittoria

Marco N. - 29/08/2018

Buongiorno dott. Rodella, Considerando la Circolare 51 E dell'AE volevo porre alla sua attenzione alcune considerazioni anche alla luce della mia situazione. Considerando il secondo comma dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 quest'ultimo prevede che l'agevolazione per gli "impatriati" sia vincolata a: 1) siano in possesso di un titolo di laurea 2)abbiano svolto attività di lavoro o studio continuativamente fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi 3)siano cittadini dell'UE o di uno stato con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni 4) svolgano oggi attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia A questi requisiti ne "aggiunge" un altro dove afferma che per i 2 periodi di imposta precedenti a quello della agevolazione i richiedenti non siano iscritti nelle liste anagrafiche della popolazione residenti e non abbiano avuto nel territorio dello Stato il centro principali dei propri affari ed interessi, né la dimora abituale Personalmente ho lavorato in Irlanda (appena laureato) ininterrottamente dal 2014 al Giugno 2018 prima di rientrare a Luglio in Italia (per la prima volta da lavoratore) senza essermi mai iscritto all'Aire. Rispondo dunque a tutti i primi 4 requisiti e chiaramente ho avuto nell'Irlanda il centro principale dei miei affari ed interessi oltre che la dimora abituale ( entrambi facilmente dimostrabili). L'unico problema é la mancata iscrizione all'AIRE. In questo caso ritiene che con le tiebreak rules sia possibile risolvere la questione a mio favore? Il requisito dell'iscrizione all'AIRE non cozza con la richiesta che il centro principale dei propri interessi e la propria dimora debba essere uno Stato diverso dall'Italia? Grazie in anticipo

Luigi Rodella - 30/08/2018

Buongiorno, il 27 agosto avevo risposto ad un quesito analogo al signor MARCO R. Le fornisco la risposta: "se si applicano i criteri "a cascata", definiti dall'articolo 4 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, dobbiamo considerare quanto stabilito nel primo comma: "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga (.... )". Per cui, in base alla nostra legislazione interna, la residenza fiscale viene definita dall'articolo 2 del Tuir, ed è ormai un fatto acclarato che l'iscrizione all'Aire è un aspetto dirimente ai fini di non essere considerato residente fiscale in Italia. Tutto ciò premesso, partendo da questo presupposto, che sicuramente non è irrilevante, si può procedere alla verifica di tutti gli altri elementi, però, essere rimasto iscritto nel proprio Comune di italiano, mi pare sicuramente un fatto significativo. Ovviamente, se tutti gli altri fattori "a cascata", portassero ad escludere la residenza fiscale in Italia, sarei propenso nel ritenere che di conseguenza, il soggetto possa considerare perfezionato il requisito previsto dalla norma (non essere residente per un certo periodo prima dell'impatrio)." Saluti. Luigi Rodella

Luca P. - 27/08/2018

Buona sera dott. Rodella, Complimenti per il sito. Le chiederei il suo parere riguardo la mia situazione: - sono cittadino italiano e in possesso di una laurea magistrale che ho frequentato all’estero (Austria), pero durante la quale non sono stato iscritto nell’AIRE - dal 01.06.2017 abito in Germania e dal 01.07.2017 lavoro per il mio attuale datore di lavoro - dal 30.08.2017 sono iscritto al registro AIRE Quando posso rientrare e iniziare un’attività di lavoro in Italia per usufruire dell’agevolazione fiscale? 1. Posso già rientrare il 01.09.2019 (perché in questo momento ho lavorate all’estero per più di 2 anni e sono stato iscritto nell’AIRE per 2 anni), o 2. devo aspettare fino la 01.01.2020 perché se rientrassi nel secondo semestre del 2019 non sono fiscalmente residente in Italie e cioè non posso usufruire dell’agevolazione appena tornato in Italia? Grazie per la Sua risposta! Luca P.

Marco R. - 24/08/2018

Buonasera Rag. Rodella, La ringrazio per l’ottimo articolo ed i continui aggiornamenti e risposte. Vorrei chiederle un chiarimento circa le conseguenze della recente Risoluzione 51/E del 2018 e degli accordi contro la doppia imposizione fiscale sull'opportunità di usufruire delle agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori. Una persona che è stata di fatto residente all’estero ed ivi ha lavorato o studiato, ma che non si è mai cancellata dall’anagrafe dei residenti né iscritta all’AIRE o comunque l’ha fatto per meno di 24 mesi (laureati) o 60 mesi (lavoratori), secondo la Ris 51/E non avrebbe diritto all’incentivo se rientrasse in Italia a lavorare. Allo stesso tempo, per lavorare all’estero questa persona si deve essere registrata nel paese estero quale residente anagrafico e fiscale. Pertanto sorge una situazione di doppia residenza civile e fiscale (di cui il cittadino è responsabile per ignoranza o qualsivoglia considerazione abbia fatto). Altrove lei ha indicato che questa situazione deve essere risolta seguendo la definizione della residenza in base all’articolo 4 della convenzione OCSE (tie breaker rules). Se ho compreso correttamente, applicando queste regole in fase di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate dovrà essere stabilito in quale dei due paesi è correttamente definita la residenza civile e fiscale del cittadino. Mi immagino quindi che se risulterà in Italia allora il beneficio non spetterà, se invece risulterà assegnata al paese estero per più del periodo minimo richiesto (comprensivo eventualmente del periodo di iscrizione all’AIRE) allora i requisiti per beneficiare dell’incentivo saranno soddisfatti. Vorrei gentilmente chiederle se queste considerazioni siano ragionevoli e legalmente praticabili. Grazie mille, Cordiali saluti Marco R.

Luigi Rodella - 26/08/2018

Buongiorno, se si applicano i criteri "a cascata", definiti dall'articolo 4 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, dobbiamo considerare quanto stabilito nel primo comma: "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga (.... )". Per cui, in base alla nostra legislazione interna, la residenza fiscale viene definita dall'articolo 2 del Tuir, ed è ormai un fatto acclarato che l'iscrizione all'Aire è un aspetto dirimente ai fini di non essere considerato residente fiscale in Italia. Tutto ciò premesso, partendo da questo presupposto, che sicuramente non è irrilevante, si può procedere alla verifica di tutti gli altri elementi, però, essere rimasto iscritto nel proprio Comune di italiano, mi pare sicuramente un fatto significativo. Ovviamente, se tutti gli altri fattori "a cascata", portassero ad escludere la residenza fiscale in Italia, sarei propenso nel ritenere che di conseguenza, il soggetto possa considerare perfezionato il requisito previsto dalla norma (non essere residente per un certo periodo prima dell'impatrio). Saluti. Luigi Rodella

Marco R. - 29/08/2018

Buonasera, grazie mille per il chiarimento, conferma quindi la mia ipotesi. Pertanto questa è una strada percorribile per usufruire del beneficio, solo se in base ai fattori a cascata definiti negli accordi per evitare la doppia imposizione (diversi paese per paese) si ha una ragionevole certezza di risultare esclusi dalla residenza in Italia (ovviamente con prove documentali). Grazie ancora e cordiali saluti Marco

Marco S. - 05/02/2019

Ottimo quesito che bisognerebbe sottoporre all'agenzia delle entrate visto quanto enunciato qui: http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/persone-fisiche/2018-08-27/esente-doppia-imposizione-anche-chi-non-e-iscritto-all-aire-202504.php?uuid=AEcsI2fF#esterni

Fabio - 24/08/2018

Buongiorno Dott. Rodella, dopo piú di 5 anni di residenza all'estero dove sono stato impiegato continuativamente dalla mia attuale azienda ho deciso di tornare in Italia. L'azienda per la quale lavoro mi sta aiutando a valutare un mio possibile reinserimento presso la sede Italiana (solo in funzione di una posizione aperta in linea con le mie competenze). Il mio unico dubbio riguarda il titolo di studio. Non essendo io laureato non mi é chiaro al 100% se ho diritto o meno a questi incentivi. E' la laurea un pre-requisito necessario per poter ottenere questi benefit fiscali? Ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.

Luigi Rodella - 25/08/2018

Buongiorno, l'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, al comma 1 prevede l'agevolazione per il rientro in Italia dei manager e dei lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (non prevista la laurea), mentre il comma 2 disciplina il rientro in Italia dei laureati. Io credo lei possa rientrare nel comma 1; in questo caso non deve essere stato residente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio; deve inoltre trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Tuir. Saluti. Luigi Rodella

Cristina - 23/08/2018

Gentile Rag. Rodella, ho un dubbio riguardo l'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, ossia laureato che ha svolto attviità di lavoro all'estero. Ho lavorato come expat per 3 anni (ottobre 2014-Settembre 2017) presso la sede centrale in Svizzera della società per cui già lavoravo in Italia spostando la mia residenza fiscale e essendo regolarmente iscritta all'AIRE. Sono rientrata in Italia presso la stessa società da Settembre 2017. Non mi è chiaro se essendo in regime di distacco sono idonea alle agevolazioni oppure no. Grazie mille in anticipo Cristina

CRISTINA - 22/08/2018

Buongiorno Rag. Rodella, dopo 6 anni di lavoro in Italia sono stata trasferita per 3 anni e residente fiscalmente all'estero da Ottobre 2014 a Settembre 2017 presso una società dello stesso gruppo. Sono di nuovo residente in Italia da Settembre 2017 e re-integrata presso la stessa società. Trattandosi di un distacco mi conferma che non posso beneficiare delle agevolazioni fiscali? Grazie mille in anticipo Cristina

Luigi Rodella - 25/08/2018

Buongiorno, il distacco non è il trasferimento; il primo è temporaneo l'altro è definitivo e, per il secondo c'è la volontà del lavoratore di rimanere all'estero. Se lei è stata distaccata direi che il suo rientro in Italia, avvenuto in esecuzione delle clausole del preesistente contratto, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma. Nella ipotesi di trasferimento dobbiamo considerare che questo istituto ha la caratteristica della definitività e non della temporaneità, per cui un successivo rientro in Italia, rappresenta un un fattore nuovo e quindi, a mio avviso, agevolabile. Rammento inoltre che per i controesodati (L. 238/2010), come pure per i docenti/ricercatori, posti in aspettativa, le rispettive circolare 14/E 2012 e Risoluzione 92/E del 2018, prevedono che il rientro in Italia possa essere agevolato, se il lavoratore assume nuovamente la residenza fiscale in Italia. Personalmente ritengo che a maggior ragione debba essere incentivato il rientro a seguito di un trasferimento definitivo. Questa è la mia opinione personale che lei dovrà verificare con gli organismi competenti. Saluti. Luigi Rodella

Massimo - 20/08/2018

Gentile Dott. Rodella, Io sono residente all’estero dal settembre 2015 quando sono andato in Olanda per ottenere un master. Dopodiche ho lavorato per 7 mesi ad Amsterdam fino all’agosto 2017 e dall’ottobre 2017 fino ad ora lavoro e sono residente in Lussemburgo (sempre lavoro dipendente). Attualmente vorrei tornare in Italia e vorrei sfruttare le agevolazioni fiscali della legge per il rientro dei cervelli e per questo le chiedo se, data la sommaria descrizione della mia carriera, sono idoneo a riceverle. La ringrazio Saluti Massimo

Luigi Rodella - 21/08/2018

Buongiorno, immagino si debba esaminare nei suoi confronti la normativa prevista per l'impatrio dei laureati. Sicuramente ha realizzato il requisito che riguarda i due periodi d'imposta di residenza fiscale all'estero, mentre, relativamente al periodo di lavoro ovvero di studio all'estero, dal suo quesito non si comprende bene, per cui avrei desunto che il master decorre da settembre 2015 al 31/ marzo 2017: totale 1 anno + 7 mesi; non sono sufficienti perchè la norma prevede 24 mesi. Il lavoro all'estero è di 16 mesi; anche in questo caso avrebbe dovuto essere 24 mesi. E credo che non si possano cumulare studio + lavoro. Inoltre lei non è attualmente residente in Italia, per cui direi che allo stato attuale non ne abbia diritto; per rientrare tra i lavoratori beneficiari, dovrebbe perfezionare il requisito della residenza in Italia nonchè quello che riguarda i 24 mesi di lavoro o di studio all'estero. Saluti. Luigi Rodella

Giovanni - 20/08/2018

Buongiorno Rag. Rodella, La ringrazio per l'ottimo articolo. Due domande: - se ho iniziato ad usufruire dei benefici dal Dicembre 2014, e all'epoca il beneficio durava 3 anni, posso ora estendere il beneficio per altri due anni come da legge 2015? - se invece volessi tornare all'estero nel 2019, potrei farlo solo dal Dicembre 2019 oppure anche dal Luglio 2019 contando che a quel punto il 2019 risulterebbe comunque anno di imposizione in Italia? Grazie, Giovanni

Luigi Rodella - 21/08/2018

Buongiorno, se lei ha iniziato a fruire degli sgravi a settembre 2014, credo sia stato in base alla legge 238/2010. Tale norma ha cessato di avere efficiacia il 31/12/2017. Per poter proseguire ancora per tre anni, si doveva esercitare l'opzione prevista dall'articolo 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015. La 238/2010 prevedeva che il il lavoratore si impegna a mantenere la residenza in Italia per cinque anni, la circolare n. 14 del 2012 chiarisce che tale periodo decorre dalla data di prima fruizione della agevolazione, intesa come data di inizio del rapporto di lavoro o della attività di lavoro autonomo o di impresa, e che la decadenza è collegata al trasferimento della residenza o anche del solo domicilio prima del periodo indicato e non alla cessazione del rapporto di lavoro o della attività. Saluti. Luigi Rodella

Giovanni - 27/08/2018

Buongiorno, la ringrazio della gentile risposta. In merito al punto 1, ho guardato la legge, e l'articolo da lei indicato mi sembra si riferisca alla volontà del legislatore di non estendere la legge precedente fino al 2017 ma di sostituirla con la nuova legge. Quindi non tanto una possibilità di avere benefici per 5 anni, quanto invece una validità della legge che prevede benefici per 3 anni fino al 2017. L'articolo da lei citato quindi cancellerebbe la validità della legge fino al 2017, non dice nulla riguardo alla possibilità di passare da un beneficio all'altro. Mi conferma questa interpretazione? Riguardo al punto 2, se ho iniziato a fruire del beneficio un mese dopo l'assunzione, conta la data di assunzione o la data di inizio di fruizione del beneficio? Grazie Giovanni

MARIO - 14/08/2018

vorrei chiedere se l'agevolazione per i dipendenti rientrati in Italia spetta anche sulle liquidazioni in caso di cessazione di un rapporto di lavoro.

Luigi Rodella - 16/08/2018

Buongorno, in base alle indicazioni fornite dalla circolare 17/E - 2017, i redditi agevolati (.......) devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR, per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'articolo 51, se derivanti da rapporto di lavoro dipendente, dall'articolo 52 se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'articolo 54 se derivanti dall'esercizio di arti o professioni nonchè (....) dall'articolo 55 se derivanti dal reddito d'impresa. L'articolo 6 del TUIR classifica i redditi sulla base della categorie. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 13/08/2018

Gentile Rag. Luigi Rodella, Grazie per il servizio e l'impegno offerti a tutti noi. Vorrei sottoporle il mio caso di lavoratore italiano in UK (laureato in Italia) presso azienda italiana ma con contratto inglese: 1) ho iniziato a lavorare in UK in stage di 6 mesi 14 novembre 2016 - 13 maggio 2017 2) sono stato confermato con contratto full-time, data inizio contratto: 15 maggio 2017 3) iscritto all'AIRE da novembre 2016 vorrei chiederle: la normativa richiede 24 mesi di lavoro continuativo/ininterrotto all'estero. Quando potró accedere ai benefici fiscali con un trasferimento (stessa azienda italiana ma stavolta con contratto tempo indeterminato italiano) in Italia? A partire da novembre 2018 oppure dovró aspettare maggio 2019? In altre parole: come viene trattato il primo contratto di internship - si considera interrotto il periodo di lavoro all'estero anche se sono sempre stato residente in UK e si é trattato esclusivamente di una differenza formale di contratto? Grazie, Stefano

Luigi Rodella - 14/08/2018

Buongiorno, io consiglierei 5/19 (o 6/19), in quanto, pur essendo chiaro il nesso causale tra lo stage ed il successivo rapporto di lavoro subordinato, dobbiamo considerare che la norma prevede: "....... hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente ......", mentre lo stage, non è assimilabile al lavoro subordinato. Saluti. Luigi Rodella

Sabrina - 12/08/2018

Gentile Signor Rodella, sono una giovane laureata in Italia successivamente espatriata in Inghilterra dove ho lavorato come dipendente da Gennaio 2014 (registrazione all' Aire confermata ad Aprile 2014), rientrata in Italia ad Ottobre 2016 (con contestuale variazione di residenza), posso usufruire dello sgravio? La ringrazio, Sabrina D.

Luigi Rodella - 13/08/2018

Buongiorno, se ci sono tutti gli altrei requisiti di legge, lei potrebbe beneficiare degli sgravi contenuti nel D.Lgs. 147/2015 (art. 16 comma 2), dal periodo d'imposta 2017. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 11/08/2018

Egregio Dott. Rodella, Mi congratulo con lei per il suo blog, grazie al quale ha giá risposto a molti miei dubbi. Ho letto tutte le precedenti situazioni, un paio sono molto simili alla mia, ma nessuna identica. Le introduco la mia personale storia. Non sono laureato ma bensí diplomato all’ITIS. Mi sono trasferito in Germania il 14 Luglio 2013, lavorando come Sales Engineer per una multinazionale con sede legale a Lugano in Svizzera. Dal 15 Marzo 2016 mi sono trasferito, per la stessa azienda, a Dubai, dove tuttora risiedo e lavoro come Sales Manager. Sempre la stessa azienda mi ha chiesto di spostarmi nuovamente nella sede in Italia, dal 2019. Premetto che per l’anno 2013 ho fatto regolare dichiarazione dei redditi in Italia con conguaglio, ho fatto inoltre richiesta di iscrizione AIRE dopo i 6 mesi di prova, e cioé a Gennaio 2014, richiesta accettata e avvenuta registrazione a Monaco di Baviera a Settembre 2014, poi spostata a Dubai nel 2016. Ora ho qualche dubbio/domanda da sottoporle: - A prescindere dalla legge sul rientro dei Manager, essendo la registrazione AIRE avvenuta a Settembre 2014, ma non avendo nessun introito in Italia in tale anno, sono irregolare con la dichiarazione dei redditi nel 2014? - Essendo la mia azienda flessibile riguardo la data del rientro, in quale mese dovrei spostare in Italia la mia residenza e terminare il mio contratto di lavoro a Dubai per rientrare nei 5 anni fiscali menzionati nella legge? - Sto valutando l’iscrizione all’universitá in Italia come studente lavoratore per l’anno scolastico 2018/19, questo avrá qualche influenza nel merito? - Devo considerare gli Emirati Arabi nella black list? Non credo lo siano più dal 2017. Ma avendo lavorato qui dal 2016, può questo influire il diritto allo sgravio fiscale? La ringrazio in anticipo per la sua cortese risposta, Stefano

Luigi Rodella - 11/08/2018

Buongiorno, direi che da marzo 2015 gli Emirati sono stati espunti dalla lista Black list; però se nei suoi confronti si applica l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015, questo fattore non ha rilevanza; lo avrebbe avuto se si doveva applicare il comma 2. Se lei ha prodotto redditi nel 2014 (anche all'estero) essendo all'ora residente in Italia, ovviamente avrebbe dovuto fare la dichiarazione dei redditi. Il suo quinquennio di residenza all'estero è: 2015 - 2019. Dovrebbe rientrare con residenza italiana nel 2020. Bisogna vedere cosa comporta iscriversi all'università in Italia prima del 2020, perchè se oltre a frequentare l'università, lei qui ci lavora, ci abita, eccetera, mi pare che sicuramente il centro di interessi graviti qui in Italia, a prescidere da tutti i criteri flessibili. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 13/08/2018

Egregio Dott. Rodella, la ringrazio per la risposta. Un dubbio, se io sposto la residenza dopo il 2 Luglio 2019, posso considerare tale anno fiscale fatto all'estero? dati i 183 giorni o piu' da residente a Dubai. Quindi potrei gia' considerare 2015-2019 in quel modo? Un ulteriore domanda, la mia compagna e' laureata ed insegnante di inglese, potrebbe richiedere l'agevolazione anche se non e' cittadina dell'Unione Europea? Cordialmente, Stefano

Luigi Rodella - 13/08/2018

Buongiorno, 1 RISPOSTA: sicuramente, per cui i benefici li fruirebbe dal 2020. 2 RISPOSTA: per la sua compagna, se applica il comma 2 dell'articolo 16, dal 2017 i fruitori possono essere cittadini extraUE con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sulle informazioni fiscali; se invece si applica il comma 1 dell'articolo 16, questa limitazione non sussiste. Saluti. Luigi Rodella

coincidenza felice - 10/08/2018

Buona sera, dopo 25 anni di Germania e di insegnamento in università tedesche (-senza iscrizione all'Aire), sono rientrata in Italia e lavoro presso una università italiana. Ho chiesto l'applicazione dell'agevolazione "rientro docenti/ricercatori"al momento della 1 dichiarazione in Italia, ma la Agenzia delle Entrate ha bloccato il rimborso dovuto per il primo anno (l'università dapprima non aveva applicato l'agevolazione) senza nessuna spiegazione ufficiale. Da un colloquio con gli addetti è emerso che mi contestano la residenza in Germania (il comune in Italia non mi ha cancellato). Da 13 mesi non so nulla, l'università ora mi applica l'agevolazione. Cosa ne pensa? Trovo inaccettabile un simile comportamento. Si può tollerare un abuso di potere simile? La ringrazio. Cordialmente, CB

Luigi Rodella - 11/08/2018

Buongiorno, devo rilevare che, esaminando i quesiti posti, il problema della residenza assume un aspetto significativo. Per i docenti- ricercatori che rientrano in Italia, l'articolo 17 del D.L. 185 del 2008 convertito nella legge n. 2/2009, prevede che: "I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero (noti qui non si parla di residenza fiscale) e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero .......... per almeno due anni continuativi che ........... vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato......" Da quanto specificato dalla legge, occorre che ci siano due anni continuativi di lavoro all'estero (anche a cavaliere) e che comunque il soggetto assuma la residenza fiscale in Italia per poter fruire del beneficio. Questo comporta che durante l'ultimo periodo, (che potrebbe essere di sette mesi) l'interessato si deve iscrivere all'Aire (sintetizzo per comodità però deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 2 del Tuir). Ad esempio, se a settembre del 2015 il ricercatore ha sottoscritto un contratto di due anni con Università straniera (da settembre 2015 ad agosto 2017), a mio giudizio, al fine di rispettare il requisito di non residente in Italia è sufficiente che da gennaio 2017 si iscriva all'Aire (spostanto la residenza fiscale all'estero in base art. 2 del Tuir). In questo modo se venisse assunto come ricercatore in Italia, ad esempio da settembre 2017, dal 1.1.2018 potrebbe fruire dei benefici di legge. Devo però rilevare che la Risoluzione 92/E del 2018 ritiene (per gli impatriati) siano necessari due periodi d'imposta di mancata residenza fiscale in Italia. Questa risoluzione specifica quanto già indicato in modo più generico, nella circolare 17/E - 2017 - parte I. Devo però evidenziare che a prescindere dalla mia interpretazione, il suo caso è diverso in quanto lei è sempre stato residente fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 11/08/2018

La Risoluzione è la 51/E del 2018 e non la 92/E del 2018, come da me erroneamente indicato. Luigi Rodella

coincidenza felice - 07/10/2018

Gentilisimo dott. Rodella, La ringrazio sentitamente, sebbene con ritardo imperdonabile (che l'Agenzia delle Entrate mi abbia contagiato? :). Cordialmente, CB

Damian - 10/08/2018

Gentile Rag. Rodella, Infinite grazie per il suo articolo e la sua pazienza nel rispondere a tutti. Ecco il mio caso: - laureato - contratto di lavoro firmato il 1 Marzo 2017 - Iscritto all'AIRE da Giugno 2017 Se non erro, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (51/E del 6/7/2018), per vedere applicato il comma 2 dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015, dovrei solo attendere il 1 Marzo 2019 per rientrare in Italia in quanto ho già coperto il vincolo di permanenza all'estero per 2 periodi di imposta precedenti al trasferimento. Il mio interrogativo, oltre a chiederle conferma di quanto scritto sopra, riguarda una sua affermazione datata 09/08/2018 in risposta a Roberta Magherini: "Se passa in rassegna qualche mia risposta che appare sul blog prima della citata Risoluzione (51/E del 6/7/2018), la mia opinione era diversa (e rimane). Però mi preme di sottolinerare la posizione chiara espressa dall’Agenzia" Cosa intende quando afferma che la sua opinione rimane diversa? Grazie in anticipo e buona giornata

Luigi Rodella - 10/08/2018

Buonasera, lei potrebbe perfezionare il requisito dei due periodi d'imposta quale residente all'estero nel corso del 2018, per cui già a gennaio del 2019 potrebbe essere considerato residente fiscale in Italia. In merito alla sua ulteriore osservazione, devo riconoscere che le mie risposte fornite prima delle due ultime Risoluzioni dell'Agenzia (51/E 2018 e 92/E 2018) non erano in linea con le medesime e neppure una rilettura più attenta sulle prassi citate, hanno fugato i miei dubbi. Relativamente alla Risoluzione 51/E, ritengo non si possa negare una continuità tra la legge 238/2010 ed il comma 2 dell'articolo 16; per la seconda Risoluzione ho trovato curioso, incentivare il rientro in Italia di un ricercatore che già in Italia lavorava ma era stato posto in aspettativa non retribuita in Italia da marzo 2014 a settembre del 2017, per svolgere attività di ricerca all'estero. Il rientro in Italia nel mese di settembre 2017 era una logica conseguenza della temporaneità dell'aspettativa e non vedo la ragione di incentivare un fatto già pianificato. Ovviamente, le mie risposte esprimono la mia opinione personale, che in limitati casi possono essere anche non allineate agli orientamenti della prassi. In ogni caso credo che la funzione del blog consista anche nel mettere a confronto le diverse opinioni. Saluti. Luigi Rodella

Damian - 11/08/2018

Buonasera, La ringrazio per la sua esauriente risposta, la mia domanda era finalizzata solamente a capire se secondo la sua opinione, bisognava coprire qualche altro vincolo rispetto a quelli indicati nella Risoluzione (51/E del 6/7/2018) per essere certi di rientrare nell'agevolazione. Ritornando alla sua risposta lei afferma che già da gennaio 2019 potrei essere considerato residente fiscale in Italia, non dovrei dunque attendere marzo 2019 per tornare in Italia che corrisponderebbe al compimento dei 2 anni di contratto di lavoro? Molte grazie

Luigi Rodella - 12/08/2018

Buongiorno, si, deve attendere fino a marzo 2019 in quanto, pur avendo i due periodi d'imposta, deve anche terminare il periodo di 24 mesi di lavoro all'estero. Saluti l.r.

Daniela - 09/08/2018

Chiedo scusa, non ho precisato che il periodo in cui ho vissuto in Inghilterra è di circa 9 anni.

RODELLA LUIGI - 10/08/2018

Buongiorno, credo che lei possa fruire dei benefici dal periodo d'imposta in cui risulta essere residente fiscale in Italia, quindi nel suo caso dal 2019. Saluti. Luigi Rodella

Daniela - 11/08/2018

La ringrazio per la risposta celere. Mi permetto di porle un ulteriore quesito, poichè non sono sicura di come sia meglio comportarmi. Poichè pagherò le tasse in Italia nel 2017, ha senso secondo lei presentare un'istanza di interpello, oppure pensa sia solo una perdita di tempo e risorse? Il commercialista dice che potrei non versare il conguaglio Irpef intanto, ed attendere risposta in merito dall'agenzia delle entrate, che dovrebbe rispondere entro 90 giorni. Non si sbilancia tuttavia sulle probabilità che l'istanza venga accolta. Quello che fatico a capire è, se l'agenzia delle entrate riconosce che di fatto la mia residenza fiscale è in Italia e che devo pagare le tasse in Italia, cosa che sto facendo, perchè non riconosce anche il fatto che, essendo inequivocabilmente rientrata in Italia ed essendo l'Italia 'la sede principale dei miei affari ed interessi', dovrei anche beneficiare degli sgravi? Altra cosa, potrebbe invece aver senso far ricorso all'Aire per non avermi cancellato dai residenti a Londra? Non so cosa sia successo alla mia comunicazione che non risulta mai pervenuta, ma non essendo stata spedita tramite raccomandata, è impossibile dimostrarlo. Mi pare che, se non si accetta il fatto che sia residente in Italia, non dovrei neanche essere un contribuente qui e quindi presentare il modello F24, secondo il quale devo versare un generoso conguaglio Irpef anche per i due stipendi percepiti all'estero e già tassati in UK. Infine la mia ultima preoccupazione è che, se rinunciassi ora a questi benefici e li richiedessi per il 2019, non mi verrebbero accordati perchè di fatto i due precedenti periodi di imposta (2017-18) sarebbero in Italia. O davvero è la registrazione che determina tutto, nonostante i fatti siano diversi? Ha dei consigli su come potrei sbrogliare questa matassa senza dover spenderci eccessive risorse economiche e di tempo? Grazie ancora e saluti, Daniela

Luigi Rodella - 12/08/2018

Buongiorno, Sono d'accordo con lei e nella mia precedente risposta ho affrontato solo in parte la tematica. Si in effetti lei ha probabilmente trasferito la sua residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir. Come lei aveva evidenziato, per non essere considerati residenti fiscali in Italia devono concorrere tutti i requisiti (iscrizione Aire per la maggior parte periodo d'imposta, non avere nel territorio dello stato domicilio o la residenza codicistici), però per essere considerati residenti fiscali può realizzarsi anche uno solo dei requisiti e lei ne avrebbe diritto in quanto pur essendo stata iscritta all'Aire (per dimenticanza dell'ufficio) ha comunque di fatto assunto il domicilio, previsto dall'art. 43 del codice civile (per la maggior parte del periodo d'imposta lei ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi); infatti credo che lei in Italia abbia trasferito la famiglia, si sia trovata una casa, un lavoro, eccetera. Tutto ciò premesso, non essendo un commercialista non saprei essere puntuale nella risposte che riguarda la dichiarazione; in linea di massima direi che lei in base alla normativa fiscale contenuta nell'articolo 2 del Tuir, lei è effettivamente residente fiscale in Italia, da questo deriva che le imposte le dovrebbe versare al netto dello sgravio. Il chiarimento da parte dall'Agenzia potrebbe essere utile anche per valutare se applicare o meno lo sgravio fiscale nei prossimi anni. Saluti. Luigi Rodella

Daniela - 09/08/2018

Buongiorno, Ho vissuto e lavorato in UK pagando regolarmente le tasse fino a Febbraio 2017. Ho fatto un errore nel mandare una lettera che si è persa nel vuoto e risulto ancora iscritta all'AIRE in Inghilterra e residente a Londra, nonostante mi sia trasferita in Italia a Marzo 2017, dove ho iniziato a lavorare come Manager per un'azienda registata in Italia. Risulterò quindi registrata come residente in Italia formalmente da Agosto 2018, poichè mi pare di capire che non posso registrarmi residente retroattivamente, ho tuttavia durante il periodo Marzo 2017-Agosto 2018 lavorato e versato tasse in Italia. Mi accingo ora a presentare il 730 con dichiarazione redditi (compresi quelli esteri) per pagare regolarmente le tasse in Italia. Vorrei capire se, visto che ho contratto di lavoro da Marzo 2017 e contratto di affitto per abitazione in Italia da Maggio 2017, se posso beneficiare degli sgravi, poichè anche se registrata più tardi, di fatto sono residente fiscale in Italia, cosa che sto riconoscendo io stessa versando i tributi che mi competono (compresi quelli esteri ricevuti a Gennaio e Febbraio 2017). Avendo letto la guida pubblicata dall'agenzia delle entrate, vedo le seguenti informazioni, che credo potrebbero risultare favorevoli alla mia posizione, se la mia interpretazione delle stesse è corretta: articolo 2 del Tuir (comma 2) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Le nozioni di residenza e domicilio sono mutuate dalla disciplina civilistica (articolo 43 del codice civile), che definisce la “residenza” come il luogo di dimora abituale e il “domicilio” come la sede principale dei propri affari e interessi. Queste due condizioni sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Potrebbe farmi sapere il suo parere in merito? Mi è stato consigliato di pagare le tasse e presentare un'istanza di interpello (con un costo non indifferente di spese commercialista e l'eventuale rimborso solo tra un anno). Vorrei capire anche se ha un'opinione su quanto sia probabile che la richiesta venga accolta. Grazie e cordialmente, Daniela

Tommaso - 08/08/2018

Gentilissimo Dott. Rodella, Grazie in anticipo a nome di molti per aiutarci a fare chiarezza sulla questione rientro dei cervelli. Dopo un periodo lavorativo in italia (della durata di due anni), ad Agosto 2017 ho intrapreso un percorso di studi MBA (Master in Business Administration) a Londra. Sempre ad Agosto 2017 ho richiesto l'iscrizione all'AIRE che ho conseguito ad Aprile 2018 spostando cosi la mia residenza in UK. Il percorso di studi si concluderà con la consegna della laurea a Luglio 2019. Tuttavia, mi sarebbe possibile finire gli esami con qualche mese di anticipo (Giugno 2019) cosi da poter iniziare a lavorare in italia in attesa della laura prevista comunque per Luglio 2019. La mia domanda/ e sono le seguenti: -Devo aspettare l'effetivo termine degli studi (Luglio 2019) prima di poter lavorare in italia in modo da beneficiare del rientro dei cervelli? O posso iniziare un po' prima (Giugno 2019)? -L'iscrizione all'AIRE (causa lentezza burocratica) è avvenuta ad Aprile 2018. Questo potrebbe causare problemi o fa fede inizio e fine degli studi? -Inifine, la durata degli studi è di 23 mesi (Ago '17 - Lug '19). E' un problema? Grazie mille

LUIGI RODELLA - 09/08/2018

Buongiorno, I requisiti sono: avere studiato all'estero per 24 mesi ed avere conseguito un titolo accademico. In base a quanto da lei affermato, l'inizio del percorso accademico decorre da AGOSTO 2017 e (in base alla normativa citata) dovrebbe concludersi a LUGLIO 2019. Se lei rientra a GIUGNO 2019 (un mese prima) e senza titolo accademico, non perfezionerebbe questo requisito. Inoltre, per fruire dei benefici fiscali lei non deve essere stato residente fiscale in Italia nei due periodi d'imposta precedenti l'impatrio (cfr. Ris. 51/E - 2018). Nel suo caso, il periodo d'imposta 2018 è O.K. (iscritto AIRE 4/2018); relativamente al periodo d'imposta 2019 dovrebbe cancellarsi dall'Aire a luglio 2019, in modo da avere i due periodi d'imposta. Il beneficio lo fruirà da gennaio 2020. Tutto ciò premesso, forse deve tenere duro ancora per il mese di luglio. Saluti. Luigi Rodella

Chiara - 08/08/2018

Buongiorno Dott. Rodella, La ringrazio moltissimo per tutti i preziosissimi chiarimenti. Vorrei chiedere il suo punto di vista sulla mia casistica: non ho mai lavorato in Italia e vivo all’estero da Ottobre 2011, data in cui ho iniziato a lavorare. Mi sono iscritta all’AIRE in Ottobre 2016 e la mia procedura di iscrizione al registro AIRE è stata formalizzata nell’ Aprile 2017 (6 mesi dopo la domanda). Dovrei rientrare in Italia a Novembre 2018. Per questo motivo, rispetterei il criterio di iscrizione all’AIRE di almeno 24 mesi solo nel caso in cui la data di richiesta iscrizione venisse considerata come data di inizio per il conteggio dei 2 anni, mentre sarei esclusa dall’agevolazione nel caso in cui la data di effettiva iscrizione sia la data di riferimento. Aggiungo che da un punto di vista fiscale, ovviamente, ho sempre pagato le tasse nei Paesi in cui ho risieduto fino ad oggi (Belgio, Germania e Inghilterra). Volevo chiederle se ci sono stati casi simili e cosa è stato deciso in merito (il ritardo è legato alle tempistiche dei consolati, per cui il singolo cittadino, credo, non dovrebbe essere penalizzato). La ringrazio moltissimo per il prezioso aiuto.

LUIGI RODELLA - 09/08/2018

Buongiorno, io credo che la data di iscrizione non sia quella della richiesta ma quella della effettiva iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Volevo inoltre aggiungere che essendo rimasta residente fiscale in Italia, le imposte sui redditi prodotti all'estero avrebbe dovuto corrisponderle anche in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Chiara - 08/08/2018

Buongiorno Dott. Rodella, La ringrazio moltissimo per tutti i preziosissimi Vorrei chiedere il suo punto di vista sulla mia casistica: non ho mai lavorato in Italia e vivo all’estero da Ottobre 2011, data in cui ho iniziato a lavorare. Mi sono iscritta all’AIRE in Ottobre 2016 e la mia procedura di iscrizione al registro AIRE è stata formalizzata nell’ Aprile 2017 (6 mesi dopo la domanda). Dovrei rientrare in Italia a Novembre 2018. Per questo motivo, rispetterei il criterio di iscrizione all’AIRE di almeno 24 mesi solo nel caso in cui la data di richiesta iscrizione venisse considerata come data di inizio per il conteggio dei 2 anni, mentre sarei esclusa dall’agevolazione nel caso in cui la data di effettiva iscrizione sia la data di riferimento. Aggiungo che da un punto di vista fiscale, ovviamente, ho sempre pagato le tasse nei Paesi in cui ho risieduto fino ad oggi (Belgio, Germania e Inghilterra). Volevo chiederle se ci sono stati casi simili e cosa è stato deciso in merito (il ritardo per la data di iscrizione AIRE è legato alle tempistiche dei consolati, per cui il singolo cittadino, credo, non dovrebbe essere penalizzato). La ringrazio moltissimo per il prezioso aiuto.

Roberta Magherini - 08/08/2018

Buongiorno, Grazie di questo articolo molto interessante e dettagliato. Sono di ritorno in Italia, con un'attività lavorativa da dipendente, da questo luglio 2018. Prima di cio', ho studiato (laurea triennale + specialistica) e lavorato nel settore delle ONG e delle organizzazioni internazionali in Francia per vari anni. Ho varie domande: 1. In base alla mia esperienza all'estero (studio poi lavoro specializzato), a quale regime sarebbe più opportuno fare domanda? (impatriati? contro-esodati? lavoratori o studenti?) 2. Purtroppo durante la mia residenza in Francia, non ho mai cambiato la mia iscrizione all'AIRE. Ogni anno avevo infatti intenzione di tornare in Italia, per poi posporre il progetto per varie ragioni (proposte di lavoro ottenute in Francia, ecc.). Questo non è mai stato un problema dal punto di vista dell'amministrazione e della tassazione francese. Pero' adesso ho paura di non poter rientrare nei criteri per poter godere di questi benefici. Eventualmente, pensa che mostrare i vari documenti che attestano la mia vita in Francia (titoli di studio, salari e buste paga...) possa essere una soluzione? 3. Se rientrassi nei criteri stabiliti, quali sono le procedure PRATICHE per poter richiedere di beneficiare di questi incentivi? (documenti da fornire, enti a cui scrivere) Grazie in anticipo per il Suo prezioso aiuto! Cordiali saluti, Roberta Magherini

LUIGI RODELLA - 09/08/2018

Buongiorno, 1) Oggi le normative applicabili per i lavoratori che rientrano in Italia sono: agevolazioni per RICERCATORI E DOCENTI (art. 44 D.L. n. 78/2010); agevolazioni per lavoratori IMPATRIATI (D.LGS 147/2015 articolo 16 comma 1 e comma 2). La normativa sui CONTROESODATI (legge 238/2010) si è conclusa con effetto 31/12/2017. 2) Se vuole applicare la disciplina per il rientro in Italia dei laureati, (comma 2 articolo 16), la recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (51/E del 6/7/2018) chiarisce che sono necessari due periodi d'imposta di residenza fiscale all'estero (quindi non deve essere stata residente in Italia per due periodi d'imposta determinati in base all'articolo 2 del Tuir), precedenti l'impatrio. Se passa in rassegna qualche mia risposta che appare sul blog prima della citata Risoluzione, la mia opinione era diversa (e rimane). Però mi preme di sottolinerare la posizione chiara espressa dall'Agenzia. 3) Se dovesse rientrare nella tipologia agevolata, la circolare 17/E del 23 maggio 2017, fornisce facsimili delle domande da fornire al sostituto d'imposta. Saluti. Luigi Rodella

Ana - 30/07/2018

Gentilissimo Dott. Rodella, Sono cittadina rumena ho lavorato fino a dicembre 17 all’estero (Romania e UK); da qualche mese sono residente in Italia ed a breve iniziero’ una attivita’ lavorativa. Inizialmente come consulente (dovro’ aprire partita iva) e successivamente come dipendente per cui chiudero’ la partita iva per passare a lavoro dipendente per una societa’ straniera ma registrata in Italia. Vorrei chiederle cortesemente se il passaggio a partita iva con regime forfettario possa inficiare la mia possibilita’ di rientrare nel diritto alle agevolazioni fiscali del 50%. La ringrazio molto e mi complimento per il blog; molto utile e veramente chiaro. Cordialmente Ana

LUIGI RODELLA - 31/07/2018

Buongiorno,, sono spiacente ma non sono in grade di risponderle in quanto non sono un commercialista e non sono assolutamente competente di lavoro autonomo, partite IVA, eccetera. Saluti. l.r.

Sergio - 30/07/2018

Buongiorno Gent.mo Dott. Rodella, Mi sono trasferito in Germania nell'Agosto 2013, iniziando a lavorare a Settembre dello stesso anno con regolare contratto, come ingegnere. Non mi sono mai iscritto all'AIRE, avendo mantenuto famiglia d'origine e contatti in Italia, data anche la vicinanza dei due paesi, non ne ho mai trovato un vantaggio reale. Da settembre 2018 il mio periodo di permanenza continuativa in Germania risulterebbe di 5 anni (domiciliato); vorrei sapere se nelle seguenti condizioni potrei beneficiare di una qualsivoglia agevolazione fiscale: 1. Nel caso in cui venissi assunto da un'azienda in Italia. 2. Nel caso in cui decidessi di avviare un'attività in Italia. In attesa di un suo cortese riscontro, la ringrazio in anticipo e le porgo i miei più cordiali saluti.

LUIGI RODELLA - 31/07/2018

Buongiorno, io credo che con la Risoluzione 51/E del 6 luglio del 2018, sia stato chiarito che per accedere alle agevolazioni il soggetto non deve essere stato residente fiscale in Italia per un periodo minimo precedente l'impatrio (cinque periodi d'imposta comma 1 articolo 16; due periodi d'imposta comma 2 articolo 16). Essere iscritto all'Aire è un requisito indispensabile per non essere considerati residenti fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir. Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 30/07/2018

Buonasera, se lei rientra in Italia a settembre del 2018, la residenza fiscale in Italia l'acquisisce dal periodo d'imposta 2019. Vorrei però evidenziare che il requisito di permanenza all'estero, anteriormente l'impatrio, per i laureati è di 24 mesi; però relativamente alla decorrenza delle prestazioni la sostanza non cambia. La durata dei benefici è di 5 anni. Saluti. Luigi Rodella

Enrico. - 31/07/2018

Gentilissimo Dott. Rondella, la ringrazio per la pronta ed esaustiva risposta e le auguro buona giornata Enrico

Enrico - 02/01/2019

Buongiorno Dott. Rodella, avrei ancora una domanda da farle: ho iniziato a lavorare in Italia a Settembre, ma non ho richiesto l'agevolazione in quanto appunto acquisirò la residenza fiscale nel 2019. Mi appresto a richiederla ora con l'inizio del 2019 al titolare per il quale sto lavorando. A Febbraio cambierò però lavoro, sempre in italia. Ripeterò la richiesta anche al nuovo datore di lavoro. Mi può confermare che il cambio di lavoro non è causa di decadimento della agevolazione? La ringrazio molto e le auguro buona giornata

Enrico - 29/07/2018

Gentilissimo Dott. Rondella, sono un laureato che ha lavorato presso ditta estera per almeno due anni dalla seconda meta´2013, con iscrizione AIRE. Sono ancora attualmente residente all´estero. Fiscalmente pertanto sono da considerare residente estero per gli anni 2014/2015/2016/2017. Nell´ipotesi di un mio rientro in Italia a settembre 2018 come dipendente di azienda italiana, il 2018 sara´da considerarsi come anno nel quale sono stato residente fiscale all´estero, corretto? Sara´pertanto da considerarsi come mio 5 anno fiscale estero consecutivo. Interpreto bene la normativa se affermo che non potrò richiedere l´agevolazione immediatamente, ovvero sui salari di settembre-dicembre 2018, ma potro´ farlo da gennaio 2019 con durata 5 anni (o 4?)? Grazie infinite per la disponibilità

S - 27/07/2018

Buongiorno, Sono in aspettativa non retribuita per 2 anni da un impresa italiana. Sono in procinto di terminare 2 anni all'estero lavorando in una filiale europea del gruppo con la quale ho in essere un contratto a tempo indeterminato Avendo l'aspettativa posso scegliere se rientrare in italia. In tal caso avrei diritto al beneficio fiscale? Saluti

LUIGI RODELLA - 30/07/2018

Buongiorno, la risoluzione 92/E da lei citata, si riferisce ai professori e ricercatori, nei confronti dei quali esiste una norma specifica (art. 7 legge 240/2010) che consente di essere posti in aspettativa per svolgere attività anche all'estero. Analoga norma non è prevista per il rientro degli altri lavoratori disciplinati dal D.Lgs. 147/2015. Io credo che questa risoluzione, pur essendo emanata nei confronti dei ricercatori, relativamente al concetto di aspettativa, possa essere orientativamente applicata anche nei confronti delle altre figure professionali. Tutto ciò premesso, le mie perplessità sulla condivisione di questa Risoluzione, nascono dalla seguente osservazione: le agevolazioni fiscali previste da questa norma sono rivolte a quei cittadini che non lavorano in Italia, non sono residenti, ed il nostro Stato li vuole "attrarre" e mantenere in Italia, con una tassazione agevolata. Nel nostro caso, il soggetto, pur non essendo residente in Italia, qui mantiene un rapporto di lavoro quiescente per effetto di un contratto di di assegnazione con sospensione dal lavoro per i due anni. Pur non conoscendo i termini esatti di questo contratto, immagino che il lavoratore, trascorso il biennio possa ragionevolmente rientrare; per questi motivi le mie perplessità. Saluti. Luigi Rodella

GUGLIELMI Daniele - 27/07/2018

Gentile Dott. Rodella, ho trascorso 10 anni negli emirati assunto con contratto locale presso una consociata del gruppo per cui lavoro. Ora sono rientrato da Novembre 2017 in sede ( in Italia ); siccome sono un pò arrugginito in materia fiscale italiana, posso usufruire degli sgravi fiscali e in che modo? Grazie e Buona Serata

LUIGI RODELLA - 30/07/2018

Buonasera, per il rientro in Italia in base all'articolo 16 comma 1 D.Lgs. 147/2015 (anche non laureati), l'agevolazione è rivolta a tutti i soggetti, cittadini e non dell'UE che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a decorrere dall'anno 2016. Per fruire del beneficio non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio. Devono trasferire la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir ed impegnarsi a rimanere in Italia per due anni. L'agevolazione consiste nel determinare il reddito imponibile sulla base del 50% del reddito effettivo. La durata dell'agevolazione è applicabile per un max di 5 anni, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 27/07/2018

Buongiorno, sulla base di quanto indicato nella recente Risoluzione Agenzia Entrate (51/E - 6/7/2018), se lei rientra in Italia in base al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 147/2015 (laureati), il periodo minimo di residenza fiscale all'estero è di 2 periodi d'imposta determinati in base all'articolo 2 del Tuir. Probabilmente lo avrebbe già perfezionato a luglio del 2018. Se invece rientra in base al comma 1 dell'articolo 16 direi di no perchè il riferimento è cinque periodi d'imposta. Saluti. Luigi Rodella

Daniele Fortunati - 26/07/2018

Gentile Dott. Rodella, Sono residente all'estero da 11 anni dove lavoro per una multinazionale (tutto documentabile da affitti, tasse e stipendi e permessi di soggiorno) e tra 3 mesi potrei cominciare un lavoro nuovo in Italia. Purtroppo mi sono iscritto all'aire solo un anno fà. Secondo lei questo è un problema? Grazie mille, Daniele Fortunati

Giulia Lanata - 24/07/2018

Buongiorno, Mi sono trasferita a Londra (dove attualmente lavoro) nel luglio 2016, ma ho fatto richiesta di iscrizione all'AIRE solamente a marzo 2017 (e ho ricevuta conferma di iscrizione a novembre 2017). A settembre rientro in Italia in modo permanente. Posso godere dei benefici fiscali previsti del regime "rientro dei cervelli"? Ossia, i due anni decorrono dalla data di effettivo trasferimento (luglio 2016) o dalla conferma di avvenuta iscrizione all' AIRE (novembre 2017)? Grazie! Giulia

LUIGI RODELLA - 27/07/2018

Buongiorno, io credo che l'effettiva iscrizione sia novembre 2017. Dovrebbe però verificarlo nell'ufficio anagrafico dei residenti all'estero. Saluti. Luigi Rodella

Chiara Meneghetti - 23/07/2018

Egregio Dottor Rondella, la contatto per chiederle una delucidazione in ambito dell'incentivo fiscale per l'attrazione dei cervelli nel caso di Impatriati. Mio marito lavora come dirigente negli USA dall'ottobre del 2012. Risulta iscritto AIRE dal Maggio 2014. Rientrera' in Italia, con un contratto italiano come dirigente a settembre/ottobre 2018. Io ho raggiunto mio marito nel 2014 e quindi nel 2013 lui risultava ancora iscritto all'anagrafe italiana e sua moglie era in Italia, quindi non so dove venga considerato il suo centro di interessi (domicilio). Data questa situazione, lei pensa potra' usufruire dell'agevolazione fiscale? La ringrazio anticipatamente per qualsiasi chiarimento mi potra' fornire. Grazie mille, un cordiale saluto Chiara

LUIGI RODELLA - 24/07/2018

Buonasera, se si applica l'articolo 16 comma 1 del Dlgs. 147/2015, (rientro in Italia manager), la norma richiede di non essere stati residenti fiscali in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio; se lei nel 2014 si è iscritta all'Aire nei primi sei mesi dell'anno, in questo modo permetterebbe a suo marito di perfezionare il requisito. In caso contrario nel periodo d'imposta 2018 avrebbe solamente 4 anni. Parimenti, se si applica l'articolo 16 comma 2 del Dlgs. 147/2015 (rientro in Italia laureati), credo non ci siano problemi in quanto vengono richiesti solo 24 mesi di residenza fiscale estera. Saluti. Luigi Rodella

Emiliano - 23/07/2018

Gentilissimo Dott. Rondella, Faccio seguito alla sua risposta del 21/07/2018 AT 16:32 Quindi mi sembra che possa rimanere residente fiscale in Italia, pur sottoscrivendo un contratto di lavoro in UK e continuare a beneficiare dell'incentivo. Ovviamente dovro' presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ed andare a CREDITO per le tasse gia' versate in Uk. Di fatto avro' una doppia residenza senza ovviamente potermi iscrizivere all'Aire? E' corretto? Importante e' per me comprendere: 1. Se oltre all'obbligo di residenza fiscale italiana ci sia l'obbligo di un contratto di lavoro italiano/societa con sede in Italia. 2. Con la dichiarazione dei redditi in Italia, possa andare in credito per le maggior tasse prelevate dal datore in UK in base all'accordo contro le doppie i.posizioni Italia/Uk La ringrazio di nuovo. E mi scuso se son stato ripetitivo. Cordialmente, Emiliano

LUIGI RODELLA - 24/07/2018

Buonasera, credo non debba esserci doppia residenza. Deve risultare residente fiscale esclusivamente in Italia. Se, in base all'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - U.K., dovesse risultare residente fiscale in U.K., potrebbe restituire i benefici. Se lavora all'estero, pur essendo residente fiscale in Italia, si deve applicare il criterio di tassazione concorrente, con credito d'imposta determinato secondo quanto previsto dall'art. 165 del Tuir. Saluti Luigi Rodella

Giorgia - 23/07/2018

Salve Dott. Rondella, Ho vissuto a Londra dal 2007 ad oggi come lavoratrice dipendente (posseggo laurea magistrale conseguita in Italia) e mi trasferiró in Italia da Gennaio 2019 per lo stesso datore di lavoro, nella medesima sede italiana. Io quindi rientrerei nei requisiti D.Lgs. 147/2015 (sempre nel caso rimanessi in Italia per I seguenti 5 anni). Il mio compagno é cittadino UE di nazionalita' francese, posside laura magistrale conseguita in Francia, ha lavorato e vissuto a Londra dal 2013 ad oggi e non ha mai vissuto in Italia in precedenza. Nel caso di un suo trasferimento in Italia, godrebbe anche lui degli stessi sgravi fiscali ? Grazie mille per un suo chiarimento al riguardo.

LUIGI RODELLA - 24/07/2018

Buonasera, se lei rientra come laureata il requisito di permanenza in Italia è di due anni, non di cinque. Questa agevolazione vale anche per il suo compagno francese, se si trasferisce in Italia e viene assunto in applicazione dell'articolo 16 comma 2 del Dlgs. 147/2015. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 21/07/2018

Egregio Dott. Rondella, Grazie mille per la Sua disponibilità e a vedere dai numerosi commenti, grazie di cuore per il supporto e le delucidazioni fornite a tutti noi. L'unica cosa che non è chiara è se il requisito dei 5 anni di residenza all'estero è necessario o meno per i lavoratori laureati che hanno svolto un'attività all'estero per piuù di 24 mesi. Ho letto il documento ufficiale delle agenzie delleentratee sembra che tale requisito sia necessario solo per "altri lavoratori" e non per i "lavoratori laureati", ma vorrei una conferma di questa interpretazione. In particolare, ho conseguito una laurea magistrale in Italia a Luglio 2015, ad Agosto 2015 ho iniziato a risiedere all'estero con conseguente iscrizione all'AIRE per lavorare con una società estera, e adesso sto valutando un possibile rientro con una differente compagnia italiana che dovrebbe avvenire ad Ottobre 2018. In tali condizioni, potrò usufruire del beneficio fiscale a partire dal Gennaio 2019, in quanto la mia residenza fiscale (richiede di risiedere in Italia per più di 183 in un anno solare) inizia proprio dal 2019? Grazie mille in anticipo per il suo aiuto. Le porgo i miei più cordiali saluti Marco

LUIGI RODELLA - 24/07/2018

Buonasera, in base a quanto evidenziato, lei è residente fiscale all'estero negli anni 2016 - 2017 - 2018. I requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs. 147/2015 sono due anni: lei ne ha tre. Cinque periodi d'imposta precedenti l'impatrio di residenza all'estero, sono richiesti dal comma 1 dell'articolo 16: questo non è il suo caso. Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 18/07/2018

Gentilissimo Dott. Rondella Complimenti per l'ottimo blog. Le sue risposte sono sempre chiare e puntuali. Le vorrei proporre una domanda alla quale finora ho ricevuto risposte a volte contrastanti. Ho vissuto 11 anni in Giappone (paese convenzionato per quanto riguarda la doppia tassazione) a partire dal 2007, ed ho lavorato come Quadro negli ultimi dieci, fino al marzo del 2018. Da maggio 2018 sono tornato in Italia come lavoratore dipendente, ed attualmente sto beneficiando dello sgravio fiscale per impatriati, con tassazione del 50% del reddito prodotto. (Iscrizione all'AIRE nel 2013 e spostamento del demicilio fiscale in Italia a partire da aprile 2018) Il mio quesito rigurada la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017. In tale dichiarazione è necessario inserire l'importo del reddito percepito all'estero, anche se la mia residenza fiscale non era in italia? Inoltre vorrei presentare richiesta per l'assegno familiare per la mia famiglia, e non saprei cosa dichiarare come reddito. Il solo dato numerico non tiene in considerazione del diverso tenore di vita tra i due paesi, e non vorrei dovermi ritrovare escluso per questo. Mi perdoni se le mie domande possano essere leggermente off-topic. Nel caso, può indicarmi a chi potre rivolgermermi per un consulto? La ringrazio in anticipo

LUIGI RODELLA - 21/07/2018

Buonasera, se lei non era residente fiscale in Italia, credo che per il 2017 non deve dichiarare i redditi prodotti all'estero. Relativamente agli ANF, si devono considerare, i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef. Saluti. Luigi Rodella

Roberto - 16/07/2018

Salve Sig. Rodella, approfitto della Sua disponibilità per presentarLe questo caso concreto. Un soggetto laureato, dipendente, rientrato a gennaio 2016 , dopo più di 24 mesi lavorativi in maniera continuativa all'estero e con iscrizione all'AIRE per un anno e 5 mesi (quindi meno di due anni fiscali). Interpretando la legge, sembrava che ci fosse a pieno il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015. Questo perché per quanto riguarda il requisito dello svolgimento dell’attività di lavoro o studio all'estero, sembrava si rendessero applicabili i chiarimenti resi con la circolare n. 14 del 2012 (e quindi in continuità con la 238/2010 come appunto scritto nella 147/2015). Per sicurezza venne comunque chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate che in maniera inequivocabile accettò l'interpretazione di cui sopra e addirittura scrisse che "l'iscrizione all'AIRE non è necessaria". Dal 2016 quindi, il soggetto ha iniziato a percepire l'agevolazione in busta paga. Tuttavia la nuova Risoluzione 51 del 6 Luglio 2018 sembra di colpo capovolgere l'interpretazione del requisito della residenza richiedendo un iscrizione all'AIRE per due annualità fiscali come minimo. Ma è possibile che l'Ade possa cambiare l'interpretazione di una legge in maniera così netta e con effetto che definirei in maniera impropria "retroattivo", in quanto andrebbe a colpire soggetti che hanno iniziato a percepire l'agevolazione ben prima del 2018? E per quanto riguarda il soggetto in questione, a Suo parere dovrebbe restituire quanto percepito fino ad adesso grazie all'agevolazione? Cordiali saluti, Roberto

LUIGI RODELLA - 17/07/2018

Buongiorno, io sono d'accordo con lei e questa nostra interpretazione l'ho espressa più volte nelle pagine di questo blog. In merito alla sua domanda non saprei cosa consigliarle. Sicuramente la risposta (forse un pò frettolosa) dell'Agenzia è un punto di riferimento. Io credo che il suo cliente dovrebbe essere coinvolto in un eventuale contenzioso, in quanto in caso di resistenza e di soccombenza ne potrebbe derivare un onere (anche significativo) al soggetto. Saluti. Luigi Rodella

Luca - 16/07/2018

Egregio Dott. Rodella, Le faccio innanzitutto i complimenti per il blog, davvero utile e dettagliato. Vorrei un chiarimento da parte sua: – Sono in possesso di un diploma di Laurea triennale + Master di specializzazione conseguiti in Italia – Ho iniziato a lavorare in Svizzera il 13 Luglio 2015, con contestuale spostamento della Residenza ed iscrizione all'AIRE. – Ad ottobre/novembre 2018 torneró in Italia con un contratto a tempo indeterminato. Vorrei chiederle conferma del fatto che io rientri nella casistica dell’Art. 16 comma 2 oppure no. Ho inoltre letto in un testo di spiegazione prodotto dall'Agenzia delle Entrate che per "cittadini trasferiti in Stati con regimi fiscali privilegiati", come la Svizzera, si può usufruire dei regimi agevolativi "solo se in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia indicata nel citato articolo 2 del Tuir". Vorrei chiederle se secondo lei, nonostante la mia effettiva residenza in Svizzera, con casa in affitto, auto e vita regolare qui, vi sono rischi che venga rigettata. La ringrazio molte Cordiali saluti Luca

LUIGI RODELLA - 17/07/2018

Buongiorno, mi pare che la Svizzera sia uscita dai Paesi black list dal 2017, dopo aver firmato un accordo che prevede la fine del segreto bancario e modificando l'attuale Convenzione sulle doppie imposizioni tra i due Stati, ed adeguandola agli standard Ocse. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 11/07/2018

Buonasera, Dopo essere rientrato in Italia e iniziato ad usufruire dei benefici da inizio 2018 mi trovo nella situazione per cui un nuovo datore di lavoro presso cui vorrei trasferirmi intende offrirmi un contratto di lavoro inglese indeterminato per 6 mesi (per cui svolgerei l'attività di lavoro dall'Italia), che verrà poi successivamente converito in un contratto di lavoro Italiano. Il contratto "ponte" di 6 mesi è dovuto ad alcuni impedimenti burocratici interni dell'azienda (che possiede un ufficio e una sede legale in Italia), per cui non riuscirebbero ad offrirmi un contratto italiano in tempi brevi. Qualora riuscissi a dimostrare la permanenza lavorativa in Italia, sarebbe possibile non far decadere il beneficio fiscale pagando ad esempio le tasse in Italia? Se non sbaglio se più del 50% dei giorni lavorativi sono spesi in Italia, vengono automaticamente computate le tasse dal fisco Italiano. Grazie mille! M

LUIGI RODELLA - 12/07/2018

Buongorno, immagino lei si riferisca all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015. Se ho inteso correttamente lei è rientrato in Italia, è stato assunto da datore italiano ed ha iniziato a fruire dei benefici. Successivamente, pur rimanendo residente fiscale in Italia, decide di licenziarsi e farsi assumere da un datore di lavoro straniero. In base a queste premesse, io credo che i lavoratori devono svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato italiano, in forza di un rapporto di lavoro instaurato direttamente da questa impresa o con una società estera controllata, controllante o "sorella" di tale società. Inoltre l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nello Stato italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno. Io credo che se il datore è straniero e in Italia non ha nulla (inteso sede fissa, stabile organizzazione; collegamenti con imprese italiane, ecc.); lei non ha diritto alla fruizione del beneficio. In caso contrario direi di si. Saluti. Luigi Rodella

Alessia - 10/07/2018

Egregio Dott. Rodella, Colgo innanzitutto l'occasione per farLe i complimenti per il blog e ringraziarLa per la disponibilità. Continua a risultarmi non chiara la questione di iscrizione all'AIRE, anche alla luce dell'Interpello dell'AdE n. 51/E del 6 luglio 2018 . Provo a spiegarmi meglio: - Sono in possesso di un diploma di Laurea triennale + Master di specializzazione conseguiti in Italia - Ho iniziato a lavorare in Svizzera il 1 Settembre 2016. - Mi sono iscritta all'AIRE il 5 Gennaio 2017 - Il 1 Ottobre 2018 torneró in Italia con un contratto da quadro a tempo indeterminato. - In totale, ho quindi 25 mesi di lavoro all'estero ( e 21 di iscrizione AIRE). Non riesco a capire se posso rientrare nella casistica dell'Art. 16 comma 2 oppure no. Cordialmente, Alessia

LUIGI RODELLA - 11/07/2018

Buongiorno, relativamente al requisito della mancanza della residenza fiscale in Italia per due periodi d'imposta, dopo le precisazioni contenute nella risoluzione 51/E - 2018, direi che lei ne ha diritto, se viene assunta dal mese di ottobre 2018 e da tale data riprende la residenza fiscale in Italia che necessariamente avrà decorrenza 1/1/2019. Questo è reso possibile in quanto i due periodi d'imposta richiesti di residenza all'estero, sono il 2017 e 2018. Il beneficio fiscale avrà decorrenza 1/1/2019 e si protrarrà per 5 anni. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 10/07/2018

Egregio Dott. Rodella, Prima di tutto complimenti per l'interessantissimo blog. Provo a presentarle la mia situazione per capire se posso beneficiare degli sgravi fiscali riservati ai lavoratori autonomi: - Sono in possesso di laurea quadriennale -ho vissuto e lavorato in Irlanda dal 2004 a settembre 2015 - settembre 2015 ritorno in Italia e apro una partita IVA -Non ho usufruito di alcuno sgravio fiscal per gli anni 2016 e 2017 in quanto non ero a conoscenza che anche un lavoratore autonomo poteva usufruirne - Posso iniziare adesso (2018) ad usufruire degli sgravi fiscali almeno per per questo anno? Grazie infinite per il suo contributo Stefano

LUIGI RODELLA - 11/07/2018

Buongiorno, lei ha acquisito la residenza fiscale in Italia dal 2016. Il D.Lgs 147/2015 (art. 16) non prevedeva alcun beneficio per l'anno fiscale 2016 nei confronti dei lavoratori autonomi; nei confronti di questa categoria di lavoratori i benefici decorrono dall'anno 2017. Tutto ciò premesso, l'agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia (2016). Non avendo diritto per l'anno 2016, lei dal 2017 e per ulteriori 3 anni avrebbe titolo a fruire dei benefici. Saluti. Luigi Rodella

Marta - 10/07/2018

Buongiorno Rag. Rodella, Sono rientrata in Italia a novembre 2017 dopo aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente all'estero nei 24 mesi precedenti il mio ritorno. Sono in possesso di un diploma di laurea e nel periodo in cui ho lavorato all'estero ero iscritta all'AIRE. Non appena rientrata il novembre scorso, ho trasferito la mia residenza in Italia. Ho iniziato subito a cercare lavoro e l'ho trovato a marzo 2018. Capisco che per aver diritto all'agevolazione deve esserci un collegamento tra il trasferimento della residenza fiscale e l'instaurazione del rapporto dipendente in Italia. Nel mio caso, avendo prima trasferito la residenza e poi trovato lavoro, esiste tale collegamento? Se sì, come lo si può esporre? Ho diritto all'agevolazione? La ringrazio in anticipo e le auguro una buona giornata. Cordiali saluti Marta

LUIGI RODELLA - 10/07/2018

Buongiorno, in base a tali premesse credo che lei abbia diritto a fruire del beneficio. Vorrei inoltre precisare che il periodo d'imposta in cui lei ha acquisito la residenza fiscale in Italia è il 2018 e non il 2017. Saluti. Luigi Rodella

Silvana - 14/05/2020

Salve Marta, sono circa nello stesso caso - perche' prbabilmente rintrerei prima di avere un contratto. come e' andata a finire - e' riuscita ad avvalersi dello sgravio, nonostante la tempistica? Grazie

Jean-Baptiste - 09/07/2018

Buongiorno, Sono citadino UE. Ho un titolo di studio magistrale. Mi sono trasferito in Italia per Lavoro (inizio 03/11/2014). Ho trasferito la mia residenza in Italia. Mai ho vissuto in Italia prima. Mi sembra essere fuori del ambito del DL 238/2010. Ma se capisco bene quest'articolo, posso fruire del DL 147/2015 ? Grazie JB

LUIGI RODELLA - 09/07/2018

Buonasera, sicuramente non si può più applicare la legge 238/2010. In merito al D.Lgs 147 del 24 settembre 2015 (decorrenza dal 1/1/2016) vorrei evidenziare che all'epoca lei era già residente in Italia e lavorava da oltre un anno. Questa misura aveva lo scopo di incentivare il rientro in Italia di quei soggetti residenti all'estero. Lei, come evidenziavo, in Italia c'era e lavorava. Saluti. Luigi Rodella

Michele Starnini - 04/07/2018

Gentile dott. Rodella, la mia situazione e' simile a quella di Luca (e molti altri): ricercatore all'estero da piu' di 24 mesi, rientro in Italia il 01/09/2018 per svolgere attivita' di ricerca. Inoltre, nel 2018 mi sono iscritto all'Aire, spostando la mia residenza fiscale all'estero per l'anno 2018. Sarei interessato a chiedere le agevolazioni fiscali a partire dall'anno 2019. Teoricamente compio tutti 4 punti previsti dall’articolo 44 D.L. 78 del 2010, compreso il "trasferimento della residenza fiscale in Italia". Come giustamente fa notare, la circolare dell'AdE chiarisce che "prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata”. La mia domanda e' 1) come posso accertare qual e' questo tempo minimo? 2) Esiste un modo per rettificare la propria residenza fiscale all'estero per l'anno 2017? Grazie, Michele

LUIGI RODELLA - 06/07/2018

Buongiorno, in merito alla sua domanda n. 1, avrei già risposto al signor Luca, avendo evidenziato che non concordo di considerare come ambito temporale due periodi di imposta. Relativamente al suo quesito n. 2, direi proprio di no. Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 07/07/2018

Buongiorno signor Michele, in merito alla mia risposta di ieri, vorrei evidenziare che oggi ho letto la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate. Ha risposto ad un interpello relativo ai requisiti di mancanza di residenza fiscale in Italia precedente l'impatrio. In questo caso ci si riferiva all'articolo 16 comma 2 del D.lgs. 147/2015 (rientro laureati), e non al rientro dei ricercatori/docenti. Però la problematica è analoga in quanto, pur prevedendo di essere stati all'estero per 24 mesi, non era chiaro se il soggetto dovesse aver perso la residenza fiscale in Italia (articolo 2 comma 2 del Tuir) per due periodi d'imposta. L'Agenzia ha così risposto: "Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo". Saluti. Luigi Rodella

Michele - 08/07/2018

La ringrazio molto per la risposta, e per il riferimento alla risposta dell'AdE all'interpello, che sembra chiarire in senso negativo il primo punto. Crede possa essere utile interpellare direttamente l'AdE sul mio caso?

LUIGI RODELLA - 09/07/2018

Sicuramente un contatto con l'Agenzia può sicuramente risultarle utile. Saluti. l.r.

Domenico Pis - 02/07/2018

Salve, sono un lavoratore dipendente, son tornato in Italia Ottobre 2012 (dopo 2 anni di lavoro all'estero) e da allora ho beneficiato delle agevolazioni per il rientro dei cervelli fino a Dicembre 2017. Domanda: c'è un modo per prorogare tale beneficio? Grazie mille

LUIGI RODELLA - 04/07/2018

Buongiorno, lei si riferisce alla legge 238/2010. L'agevolazione era applicabile sino al 31/12/2017; per prorogare ulteriormente i benefici era indispensabile aver esercitato l'opzione prevista dal comma 4 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 per poter fruire degli sgravi sino al 2020. L'opzione doveva essere esercitata entro il 30/4/2017. Ora non è più possibile. Saluti. Luigi Rodella

Dario - 02/07/2018

Buongiorno Rag. Rodella: Io sono residente negli USA ed iscritto all'AIRE da oltre 30 anni. Non sono laureato, e qui' in USA sono considerato lavoratore autonomo e professionista. Se rientrassi in Italia verso la fine del nel 2018 potrei usufruire delle agevolazioni di legge nel anno fiscale 2019? I miei redditi in Italia non sarebbero da lavoro dipendente. La ringrazio anticipatamente. Cordialmente Dario

LUIGI RODELLA - 04/07/2018

Buongiorno, se lei rientra in Italia in base alle disposizioni contenute nell'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015 (lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione), dal 2017 è agevolabile anche il lavoro autonomo. L'agevolazione è applicabile per un max di 5 anni, decorrenti dall'anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia e consiste nella riduzione della base imponibile del 50%, ai fini del computo delle imposte dovute. Saluti. Luigi Rodella

Luca - 29/06/2018

Gentile dott. Rodella, Ho un contratto da ricercatore presso una università olandese, firmato nel 2015, in scadenza nel 2019. Durante questo periodo non ho mai trasferito la mia residenza all'estero, ma l'ho mantenuta in Italia. Ho dunque due domande: 1) Al termine del mio contratto, potrò usufruire dei vantaggi fiscali qui in Italia? 2) In caso di risposta negativa, e nell'ipotesi che la ragione ostativa sia la residenza, mi conviene spostarla adesso? La ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta e, in generale, per il tempo che dedica a fare buona informazione. Con cordialità

LUIGI RODELLA - 01/07/2018

Buongiorno, in merito alla residenza fiscale all'estero, devo osservare che la legge (art. 44 D.L. 78/2010) non richiede espressamente di avere la residenza fiscale all'estero per due anni, con l'iscrizione all'Aire, vuole invece che il ricercatore sia stato residente non occasionalmente all'estero per due anni ad abbia svolto attività di ricerca presso centri pubblici o privati. La circolare 17/E 2017, nella parte II al punto 1.2 precisa che per i ricercatori per computare i due anni di permanenza all'estero si deve fare riferimento al calendario comune e non sulla base del biennio di residenza fiscale (In altri termini 24 mesi anche a cavaliere). La norma prevede invece che il soggetto trasferisca la residenza fiscale in Italia. Io credo che questa precisazione possa essere interpretata in questo senso: non è necessario che il soggetto non sia stato residente fiscale in Italia per due periodi d'imposta; è però necessario che lo sia stato almeno per un periodo d'imposta in modo di poter nuovamente riprendere la residenza fiscale in Italia. Devo inoltre rilevare che, in un altro punto della citata circolare (parte I - criteri generali per la individuazione della residenza) viene categoricamente previsto "Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce, ossia l’instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un’interazione effettiva con la realtà italiana. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata". Se per periodo minimo si intendono due anni, direi che c'è un contrasto abbastanza evidente nell'ambito della stessa circolare. Tutto ciò premesso, rispondendo al suo quesito n. 1, direi di no; al punto 2 con le dovute premesse sopracitate sarei possibilista. Come ho ribadito in molte altre mie risposte, questa è la mia opinione personale che dovrebbe sicuramente accertare meglio nelle sedi competenti. Saluti. Luigi Rodella

Carmen - 26/06/2018

Salve Dott. Rondella Relativamente alle seguente tematica: Risiedo e lavoro in Germania dal Aprile 2014 ( in totali tre anni di lavoro effettuato). Iscritta all'Aire. Nel luglio 2018 trasferirò la Residenza di nuovo in Italia. Avrò diritto anche io ad una eventuale agevolazione delle tasse? Grazie Distinti Saluti

LUIGI RODELLA - 27/06/2018

Buongiorno, se lei è stata residente all'estero da aprile 2014 a luglio 2018, per avere 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio, di residenza all'estero, dovrebbe rientrare ad agosto del 2018 (questo è il requisito temporale, non conosco se lei ha perfezionato anche gli altre requisiti previsti dall'articolo 2 del Tuir). Ciò premesso, lei potrebbe beneficiare sia delle agevolazioni previste dal Dlgs. 147/2015 articolo 16 comma 1 (rientro manager o lavoratori con elevate qualificazioni o specializzazioni, anche se non laureati); che delle agevolazioni previste del comma 2 articolo 16 del Dlgs. citato (laureati). Questo ultimo comma, prevede che il soggetto sia laureato ed abbia svolto all'estero per 24 mesi precedenti l'impatrio attività di lavoro dipendente o autonomo. Le agevolazioni, per tutte e due le ipotesi, prevedono una tassazione del 50% sul reddito imponibile Saluti. Luigi Rodella

Giovanni - 26/06/2018

Gentile Dott. Rodella, Sono rientrato in Italia nell'Aprile 2016 usufruendo dei benefici fiscali di cui all'art. 16 comma 1 de Decreto legislativo 147/15. mi accingo a fare la dichiarazione dei redditi e avendo un piano indiduale pensionistico nel quale ho versato circa € 1.500,00 vorrei sapere se posso detrarre l'intero importo o solo il 50 % di questo essendo assoggettato alle imposte solo per il 50% del mio reddito. grazie

LUIGI RODELLA - 27/06/2018

Buongiorno, io non faccio le dichiarazioni dei redditi. In linea di massima riterrei che per questa specifica ipotesi, non rientrando nelle disposizioni agevolative previste dal D.Lgs. 147/2015 (quindi non è reddito di lavoro dipendente o lavoro autonomo), si dovrebbe adottare il criterio di tassazione disciplinato per questi specifici redditi. Saluti. Luigi Rodella

Secondo - 25/06/2018

Buongiorno. Ho lavorato in Italia da settembre 2011 a diciembre 2016 come lavoratore dipendente. Da 1 gennaio 2017 sono assunto da una azienda estera (iscrizione aire a marzo per tempistiche tecniche ma inizio contratto 1 gennaio) Se il 1 gennaio 2019 fossi assunto nella societa italiana di cui la mia attuale azienda e' controllata (dimettendomi dalla societa' straniera e firmando con quella italiana) avrei diritto ai benefici fiscali del suo articolo? Ci sono controindicazioni legate al fatto che prima di trasferirmi all'estero ho lavorato in italia?

LUIGI RODELLA - 27/06/2018

Buongiorno, credo non ci siano controindicazioni aver lavorato in Italia in precedenza, a condizione che lei non sia stato distaccato dall'Italia all'estero; in questo caso, trattandosi di distacco e quindi permanendo il legame organico con la ditta italiana, anche se il lavoro estero si fosse protratto per lungo tempo, al momento del rimpatrio non avrebbe diritto ad alcun beneficio (vedi circ. 17/E 2017, punto 3.1). Se invece lei è stato assunto ex novo da ditta estera e come nel caso suo specifico viene anche liquidato (in questo caso potrebbe anche essere distaccato, veda punto 3.3 della citata circolare); si possono applicare le disposizioni contenute nell'articolo 16 comma 2 del D.lgs. 147/2015, che qui sintetizzo: - Essere laureati ed avere svolto attività di lavoro dipendente all'estero per 24 mesi. - Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Tuir. - Impegnarsi di rimanere in Italia per 2 anni. In merito all'ambito temporale estero ed alla ritardata iscrizione all'Aire, su questo specifico punto mi sono espresso più volte su questo blog. Io credo si deve fare riferimento ai 24 mesi effettivi e documentabili di lavoro estero, però altri ritengono che il soggetto deve avere due periodi d'imposta all'estero. Saluti. Luigi Rodella

Secondo - 26/07/2018

Buongiorno. Grazie per il suo commento. La mia posizione e’ un po’ particolare in quanto non sono un distaccato (ho firmato un contratto a tempo indeterminato con l’azienda spagnola facente parte del gruppo dell’azienda italiana dove lavoravo), ma sono in aspettativa non retribuita di 2 anni. Pertanto non ho la posizione sospesa inps (non mi vengono versati contribuiti in italia) e previdenza sociale e contributi sono versati in spagna. Considerando che il rientro per me e’ una facolta’ (avendo aspettativa) ma non un obbligo (avendo contratto indeterminato) crede che io rientri nella legge e possa beneficiare dell’agevolazione. Consideri che ho letto un interpello (qui la fattispecie e la legge era diversa perche si trattava di docenteaspettativa da una universita e gli e stato dato parere favorevole)…. Saluti e grzie

LUIGI RODELLA - 27/07/2018

Buongiorno, credo che la sua posizione possa generare equivoci in quanto, non si tratta di distacco ma neppure di trasferimento, in quanto lei continua a mantenere un rapporto quiescente in Italia, non essendo stato liquidato ma posto in aspettativa non retribuita; mantenendo così sempre un rapporto di lavoro con l'azienda italiana. Dobbiamo ricordare che in Italia sono disciplinati gli istituti della trasferta, del distacco e del trasferimento. A questi istituti dobbiamo far rientrare anche altre ipotesi contrattuali che vengono di volta in volta create per necessità delle parti. L'ipotesi che lei evidenzia è il contratto di "assegnazione", che non viene recepito in modo tipico dalla nostra legislazione sociale italiana. Se si trattasse di distacco dall'Italia, il successivo rientro non rientra nelle ipotesi agevolate, mentre il distacco da società straniera lo sarebbe come pure l'assuzinione ex novo da parte di una società italiana. In questo caso, se ho ben compreso, lei vorrebbe fruire dell'agevolazione per rientrare al lavoro nella società italiana che lo aveva posto in aspettativa, che lo tiene sempre a libro paga e che non lo ha mai liquidato. Personalmente sarei molto perplesso. Saluti. Luigi Rodella

S - 29/07/2018

Ha capito bene...io ho la facolta' di rientrare ma non l'obbligo e per questo non sono un distaccato...la mia posizione inps infatti e' sospesa....Ho trovato questo interpello per quanto riguarda un docente...mi viene difficile che un concetto di questo tipo possa essere diverso a secondo della natura della prestazione (docente vs manager).. La sua perplessita' rimane anche considerando questa risposta dell'ente tributario? La ringrazio il suo parere per me e' molto importante L'Agenzia con la risoluzione in oggetto fa presente che l’istituto dell’aspettativa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi, se goduta in modo frazionato, già determinati dall’inizio della sospensione stessa. Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, assicura il professore istante in posizione di aspettativa senza assegni presso un ateneo italiano, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrato in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, potrà avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.

Cristina Di Girolami - 10/12/2019

Salve, potrei avere qualche riferimento per "qui la fattispecie e la legge era diversa perche si trattava di docenteaspettativa da una universita e gli e stato dato parere favorevole)…."

Luca - 22/06/2018

Gentile Dott. Rodella, Ho trascorsco diversi anni negli USA dal quale sono tornato nel 2014 (maggio) fruendo del cosiddetto "rientro dei cervelli", tuttavia, nel 2015 (luglio) sono andato in trasferta a HK rientrando poi in Italia a ottobre 2017 (più di 24 mesi all'estero). La mia situazione è particolare, perchè andando all'estero un anno dopo il rientro dagli USA, ho perso la titolarità all'agevolazione prevista per il rientro dei cervelli (con tanto di rimborso all'agenzia dell'entrate) e, mi si oppone, alla richiesta di fruizione del regime impatriati il fatto che abbia trascorso più di 24 mesi in regime di continuità con il contratto italiano. (ero espatriato a HK) Ora, un po' di confusione mi viene in mente. Siccome vengo considerato in continuità contrattuale (italia- HK- Italia), perchè revocarmi in primo luogo l'agevolazione "rientro cervelli" (USA - Italia)? Faccio inoltre notare che, l'espatrio è stato fatto in condizioni differenti rispetto a quelle "nazionali" ergo: - Condizioni lavorative, benefits, e salario bene differenti da quelle ricevuti in suolo patrio; - Entità legale presso il quale lavoravo differente (Caio Sempronio SPA vs Caio Sempronio SPA HK Branch); - Ruolo Manageriale assunto a HK; - Ruolo e lavoro differente al rientro in Italia nel 2017. Ora Vorrei fare un interpello ma ho difficoltà ad argomentarlo. Se prendessi ad esempio la regola per i manager, mi si chiede 5 anni di residenza fiscale in italia prima dell'espatrio (che io non ho, avendo trascorso poco più di un anno dal mio precedente rientro in italia dagli USA) La regola per i lavoratori non manager esclude invece i distaccati. Cosa ne pensa? Cosa potrei utilizzare quale giustificativo all'applicazione del regime impatriati? Grazie Cordiali Saluti Luca

LUIGI RODELLA - 27/06/2018

Buonasera, Io credo che lei potrebbe averne diritto perchè al rientro in Italia è rimasto residente fiscale in Italia ed è successivamente stato inviato in trasferta all'estero (HK) ed è sempre stato dipendente della ditta Italiana. Se fosse stato distaccato il beneficio cadrebbe; però rammento che la trasferta, nel pubblico impiego è circoscritta ad un ambito temporale di 270 giorni all'anno, nell'impiego privato non c'è alcun limite (Cfr. circolare 326/E - 1997). Occorre considerare inoltre che il beneficio lo può fruire per cinque anni, a condizione che lavori in Italia per un numero superiore di 183 giorni all'anno. Se lei non ha rispettato tale requisito non può usufruire dell'agevolazione per questi due anni, però il diritto non decade ma permane. Riprenderà a fruirlo al rientro in Italia con la decurtazione dei due anni lavorati all'estero. Ad esempio se dei cinque anni agevolati due li trascorre all'estero, avrà diritto a fruire dello sgravio solamente per i tre anni residuali. Se invece lei ha perso la residenza fiscale in Italia, tutto decade in quanto l'obbligo era quello di fermarsi in Italia per due anni. Questo aspetto viene trattato nella circolare 17/E - 2017 al punto 3.3. Riporto il passaggio: "Il lavoratore qualora non rispetti il predetto requisito temporale, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del beneficio sul reddito prodotto nel territorio dello Stato per tale periodo di imposta, che sarà quindi ordinariamente assoggettato a tassazione sull’intera base imponibile. Se il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio. Ad esempio, un lavoratore fiscalmente residente in Italia dal 2017, fruitore del beneficio dal medesimo anno, se nel 2018 è inviato all’estero in trasferta per 200 giorni, per tale anno (2018) non potrà fruire dell’agevolazione neanche in relazione al reddito riferibile all’attività lavorativa prestata in Italia, ma potrà fruirne per i successivi anni 2019-2020-2021 sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla norma. Qualora l’attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata in trasferta all’estero, naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d’imposta. Si ritiene, infatti, che l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a benefico esclusivo del datore di lavoro non possa essere scissa da quella prestata nel territorio dello Stato. Ciò a differenza dell’ipotesi di distacco in cui la prestazione avviene nell’interesse del datore distaccante ma a beneficio del soggetto distaccatario, il quale può disporre del comportamento del lavoratore esercitando il potere direttivo." In conclusione, queste potrebbero essere le motivazioni sulle quali riferirsi per un contenzioso. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 20/06/2018

Buongiorno dott. Rodella, ho letto parte dei commenti precedenti ma continua a sorgermi un dubbio. Appena laureato nel 2014 mi sono trasferito all'estero (UE) per lavorare in un'azienda multinazionale senza aver mai lavorato in Italia. Non mi sono mai iscritto all'AIRE per cui immagino che la mia residenza fiscale sia sempre stata in Italia. Nei prossimi mesi tornerò in Italia per lavorare in un'azienda multinazionale. Mi sembra di capire, che per il semplice fatto di non essermi iscritto all'AIRE nonostante possa dimostrare con le buste paga e i contratti che ho lavorato all'esterno per 4 anni (in un paese UE tra le altre cose), io non possa godere dello sgravio fiscale per gli "impatriati". E' corretta questa interpretazione oppure no? C'é la possibilità di ovviare a questa situazione? Grazie in anticipo. Marco

LUIGI RODELLA - 21/06/2018

Buongiorno signor Marco, lo scorso 13 giugno mi ero espresso per un caso analogo al suo al Signor Alberto. Riprendo quindi la mia opinione già espressa in precedenza: "Se lei rientra in Italia in base al comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 (lavoratori anche non laureati ma manager/qualificati/specializzati….), non doveva essere stato residente fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il rimpatrio (quindi c’è requisito iscrizione all’Aire); se invece lei rientra in base al comma 2, dell’articolo 16 del citato decreto, i requisiti sono: essere laureati e non avere svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero per 24 mesi. Come vede, in questo secondo caso neppure lo schema riassuntivo posto a corollario della circolare 17/E 2017, richiede la residenza fiscale all’estero (quindi iscriziona AIRE in Italia). Questa è la mia opinione personale che in questo blog ho espresso più volte. Mi risulta però non essere condivisa da tutti. Dovrebbe quindi sentire il parere degli organi preposti." Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 19/06/2018

Buonasera, non saprei, in quanto in questo blog mi sono occupato di rientro in Italia di risorse umane e non di capitali. Saluti. Luigi Rodella

Emidio Massei - 19/06/2018

Gent Sign. Rodella mi sono trasferito nel 1994 in un paese tuttora in Black List dove ho lavorato in modo continuativo fino ad oggi e presa la residenza con Aire nel Geennaio del 2011 Avendo un'età di 60 anni e avendo messo in programma il mio rientro in Italia definitivamente a fine 2020 Le chiedo a quale tipo di tassazione sarei soggetto in un eventuale rientro in Italia dei risparmi accumulati Grazie e complimenti per la sua professionalità

Daniele - 18/06/2018

Buonasera dottore, ho letto sia il suo articolo che la nota informativa di Febbraio 2018 pubblicata dall'agenzia delle entrate. Sono residente in Olanda dal 1 luglio 2013 a fronte di un ruolo offertomi dalla mia azienda, sono in possesso di laurea di 5 anni "vecchio ordinamento". Nel mentre, ho cambiato azienda qui Olanda ma ora mi é stato offerto un ruolo in Italia. Credo di avere i requisiti per usufruire dei benefici fiscali (le chiedo comunque conferma). Non mi é chiara pero' la modalita' di rimborso: la somma verra' calcolata dall'azienda ed inclusa nelle buste paga mensili (salvo poi eventuali conguagli positivi o negativi nella dichiarazione dei redditi), oppure annualmente a fronte della dichiarazione dei redditi? Grazie mille e saluti, Daniele

LUIGI RODELLA - 20/06/2018

Buongiorno, se lei rientra in Italia applicando il comma 2 del D.Lgs. 147/2015, deve essere laureato (anche laurea vecchio ordinamento) e sono sufficienti 24 mesi di studio ovvero lavoro all'estero. Deve inoltre trasferire la residenza fiscale in Italia. In merito alla seconda parte del quesito, il suo datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, le effettuerà alla fonte (direttamente in busta paga) la trattenuta corretta, riducendo la base imponibile Irpef del 50%. Successivamente tali benefici fiscali le verranno attestati sulla CERTIFICAZIONE UNICA. Al punto 1 del quadro DATI FISCALI verrà indicato l'imponibile ridotto del 50% sul quale è stata determinata l'imposta; inoltre nel quadro ALTRI DATI, al punto 469 viene indicato l'altro 50%, relativo all'ammontare dell'imponibile esente. Saluti. Luigi Rodella

Daniele - 20/06/2018

Grazie mille, molto chiaro.

Michele Starnini - 18/06/2018

Gentilissimo Dr. Rodella, ho conseguito un titolo di studio (dottorato) all'estero nel 2014, ed ho continuato a lavorare come ricercatore all'estero fino ad oggi. Sono iscritto all'AIRE solo da pochi mesi. Potrei usufruire di qualche agevolazione fiscale? Grazie, Michele

LUIGI RODELLA - 20/06/2018

Buongiorno, per poter fruire dei benefici previsti dall'articolo 44 D.L. 78 del 2010, lei deve: 1. Essere stato residente non occasionalmente all'estero. 2. Aver svolto attività di ricerca/docenza all'estero per due anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università. 3. Trasferire la residenza fiscale in Italia. 4. Svolgere in Italia attività di docenza/ricerca. Saluti. Luigi Rodella

Alberto - 13/06/2018

Dottor Rodella, Sono uno studente di ingegneria gestionae che ha sostenuto laure magistrale in Danimarca iniziata in Agosto 2015 e terminata in Luglio 2017 (2 anni). Ho inizato a lavorare in Danimarca da Ottobre 2017 fino ad ora, Giugno 2018. Iniziero in Luglio un nuovo lavoro in Italia e per questo vorrei richiedere lo sgravio fiscale. Sono stato inscritto all AIRE da Febbraio 2018 e mi chiedevo se cio e determinante per dimostrare la mia permanenza all´estero oppure se e sufficiente dimostrare di avere un diploma di laurea Magistrale. La ringrazio Cordialemente Alberto

LUIGI RODELLA - 15/06/2018

Buongiorno, se lei rientra in Italia in base al comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 (lavoratori anche non laureati ma manager/qualificati/specializzati....), non doveva essere stato residente fiscale in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti il rimpatrio (quindi c'è requisito iscrizione all'Aire); se invece lei rientra in base al comma 2, dell'articolo 16 del citato decreto, i requisiti sono: essere laureati e non avere svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa all'estero per 24 mesi. Come vede, in questo secondo caso neppure lo schema riassuntivo posto a corollario della circolare 17/E 2017, richiede la residenza fiscale all'estero (quindi iscriziona AIRE in Italia). Questa è la mia opinione personale che in questo blog ho espresso più volte. Mi risulta però non essere condivisa da tutti. Dovrebbe quindi sentire il parere degli organi preposti. Saluti. Luigi Rodella

Pasquale - 10/06/2018

Dottor Rodella, Vorrei porle un quesito ai cui ha già risposto in alcuni casi ma che mi lascia ancora in dubbio. Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 vengono soddisfatti i requisiti soggettivi se: A. La laurea è stata conseguita in Italia? B. Se la laurea è in discipline economiche? C. L’attività lavorativa svolta all’estero per più di 24 mesi deve riferirsi a particolari attività, per esempio deve rientrare nell’ambito scientifico, di ricerca e simili o invece non importa questo aspetto a differenza di quanto stabilito per i ricercatori e docenti? In parole povere, se una persona ha lavorato per più di 24 mesi in una banca all’estero e rientra in Italia, fra le altre cose, cambiando datore di lavore, si qualifica? Grazie PI

LUIGI RODELLA - 12/06/2018

Buonasera, Rispondo in base ai punti da lei indicati: A) Il titolo di laurea può essere conseguito in Italia o all'estero (Cfr. punto 3.2 circ. 17/E 2017). B) La laurea può essere anche in discipline economiche. C) Nonostante l'agevolazione si riferisca a titolari di studi accademici, la legge non richiede che l'attività lavorativa svolta all'estero sia particolarmente qulificata, ma solo che si sia protratta nel biennio. (Cfr. circolare circolare 17/E - 2017 punto 2.2. riferita alla legge 238/2010 ma anche applicabile all'art. 16 comma 2 D.lgs. 147/2015). Saluti. Luigi Rodella

Pasquale - 14/06/2018

Dottor Rodella, Grazie per la sua risposta. Rileggendo la circolare 17/E mi è sorto un ulteriore dubbio. Nel mio caso inizialmente sono stato distaccato all'estero dalla mia ex-impresa, e mentre ero all'estero, dopo 25 mesi, ho dato le dimissioni volontarie perchè ho accettato un lavoro per ritoranare in Italia presso un'altra azienda, che non ha nessun collegamento con la precedente. In questo caso, poichè il mio ritorno nulla ha a che vedere con il precedente contratto di distacco, avrei diritto a chiedere lo status di rimpatriato? Saluti Grazie PI

LUIGI RODELLA - 15/06/2018

Buonasera signor Pasquale, lei avrebbe diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge, sia nel caso fosse stato distaccato all'estero da una impresa collegata e successivamente decidesse di rientrare in Italia; come nelle ipotesi in cui l'azienda straniera non è parte di un Gruppo (come nel suo caso); veda la circolare 17/E, parte II punto 3.1. Saluti. Luigi Rodella

Roberto - 07/06/2018

Gentile Dott. Rodella, sono un libero professionista che rientra nel regime dei contro-esodati. Sono rientrato in Italia nel 2012 dopo uno studio di 2 anni all'estero. Nel 2016 sono ancora rientrato nel regime forfettario e quindi non ho usufruito del regime dei contro-esodati e non lo ho indicato nella dichiarazione dei redditi. Dal 2017 rientro nel regime ordinario e quindi vorrei usufruire del regime degli impatriati Per rientrare nel regime degli impatriati é necessario fare una dichiarazione integrativa per l'anno 2016, nella quale va indicato la scelta per il regime degli impatriati oppure non è necessario visto che il nuovo regime è valido soltanto dal 2017 fino al 2020? La ringrazio anticipatamente. Saluti, R.

LUIGI RODELLA - 08/06/2018

Buongiorno, io non seguo nello specifico il lavoro autonomo. In linea generale direi che anche nei confronti dei lavoratori autonomi per avere dirito all'agevolazione sino al 2020 in base alle nuove misure, si doveva esercitare l'opzione entro il 30/4/2017. Vorrei inoltre evidenziare che il comma 151 (art. 1 L. Bilancio 2017) prevedeva il trasferimento della residenza fiscale nell'anno 2016, mentre lei si è trasferito prima nel 2012. Saluti. L.R.

Francesco - 29/05/2018

Gentile Dr Rodella Io sono un medico italiano che ha conseguito laurea e specializzazione in italia. Mi sono trasferito in inghilterra nel 2010. Dal 2010 in poi ho solo avuto reddito in inghilterra presso ospedali pubblici. Ho fatto domanda di iscrizione all AIRE a febbraio 2018, e pertanto ancora non risulto iscritto all aire. Io posso dimostrare di aver vissuto e praticato continuativamente in UK per almeno 4 anni precednti. Risulto ancore iscritto all'anagrafe italiana sullo stato di famiglia dei miei genitori nonostante sia sposato. Ho una offerta di lavoro presso una casa di cura privata in italia con contratto da libero professionista. Volevo gentilmente chiederle se ho I requisiti per usufruire dei vantagi fiscali offerti dall' art. 16 D.Lgs. 147/2015, DM 26 maggio 2016. Non ho chiaro se l'iscrizione all'AIRE sia requisite fondamentale per ottenere I benefici. La ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per farle I complimenti per il suo sito. Francesco

Francesco - 30/05/2018

In aggiunta volevo dirle che non ho mai versato alcuna tassa in italia per il lavoro svolto all'estero.

Luigi Rodella - 30/05/2018

Buongiorno, In numerose risposte che ho fornito su questo blog, relativamente alla presente tematica, ho evidenziando che applicando l’articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, si potrebbe ritenere che l’iscrizione all’Aire non è indispensabile, ciò in quanto tale comma, trae origine direttamente dalla legge 238/2010, dove appunto l’iscrizione all’Aire non è necessaria (deve però provare l’ambito temporale di presenza all’estero per tutto il periodo, inoltre, non deve avere avuto il proprio centro di interessi in Italia). Ipotesi diversa, se si applica l’articolo 16 comma 1 del citato decreto, che prevede di non essere stati residenti fiscali in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti. Vorrei sempre ribadire che questa è una mia opinione personale che lei dovrà verificare nelle sedi e con le procedure idonee. Però, lei evidenzia nella successiva comunicazione, che pur essendo residente fiscale in Italia (questa è la realtà), non ha mai versato le imposte sui redditi prodotti all’estero. Questo secondo aspetto non è certamente secondario rispetto a tutta la vicenda. Saluti. Luigi Rodella.

Francesco - 30/05/2018

Gentile Dr. Rodella Grazie mille per la risposta ho letto con attenzione I post precendenti e gli articoli da lei citati e la questione dell'iscrizione all'Aire non sembra Chiara per niente. Anzi gli articoli sono quasi in contrapposizione. Potrebbe gentilmente indicare quali siano le sedi e le procedure idonee al fine di ottenere una risposta definitiva per questo problema. Secondo lei regolarizzare lo stato delle imposte in italia da lavoro prodotto all'estero nel mio caso darebbe maggiori possibilita' di rientrare nella legge secondo l'articolo 24 comma 1 o la escluderebbe del tutto in quanto la mia residenza fiscale e' in italia? La ringrazio anticipatamente

Francesco - 30/05/2018

Corretto Gentile Dr. Rodella Grazie mille per la risposta ho letto con attenzione I post precendenti e gli articoli da lei citati e la questione dell’iscrizione all’Aire non sembra Chiara per niente. Anzi gli articoli sono quasi in contrapposizione. Potrebbe gentilmente indicare quali siano le sedi e le procedure idonee al fine di ottenere una risposta definitiva per questo problema. Secondo lei regolarizzare lo stato delle imposte in italia da lavoro prodotto all’estero nel mio caso darebbe maggiori possibilita’ di rientrare nella legge secondo l’articolo l’articolo 36 comma 2 dell’articolo 16 ( D.Lgs. 147/2015) o la escluderebbe del tutto in quanto la mia residenza fiscale e’ in italia? La ringrazio anticipatamente

Luigi Rodella - 31/05/2018

Buongiorno, come ho evidenziato sono il primo che ritiene poco chiara la norma. Gli eventuali contatti li dovrebbe prendere con l’Agenzia delle entrate. Le successive procedure sarebbero consequenziali ad un eventuale contenzioso. Credo che la richiesta dell’agevolazione, anche in relazione alle criticità sopra citate, potrebbe fare emergere la situazione fiscale pregressa. Saluti. l.r.

Luca - 22/05/2018

Buongiorno, sono rientrato in italia a Febbraio 2015, rientrando nella categoria di persone che possono usufruire dell'agevolazione della prima legge emanata in materia (238/2010) ho continuato ad usufruirne fino a dicembre 2017 compreso. Vorrei capire se grazie alla circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 il periodo di agevolazione applicabile sia per un massimo di 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, che nel mio caso sarebbe 2015-2020. Le risulta corretto ? Fino al 31/12/2017 ho avuto un beneficio fiscale del 70%, quanto sarebbe il valore del beneficio negli anni 2018-2020 ? grazie mille

Luigi Rodella - 23/05/2018

Buongiorno, Se non è stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015, le agevolazioni che lei ha beneficiato in base alla legge 238/2010, cessano con decorrenza 31/12/2017. Le rammento che l’opzione doveva essere esercitata entro il 30 aprile 2017. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 22/05/2018

Gentile Dr. Rondella, la ringrazio per le informazioni presenti sul suo sito e per l'impegno che mette nel rispondere ai lettori. Vorrei porle un quesito sulla mia situazione: - ho lavorato da Novembre 2014 a Dicembre 2017 come ricercatore in Danimarca (sono in possesso di laurea magistrale ottenuta in Italia). Durante il mio periodo di residenza in Danimarca sono stato regolarmente iscritto all'AIRE. A Marzo 2018 sono rientrato in Italia ed ho nuovamente spostato la mia residenza qui. Non ho mai lavorato in Italia in precedenza. - Ho ricevuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato in Italia. Questo contratto è presso una società italiana che svolge, tra le altre cose, anche attività di ricerca. Il mio contratto è 6o livello CCNL Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti, con la mansione di "Lab Engineer". Pensa che il mio caso possa rientrare nei requisiti dell'articolo 1 comma 149, legge n. 232 del 11/12/2016 (per docenti e ricercatori)? Qual è la discriminante che determina se la mia futura attività lavorativa sia effettivamente di ricerca o meno? In caso contrario, dovrei comunque rientrare tranquillamente nella D.LGS. 147/2015 ARTICOLO 16 COMMA 2 (impatriati), giusto? Inoltre, dovrei essere io a presentare una richiesta al mio datore di lavoro dove richiedo che mi venga applicato uno di questi regimi fiscali. Come faccio ad essere certo di avere ragione? A chi posso rivolgermi? Esistono moduli precompilati per effettuare questa richiesta al mio datore di lavoro? La ringrazio in anticipo per ogni eventuale aiuto.

Luigi Rodella - 23/05/2018

Buongiorno, I requisiti relativi alla documentata attività di ricerca svolta all’estero nonché all’attività da svolgere in Italia sono indicati nella circolare 17/E del 2017 parte II paragrafo punto 1.2. Mi pare che la circolare sia abbastanza esaustiva; le riporto le singole parti interessate: Documentata attività di ricerca o docenza all’estero Per quanto concerne l’attività svolta all’estero richiesta dal requisito sub c), l’attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca. Si considerano “organismi di ricerca” le entità, quali le università, gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerate centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca (Cfr. regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle Università presso i quali l’attività è stata svolta. Tale documentazione deve attestare sia la natura dell’ente, sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata. La documentazione, rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in italiano; tale traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente, se i documenti sono redatti in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, mentre se i documenti sono redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata, ovvero la vidimazione da parte dell’autorità consolare. L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi. Può, ad esempio, fruire del regime agevolato un docente che, rientrato in Italia nel 2015, abbia svolto attività di docenza negli anni 2011 e 2012 e successivamente abbia svolto un’altra attività di lavoro dipendente. Per il computo del biennio di attività è possibile sommare il periodo di svolgimento della attività di docenza e della attività di ricerca (ad esempio, può essere stata svolta per un anno attività di ricerca e nel successivo anno accademico attività di docenza). La disposizione recata dall’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero. Attività di ricerca o docenza in Italia La norma, in relazione al requisito sub d), richiede genericamente che i soggetti interessati vengano a svolgere la loro attività nel nostro Paese. Data la finalità della norma agevolativa, tale attività deve consistere nella ricerca o nella docenza. Tuttavia, per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22). Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o

Marco - 20/05/2018

Buongiorno, Sono residente in UK (ed iscritto AIRE dal Giugno 2014) nonche' lavoratore dipendente presso la sede Britannica di un'azienda multinazionale. Non sono laureato (mancano alcuni esami) ma credo di poter rientrare nei requisiti per i lavoratori impatriati ad alta specializzazione (sono un informatico). Leggo che e' necessario aver risieduto all'estero per 5 periodi di imposta precedenti alla domanda. Vorrei rientrare in Italia a breve, facendomi assumere da suddetta multinazionale presso la sede Italiana. Dato che ho trasferito la mia residenza nel Giugno del 2014 (fino al Maggio 2014 ero residente e dipendente presso un'azienda italiana), dovrei poter usufruire dell'agevolazione soltanto se rientrassi in Italia dal Giugno 2019 in poi? Grazie mille.

Luigi Rodella - 21/05/2018

Buongiorno, Do per scontato che oltre ad essersi iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, abbia ottemperato a tutti gli altri requisiti contenuti nell’articolo 2 del Tuir; do inoltre per scontato che lei nel periodo d’imposta 2014 non sia stato residente fiscale in Italia. Tutto ciò premesso, la normativa contenuta nell’articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015, richiede che il soggetto non sia stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti all’impatrio. Nel suo caso specifico, se decide di rientrare in Italia nel 2019, l’arco temporale di riferimento è: 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018. In base a quanto esposto, lei potrebbe prendere la residenza fiscale in Italia già nei primissimi mesi del 2019 (per poter fruire in maggior misura del beneficio), in considerazione del fatto che la legge prevede la decorrenza delle agevolazioni fiscali nell’anno in cui si prende la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 15/05/2018

Buonasera, ho recentemente risposto al signor Mauro (docente / ricercatore); credo che lei sia in una situazione analoga in quanto pur essendosi iscritto all’Aire nel mese di ottobre del 2017, per tutto il 2017 rimane residente fiscale in Italia e se rientrasse ora (1 semestre 2018) sarebbe sempre residente fiscale in Italia anche per il presente anno. Per avere la certezza di avere due periodi d’imposta di assenza di residenza fiscale in Italia dovrebbe rientrare a luglio del 2019. Ipotizzo che tutti gli altri requisiti per fruire dei benefici ex lege 232 del 2016 lei li abbia. I requisiti soggettivi sono: • Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato • Essere non occasionalmente residente all’estero. • Aver svolto all’estero documentata attività di ricerca per almeno due anni continuativi. • Svolgere l’attività di ricerca d docenza in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Danilo - 14/05/2018

Gentile Dr. Rodella, mi complimento innanzi tutto per il suo sito, che espone una normativa di elevata importanza. Le vorrei sottoporre brevemente la mia situazione, sperando possa darmi una mano. Al momento lavoro in Germania (azienda con sede fiscale in Germania), ma sarei in trattativa con una azienda avente sede fiscale in Italia per rientrare a breve. Le informazioni che credo lei debba conoscere sul mio conto per avere un quadro completo prima di formulare una soluzione al mio quesito sono le seguenti: 1. Vivo all'estero da settembre 2013, ma sono iscritto all'AIRE solo da ottobre 2017 2. In particolare, ho vissuto in Belgio da settembre 2013 ad agosto 2016 (i.e. tre anni, non iscritto all'AIRE) e in Germania da settembre 2016 ad oggi (1 anno e mezzo circa, iscritto all'AIRE da ottobre 2017) 3. Fino a ottobre 2014 sono stato pagato da una Università italiana per il dottorato di ricerca, pur vivendo in Belgio da settembre 2013. A partire da novembre 2014 sono regolarmente pagato da un ente estero (Università in Belgio fino a novembre 2016, azienda in Germania da gennaio 2017), con una interruzione per scadenza di contratto nel solo mese di dicembre 2016, in cui ho ricevuto il sussidio di disoccupazione dal Belgio. 4. Come menzionato nei punti precedenti, ho un dottorato di ricerca, conseguito presso una Università italiana. Qualora dovessi riuscire a rientrare in Italia, avrei diritto a qualche deduzione? Grazie Danilo

Giulio D'Amico - 14/05/2018

Buongiorno, avrei una domanda, io sono rientrato in Italia ed ho chiesto e usufruito dell'agevolazione, ora la mia azienda mi ha licenziato dopo 2 mesi e mezzo per non aver superato il periodo di prova, i benefici fiscali usufruiti devo comunque restituirli nonostante il rimanere in Italia non è dipeso o meno da me?

Rodella Luigi - 15/05/2018

Buongiorno, La circolare 17/e del 2017, nella parte II punto 3.6, disciplina questa ipotesi; le riporto il comma: “In caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del biennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente alla scadenza del biennio per case non imputabili al lavoratore, questi non decade dall’agevolazione purchè non trasferisca la residenza fuori dall’Italia prima del biennio” Il mancato superamento del periodo di prova ( trattandosi di una tipologia che rientra nel recesso ad nutum), non si considera causa imputabile al lavoratore. Lei deve comunque rimanere in Italia per un biennio. Saluti. Luigi Rodella

Chiara - 13/05/2018

Buonasera Dott. Rondella, Avrei una domanda in merito alla mia situazione: ho effettuato un master post-graduate a Parigi dal 2012 al 2013 e ho lavorato per un'azienda francese dal 2013 al 2015 (nel frattempo sono stata iscritta all'AIRE). Sono rientrata in Italia e ho lavorato dal 2016 fino ad adesso per Kering e al momento sono stata assunta da LVMH a Milano (ho spostato la residenza in Italia nel 2015): ho diritto alla riduzione di imponibile del 50% e per quanti anni? Il fatto che le aziende siano francesi può essere un problema? La ringrazio per la sua attenzione e porgo cordiali saluti, Chiara

Rodella Luigi - 14/05/2018

Buongiorno, In merito al requisito del lavoratore, la prassi evidenzia che: “svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che indirettamente o direttamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Viene inoltre precisato che “in base alla formulazione della disposizione in esame, l’attività lavorativa deve essere svolta in Italia, ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata”. Io non conosco l’assetto societario del suo datore di lavoro. Se sono presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa , lei potrà beneficiare dello sgravio dall’anno in cui ha assunto la residenza fiscale in Italia e per i quattro anni successivi. Saluti. Luigi Rodella

Alessandro - 12/05/2018

Gentile Dott. Rondella, Ho letto il suo articolo e lo trovo molto interessante. Vorrei cogliere l'occasione per chiederle un parere in merito alla mia situazione: Premessa: non mi sono mai iscritto all'AIRE durante il periodo passato all'estero. 1) Feb. 2015 - Gennaio 2017: Conseguito una laurea magistrale in Danimarca 2) Marzo 2017 - Agosto 2017: Lavorato in Danimarca 3) Settembre 2017 - : tornato in Italia per lavoro Secondo la circolare 17/e del 2017 vorrei fare richiesta per l'agevolazione fiscale seguendo i requisiti del punto 3.2 (aver studiato all'estero per 24 mesi e/o aver lavorato) in quanto soddisfo entrambe le condizioni a mio avviso. Purtroppo il CdL dell'azienda per la quale lavoro mi ha respinto la domanda in quanto i loro consulenti esterni (Deloitte) sostengono che l'iscrizione all'AIRE sia un requisito FONDAMENTALE. Cosa mi consiglia di fare? Interpello all'agenzia delle entrate? So che un mio collega con una storia simile (solamente 24 mesi di studio all'estero per laurea magistrale e anche no iscrizione all'AIRE) ha fatto interpello ed e' stato rifiutato. Ci sono altre possibilita' in caso l'interpello venga rifiutato? A chi mi consiglia di rivolgermi eventualmente per un'interpretazione giuridica della materia? Rimango in attesa di un suo cordiale riscontro. Grazie per l'aiuto e per i preziosi consigli. Cordiali Saluti, Alessandro

Rodella Luigi - 14/05/2018

Buongiorno signor Alessandro, In più occasioni ho espresso le mie perplessità in merito al quesito da lei posto. Innanzi tutto vorrei rilevare che il DM 26/5/2016 pone come unico requisito il possesso della laurea ed il fatto di avere svolto attività di lavoro o di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più. Inoltre, esaminando con attenzione i passaggi della circolare 17/E del 2017 il punto 3.2 evidenzia che i soggetti devono essere in possesso del titolo di laurea ed abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro/studio all’estero negli ultimi 24 mesi. Non si richiede iscrizione all’Aire. Occorre inoltre rilevare che il presente comma 2 discende direttamente dalla legge 238/2010, nell’ambito della quale era stato precisato che l’iscrizione all’AIRE non era prevista. Devo però giustamente rammentare che la medesima circolare (17/E) nella parte I – CRITERI GENERALI, è molto categorica su questo fatto: “Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente , il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame”. Però poco sopra, la medesima prassi esclude dal campo di applicazione la legge 238/2010. Questi sono i dubbi che dovrebbero essere fugati dall’Agenzia. Saluti. Luigi Rodella

Alessandro - 06/06/2019

Buonasera Dott. Rodella, Ritorno a raffrescare il dubbio che avevo in merito alla mia situazione. In luce delle modifiche introdotte dal DL Crescita del governo attuale, dove si puo' chiaramente leggere una chiarificazione in merito a tutti quei casi come il mio dove il cittadino non era iscritto all'AIRE seppure ha trascorso 2 o piu' anni all'estero per studio e/o lavoro. La mia domanda e dubbio e' se le novita' introdotte nel DL Crescita sono impugnabili e utilizzabili anche ai casi come il mio di rientro nel anno 2017 (Settembre) con inizio di residenza fiscale in Italia dal 2018. La ringrazio in anticipo per il suo tempo e consulenza. Cordiali Saluti, Alessandro

Mauro - 11/05/2018

Gentile Dott. Rodella, La ringrazio per il brillante lavoro svolto. Ho lavorato in UK stabilemnte come ricercatore da settembre 2014 dove posso dimostrare di aver pagato le tasse e non mi sono mai iscritto all AIRE. A luglio 2018 potrei cominciare un lavoro in Italia. -Mi chiedo se posso avvalermi degli accordi bilaterali italia uk per evitare di incorrere nella doppia tassazione qualora fossi oggetto di accertamenti. Non ho patrimonio in italia, ne case intestate, genitori in affitto e risulto parte del loro nucleo familiare. In UK ho sempre svolto solo lavoro dipendente. -Mi chiedo se posso ottenre gli sgravi fiscali oggetto del topic anche senza l'iscrizione all'AIRE dimostrando la residenza fiscale estero come "centro degli interessi" e tasse pagate in UK. Grazie per l'attenzione Cordialmente Mauro

Rodella Luigi - 15/05/2018

Buongiorno signor Mauro, io credo che lei possa utilizzare l’articolo 4 della Convenzione Italia – U.K. per determinare la unicità della residenza, applicando i criteri a cascata (tie breaker rules). Parimenti, personalmente ritengo che analogo criterio non possa essere adottato per applicare gli sgravi previsti dalla legge 122/2010 (e leggi successive) che disciplina il rientro in Italia dei DOCENTI e RICERCATORI. In questa ipotesi occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nella legge e nella prassi interna. La legge richiede “non occasionalmente residenti all’estero …… abbiano svolto attività di docenza e di ricerca all’estero ……. per almeno due anni ….. e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”. Se si evidenzia il fatto che il soggetto deve “acquisire” significa che in precedenza non c’era. Ricordo che per non essere considerato residente in Italia occorre rifarsi all’articolo 2 del Tuir; che tra l’altro considera residente in Italia il soggetto che non si è cancellato dalla propria anagrafe (sintesi del ragionamento). Le circolari 4/E del 15.2.2011 e la circolare 17/E del 2017 sono abbastanza chiare; riporto un passaggio di quest’ultima: “Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame”. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

George - 10/05/2018

Complimenti per il sito e le sue risposte pronte ed esaustive. Le spiego la mia situazione: - sono cittadino libanese; - mi sono trasferito in Italia e ho ottenuto la residenza fiscale nel 2010; - ho iniziato un lavoro dipendente nel febbraio dello stesso anno (2010); - ho ottenuto la residenza anagrafica il primo marzo 2010 - ho conseguito una laurea in ingegneria all'estero prima del 2010, studiando quindi per 24 mesi continuativi; - ho conseguito un MBA nel 2014 qui in Italia; - attualmente (2018) sono ancora residente in Italia e sto lavorando ancora come dipendente per un'azienda italiana. Pertanto le volevo chiedere se rientro in una delle seguenti agevolazioni: * ex Legge n. 238 del 2010 * Articolo 16, comma 1, D.lgs. n. 147 del 2015 * Articolo 16, comma 2, D.lgs. n. 147 del 2015 La ringrazio anticipatamente per la sua gentile risposta.

LUIGI RODELLA - 12/05/2018

Buongiorno. Io avrei qualche dubbio. La mia perplessità nasce dal fatto che lei oggi 2018 richiede un beneficio essendo già da otto anni residente fiscale in Italia e qui opera per datore italiano. La prassi (circ. 17/E del 2017 punto 3.2) ribadisce: …..abbiano svolto continuativamente attività di lavoro….. fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi……… Lei è da otto anni che studia e lavora in Italia essendo tra l'altro anche residente. E' vero che si è laureato all'estero però lo ha fatto prima del 2010. Evidenzio che la legge 238/2010 non è più applicabile. Saluti. Luigi Rodella

massimiliano - 10/05/2018

Buon giorno, le scrivo in quanto solo recentemnete sono venuto a conoscenza di questo provvedimento di incentivo fiscale. Lavoro per una società bancaria che mi ha utilizzato presso le proprie sede estere come anche controllate estere. La forma era il distacco. Ogni qualvolta (per oltre 15 anni) firmavo contestualemnete un contratto di lavoro locale ricevevo una busta paga locale, facevo la dichiarazione dei redditi locale, ero residente AIRE. Dal 2014 sono rientratio in Italia, portando la residenza in Italia. Potrei usufruire delle agevolazioeni ? grazie della sua attenzione Massimiliano

LUIGI RODELLA - 12/05/2018

Buongiorno, credo di non. Lei è rientrato in Italia e lavora dal 2014. Saluti. l.r.

Gianluca - 10/05/2018

Buongiorno sono rientrato in Italia nel 2009 ed in seguito, precisamente nel 2013 ho iniziato a usufruire degli sgravi fiscali consentiti dalla legge. i 5 anni scadevano nel 2017, ma tramite lo studio del lavoro esterno alla quale la mia azienda si appoggia mi hanno segnalato che, grazie ad una circolare della'agenzia delle entrate, era possibile estendere il beneficio per ulteriori 3 anni ad una aliquota inferiore (50% invece di 30%) andando a conguagliare a tale aliquota maggiore il 2016 e 2017. é corretto?

LUIGI RODELLA - 12/05/2018

Buongiorno signor Gianluca, credo sia corretto il comportamento adottato; l'opzione prevista dall'articolo 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015, doveva essere presentata entro il 30/4/2017. Saluti. Luigi Rodella

Gianluca - 30/10/2018

Buongiorno, ringriandola per la risposta le pongo un ulteriore questito nella legge 238 del 2010 si fa riferimento al possesso dei requisiti in data 20 Gennaio 2009. Uno di questi requisiti è di aver lavorato all'estero per 24 mesi consecutivi. Ho lavorato all'estero dal Febbraio 2007 a Maggio 2009, come si pone questo periodo rispetto ai "requisiti a far data da gennaio 2009". ?

Gabriele - 10/05/2018

Egregio Dott. Rodella, Di seguito la mia situazione: - Laureato in Italia nel 1998 - Lavorato in Italia fino a Novembre-2016 - Da Gennaio-2017 dipendente in Svizzera - Dall'Aprile 2017 iscritto AIRE con relativo spostamento della residenza fiscale in CH Con questi dati e con le regole odierne da Gen-2019 dovrei rientrare nell'applicazione dell'agevolazione rientrando in Italia e quindi spostando la mia residenza fiscale oppure devo considerare i 2 anni dall'iscrizione AIRE (e quindi da Maggio-2019)? Nel caso positivo supponendo un reddito di 50k cio' implicherebbe che per 5 periodi di imposta pagherei le tasse solo su 25k? Inoltre questo riguarderebbe solo le imposte dirette mentre i contributi continuerebbero ad essere versati sul reddito iniziale ipotizzato? Grazie anticipate, Gabriele

LUIGI RODELLA - 11/05/2018

Buongiorno signor Gabriele, in merito alla prima parte del suo quesito, le comunico: Dovendo applicare l’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, (rientro dei laureati), il Decreto attuativo del citato D. Lgs., è abbastanza esplicito: i destinatari della norma sono i cittadini dell’U. E. (requisito poi modificato), in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più……. Nel suo caso specifico, lei a gennaio del 2019 rientrerebbe in questa normativa (fermo restando tutti gli altri requisiti). Vorrei inoltre rilevare che, a mio parere, la norma in questione non fa riferimento alla residenza fiscale, però, nonostante tutto lei dovrebbe avere perfezionato anche questo requisito essendo non più residente fiscale in Italia nei periodi d'imposta 2017 - 2018 - (nel 2017 la maggior parte del periodo d'imposta non era residente in Italia). L'agevolazione fiscale si applicherà per l'anno in cui diventa residente fiscale in Italia (presumo il 2019) e per i 4 anni successivi. L'esenzione fiscale, prevista in misura del 50%, vale per la determinazione dell'Irpef e delle addizionali; sui contributi sociali non si applica (si dovranno pagare al 100%). Vorrei inoltre rammentare che qualora dovesse applicare la detassazione sui premi di risultato ovvero il welfare aziendale, la base di riferimento è considerata al 100%. Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 09/05/2018

Buongiorno signor Francesco, credo si possa applicare nei suoi confronti l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs n. 147/2015 a condizione che: • Non sia stato residente in Italia nei 5 anni periodi d'imposta precedenti l'impatrio • Trasferisce la residenza fiscale in Italia in base al comma 2 del Tuir. • Si impegna a rimanere in Italia per due anni. Mentre credo non si possa applicare il comma 2 del citato decreto in quanto tra l'Italia e la Colombia c'è una convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritta il 26 gennaio 2018, ma non ancora ratificata e quindi non effettivamente applicabile. Saluti. Luigi Rodella

Marta - 08/05/2018

Egregio Dott. Rondella, complimenti per la qualità dei contenuti del Suo blog. Le illustro il mio caso. - Laurea quadriennale nel 2005; - Iscrizione AIRE da Giugno 2006 a Luglio 2010, in un paese UE; - Contratto di lavoro a tempo determinato prima e a tempo indeterminato all'estero da Giugno 2006 a Giugno 2011; - per il 2017 ho dimenticato di sottoscrivere al datore di lavoro la richiesta di tassazione agevolata sul 20% del reddito, in base alla norma del 2010; - pertanto in nessuna CU ho il codice "casi particolari" compilato; Chiedo cortesemente: 1) rientrerei nella norma del 2010, prorogata per l'anno d'imposta 2017? 2) posso chiedere la tassazione agevolata in sede di dichiarazione, senza modificare le CU? 3) In caso di accertamento, quali documenti devo "tener pronti"? (Il contratto di lavoro scritto in inglese va bene? -- devo farmi un certificato di residenza? -- dovrò esibire il diploma di laurea? -- servirà altro?) La ringrazio di tutto cuore. c.m.

Luigi Rodella - 10/05/2018

Buonasera, non ha detto quando è stata assunta in Italia. Inoltre lei fa confusione con i benefici riconosciuti ai controesodati (riduzione imponibile al 20% per le donne). Questa normativa è cessata il 31.12.2017; eppoi se lei fosse stata assunta entro il 31.12.2015 poteva esercitare l'opzione per beneficiare ancora degli sgravi in base alla d.lgs. 147 art. 16. Però questo forse non è il suo caso. Forse potrebbe ancora utilizzare gli sgravi in base al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs 147. Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 08/05/2018

Complimenti innanzitutto per il sito che trovo molto chiaro ed esplicativo. Le espongo la mia situazione: - sono cittadino colombiano - mi sono laureato in Colombia e nel 2015/16 ho conseguito un MBA in Italia - nel febbraio 2017 ho iniziato a lavorare per un'azienda italiana come lavoratore dipendente - ho richiesto la residenza a maggio 2018 Posso usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'Art.16 comma 1, oppure dell'agevolazione fiscale prevista dall'Art.16 comma 2 ? ringraziandoLa anticipatamente per la disponibilità, Le porgo distinti saluti Francesco

Laura - 04/05/2018

Buongiorno, innanzittutto vorrei ringraziarla per la completezza delle informazioni contenute nel sito e nelle sue risposte, in assoluto la migliore risorsa online che ho trovato su questi temi. La mia situazione: - sono fuori dall'Italia e sono residente fiscale in UE, da circa 20 anni (sono nata dopo il 1969); lavoro all'estero dal 1997, nell'ultimo periodo come dipendente di una societa' di cui sono sola azionista e direttore; - ho conseguito una laurea (vecchio ordinamento) in Italia e un MBA in UE nel 2006; - dovrei rientrare in Italia tra qualche mese con un contratto di lavoratore dipendente a tempo indeterminato (ruolo manageriale ) con un inquadramento di quadro o di dirigente. Vorrei avere conferma di rientrare tra coloro aventi diritto ad accedere agli incentivi in oggetto in entrambe le ipotesi di inquadramento (quindi ad assumere che quadro sia considerato 'ruolo direttivo') e/o perche' la laurea e/o l'MBA sono considerati requisiti di elevata qualificazione e/o specializzazione. Grazie

LUIGI RODELLA - 04/05/2018

Buongiorno, La ringrazio moltissimo per i complimenti. Esaminando: 1. I suoi requisiti professionali. 2. Il suo curriculum di studi. 3. I requisiti collegati alla residenza fiscale, nonchè all'articolo 36 del D.Lgs. 147/2015. Io credo che lei possa accedere ai benefici previsti dalla citata legge, sia in base al comma 1 (Impatrio lavoratori manager); che in base al comma 2 (impatrio laureati). Ho sorriso di fronte alla sua specifica "sono nata dopo il 1969", perchè lei aveva colto una delle bizzarrie contenute nella legge 238/2010 (controesodati). Si in effetti, dal 2010 al 2015 venivano esclusi dai benefici quei soggetti nati ante 1/1/1969, che di fatto venivano rottamati. Saluti. Luigi Rodella

Edoardo - 03/05/2018

Gentile Dott. Rodella La ringazio per tutte le risposte fornite nei commenti le quali sono state molto educative. I mie più sinceri complimenti! Vorrei porle un quesito in merito alla mia situazione sulla quale dei consulenti mi hanno dato un opinione poco convincente. Sono in possesso di una laurea triennale presa in Italia e di una specialistica conseguita in un università Francese. Dal 1 Febbraio 2016 lavoro in UK (quindi piu di 24 mesi), ma sono inscritto all’AIRE solo da Agosto 2016 (quindi meno di 24 mesi). Dal 1 Giugno 2018 mi trasferisco in Italia per un nuovo lavoro. Da quella data (il 1 Giugno) avro maturato piu di 24 mesi di lavoro all’estero, ma non saro inscritto all’AIRE per 24 mesi (ma solo per 22 mesi e 16 giorni). Date queste circostanze, posso richiedere le agevolazioni per gli impatriati? Secondo questi consulenti, mi mancherebbero quei due mesi di inscrizione all’AIRE per essere idoneo. Lei concorda? Cosa mi consiglierebbe di fare? Grazie in anticipo per il suo aiuto. Cordialmente, Edoardo

UNILAV - 04/05/2018

Buongiorno, la ringrazio molto per i complimenti che vanno anche a tutto lo staff di FISCO E TASSE che rendono possibile la gestione di tutti i Blog. Vorrei evidenziare che in merito al suo specifico problema, ho espresso su questo blog molti dubbi, perchè l'applicazione della norma non mi mi sembra di facile comprensione. Dovendo applicare l'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, (rientro dei laureati), il Decreto Attuativo del citato D. Lgs., è abbastanza esplicito: i destinatari della norma sono i cittadini dell'U. E. (requisito poi modificato), in possesso di un titolo di laurea che hano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più....... Come vede questa esposizione è molto diversa rispetto al comma 1 dell'articolo 36, dove si fa riferimento al trasferimento della residenza fiscale. Qui il Legislatore richiede che il soggetto abbia "svolto continuativamente un'attività di lavoro...." negli ultimi 24 mesi. Mentre il comma 3 dell'articolo 36 del D.Lgs. 147, è altrettanto esplicito dove richiede che il soggetto può beneficiare della tassazione agevolata al momento in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia. In sostanza, a mio giudizio, tutti questi requisiti sono atati da lei perfezionati in quanto lei è stato all'estero per più di 24 mesi (non mi pare che si richieda residenza fiscale all'estero, quindi iscriziona AIRE, ecc.), mentre il beneficio lo può fruire dal periodo d'imposta nel quale diviene residente fiscale in Italia (in base comma 2 del Tuir.) Vorrei inoltre evidenziare che la circolare 17/E del 2017 trattando questo aspetto, al punto 3.2 (dove specifica il comma 2) in merito all'attività di lavoro o di studio all'estero viene precisato: "il requisito sub b) richiede di avere svolto fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più una attività di lavoro ...... in analogia con quanto previsto dalla legge 238/2010. Tornano applicabili i chiarimenti resi con la circolare 14/E del 2012...." I chiarimenti contenuti nella circolare 14/E prevedevano il principio del calendario comune, ed il fatto che non era necessario iscriversi all'Aire. Come vede è una materia molto complessa alla quale personalmente ho manifestato dei dubbi. Io penso che la lettura e l'interpretazione del comma 2, deve essere fatta in chiave completamente diversa rispetto a quella adottata per il comma 1, avendo i due commi origini diverse. La risposta a lei fornita mi sembra un pò sbrigativa. Saluti. Luigi Rodella

Riccardo - 20/04/2018

Gent.mo Rag. Rodella, Complimenti per il sito. Le chiederei il suo parere riguardo la mia situazione: - Sono rientrato in Italia nell'aprile 2014. Da marzo 2015 ho beneficiato della 238/2010, poi ad aprile 2017 ho fatto il passaggio alla 147/2015 - Da quando a quando si applica esattamente il vincolo di rimanere in Italia e di quanto è? (i 5 anni della 238/2010 o i 2 anni della 238/2010? ) - Se dovessi accettare lavoro all'estero prima della scadenza del vincolo, e comunico tempestivamente il trasferimento di residenza - come è calcolato l'importo totale con penale che dovrei andare a restituire e a che periodo si riferisce? (sto cercando di capire quale importo complessivo dovrei ridare indietro) Grazie mille in anticipo per la sua risposta. Cordiali saluti Riccardo

Luigi Rodella - 21/04/2018

Buongiorno, se lei ha esercitato l'opzione prevista dal comma 4 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, qualora decidesse di non rimanere più in Italia, la decadenza dei benefici già fruiti, viene definita, per questa specifica ipotesi (opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati), dalla circolare 17/E del 2017, parte II punto 3.5, che prevede: "i soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238/2010, anche in relazione al relativo regime di decandenza di cui all'articolo 7 della medesima legge, che richiede la permanenza in Italia per cinque, anni decorrenti dalla data di prima fruizione del beneficio". Applicando il dettame della citata prassi al suo caso specifico, i cinque anni decorrono dal 1 marzo del 2015 e si completerebbero nel giorno del 29 febbraio del 2020, in quanto in questa ipotesi non si applica l'anno fiscale ma il calendario comune. Lei dovrebbe mantenere in Italia il domicilio e la residenza sino a quella data. L'ipotesi di decandenza rispetto al mancato rispetto della legge 238/2010, viene definito dalla Circolare 14/E del 2012, che prevede si debbano recuperare i benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. Quindi i benefici sono 70% per l'anno 2015; 30% per l'anno 2016; 50% per l'anno 2017 e per gli anni successivi. (Su Irpef e addizionali), oltre alle sanzioni ed agli interessi civili. Saluti. Luigi Rodella

C - 19/04/2018

Gentile Rag. Rodella, le chiedo gentilmente un parere in merito alla mia situazione. Sono domiciliata e lavoro da 4 anni in Svizzera come infermiera, a tempo pieno. Secondo l'accordo bilaterale per evitare la doppia tassazione sono quindi fiscalmente residente in Svizzera. Non sono però iscritta all'Aire, e sto valutando la possibilità di rientrare in Italia nei prossimi mesi. Avrei diritto comunque all'agevolazione fiscale in questione, o la mancata iscrizione all'Aire costituisce un impedimento? Grazie mille in anticipo per la sua risposta. Cordiali saluti

Luigi Rodella - 19/04/2018

Buonasera, io credo che se lei rientra in Italia, usufruendo dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015 (impatrio dei lavoratori con qualifiche manageriali/specializzati/qualificati), doveva in precedenza essersi iscritta all'AIRE ovvero cancellata dall'anagrafe del suo comune di residenza. Questo aspetto viene specificatamente evidenziato nella circolare 17/E del 2017 (parte I criteri generali), che sottolinea: "Tenuto conto delle rilevanze del solo dato dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame." Personalmente, rispondendo a numerosi quesiti di questo blog, ho sostenuto che nella ipotesi di applicazione dell'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 (impatrio dei laureati disciplinati in precedenza dalla L. 238/2010 - i cd. controesodati), il fatto di essere rimasti iscritti nelle anagrafi italiane non è dirimente in quanto tale comma deriva dalla legge 238/2010, dove, la circolare 14/E - 2012, spiegava appunto che l'iscrizione all'Aire non era obbligatoria. Però questa è una mia interpretazione personale. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 16/04/2018

Gentile Dott. Rodella, le spiego il mio caso: - sono rientrato dall'estero a luglio 2015 e ho aderito all'agevolazione ex L. 238/2010 a decorrere da tale anno in quanto in possesso dei requisiti previsti; -ho quindi usufruito dell'agevolazione dell'esenzione del reddito per il 70% per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017; - non ho esercitato l'opzione per il nuovo regime previsto dal Decreto Internazionalizzazione in quanto non ne ero a conoscenza. Il mio dubbio è questo: è stato corretto applicare l'agevolazione ex L. 238/2010 per tutti e tre i periodi sopra indicati, o poteva essere applicata solo per il biennio 2016-2017? (non riesco a comprendere bene quanto indicato al paragrafo 2.1 della Circolare 17 del 23 maggio 2017) Grazie per la preziosa risposta Cordiali saluti

Luigi Rodella - 18/04/2018

Buongiorno, io credo che lei ne abbia diritto anche per il 2015; la proroga dei benefici è contenuta nei seguenti provvedimenti: • D.L. 29/12/2011 n. 2016 articolo 29 comma 16 quinques, procrastinava la decorrenza dei benefici al 31.12.2015, rispetto allla scadenza originaria del 31/12/2013, contenuta nella legge 238/2010. • D.L. 192 del 31.12.2014 articolo 10 comma 12 octies, differisce il beneficio al 31.12.2017. Tutti questi aspetti, ovviamente più approfonditi, li può trovare nel mio testo. Saluti. Luigi Rodella

Roberto - 16/04/2018

Gentile Dott. Rodella, grazie e complimenti per il suo blog. Le espongo la mia situazione: -) Laurea specialistica conseguita in Italia nel Marzo 2010 -) Luglio 2010 - Luglio 2015: lavoratore dipendente in italia -) Agosto 2015 - Marzo 2017: lavoratore dipendente in UK -) Marzo 2017 - Oggi: lavoratore dipendente in italia Preso atto del fatto di non poter usufruire delle agevolazioni fiscali in questione (ho trascorso meno di 24 mesi all'estero), sto ora valutando la possibilità di 1) andare a lavorare nuovamente all'estero per un periodo minimo di 24 mesi e poi di tornare in Italia come lavoratore dipendente; o, alternativamente 2) conseguire un corso di specializzazione post laurea all'estero della durata di 2 anni accademici e tornare successivamente in Italia come lavoratore dipendente Mi conferma gentilmente che, allo scopo di usufruire delle agevolazioni per il rientro dei cervelli, secondo l'articolo 16 comma 2, D.Lgs. 147/2015, al mio rientro in Italia (nel 2020) non mi sarà richiesto di essere stato fiscalmente residenti in Italia per un periodo minimo di tempo precedente il trasferimento (al momento solo 13 mesi)? Inoltre, essendo l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, norma di carattere strutturale e non transitorio, conferma la mia interpretazione secondo cui non dovrei correre il rischio di successive modifiche dell’articolo e quindi del beneficio durante l’arco temporale contemplato dalle 2 possibilità di cui sopra (i.e. nei prossimi 7 anni, 2 anni all’estero + 5 anni di fruizione di agevolazioni fiscali)? Grazie in anticipo, Roberto

Luigi Rodella - 16/04/2018

Buonasera, l'attuale normativa prevede che per poter fruire del beneficio fiscale, lei deve aver lavorato o studiato all'estero, almeno 24 mesi, prima di rientrare in Italia. Mentre non le viene più richiesto il requisito dei 24 mesi continuativi di residenza in Italia prima del periodo di studio o di lavoro all'estero; questo era presente nella legge 238/2010. La circolare 17/E del 2017, conferma questa linea. Questa norma dovrebbe avere carattere strutturale. Saluti. Luigi Rodella

Daniele - 12/04/2018

Rodella. Gentile dott. Rodella. Le spiego brevemente la mia situazione e le faccio una domanda. Le premetto che non mi sono mai iscritto all’AIRE. Permanenza Estero Gennaio 2012 – lascio l’Italia. Ottobre 2012 – Luglio 2013 Master universitario a Madrid Ottobre 2013 – Maggio 2017 Ho lavorato e vissuto a Bruxelles per le istituzioni europee (lavoro dipendente) e dal Giugno 2014 sono stato iscritto alle anagrafi della popolazione residente in Belgio 5 Giugno 2017 Trasferimento a Roma e inizio lavoro dipendente in Italia Situazione tributaria 2013 Dichiarazione redditi in Italia (cospicua borsa di studio) 2014 Dichiarazione redditi solo in Belgio (lavoro dipendente, contratto di diritto belga, tassato in Belgio) 2015 e 2016 Dichiarazione dei redditi solo in Belgio (lavoro dipendente, istituzioni europee, totalmente esonerato da qualsiasi tassazione sulle persone fisiche di qualsiasi stato membro) Ho ogni sorta di prova della mia permanenza all’estero: contratto di lavoro, utenze, contratto d’affitto, dichiarazioni redditi 2014, 2015 e 2016. Certificazione dell’agenzia entrate belga che conferma il mio essere tassato li. Registrazione popolazione residente in Belgio. Ho tutti i requisiti previsti del comma 2 art.16. Nonché tutti i requisiti elencati dall’agenzia delle entrate nella circolare 17/2017 quando discute proprio il comma 2. Ciononostante, NON ho diritto al beneficio in quanto mai cancellatomi dai registri della popolazione residente (cioè mai iscritto all’AIRE). Vorrei un suo parere relativo alla situazione dei soggetti ex 238/2010, rientrati in Italia prima del 31 Dicembre 2015 ai quali è stato concesso di accedere su opzione alle 147/2015. Nella circolare 17/2017 l’agenzia chiarisce che non è richiesto nessun requisito ulteriore. Il che lascia dedurre che a costoro non sia richiesta l’iscrizione all’AIRE per esercitare l’opzione sul nuovo regime. La domanda è dunque: come è possibile che un soggetto rientrato in Italia prima del 31 Dicembre 2015 può beneficiare per altri 5 anni al 50% di sconto fiscale SU OPZIONE, proprio ai sensi dell’Art. 16 della 147/2015, pur senza essere iscritto all’AIRE? Non crea, questa forma di collegamento tra i due regimi, una palese ingiustizia nei confronti di chi, come me, pur avendo tutti i requisiti della 238/2010 (nonché del comma 2 art-16 147/2015) non può accedere al medesimo beneficio soltanto perché rientrato dopo il 31 dicembre 2015? Ho secondo lei titolo a chiedere un rimborso sulle imposte già versate nel 2017 e, eventualmente, iniziare un contenzioso?

Luigi Rodella - 15/04/2018

Buonasera, anch'io, nelle mie precedenti risposte, ho espresso dei dubbi per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione all'Aire, nei confronti degli impatriati laureati (ex comma 2 art. 16). Vorrei esporle alcune considerazioni: • Il D.Lgs 147/2015 (comma 2 dell'articolo 16) si riferisce specificamente ai soggetti destinatari della legge 238/2010, in quanto tale norma, come oggi sappiamo, era in via di estinzione per diverse ragioni, ed in qualche modo si voleva dare continuità. • Il decreto attuativo al D.Lgs. 147/2015 (DM 26/5/2016), al comma 2 definisce la portata del comma 2 dell'articolo 16: "i cittadini dell'Unione europea, in possesso di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più". La circolare 17/E del 2017, da lei citata, partendo da questo assunto, evidenzia tutte le differenze tra questo comma (comma 2), con il comma 1 e con la legge 238/2010. In buona sostanza, io credo che dopo aver esaminato tutti i punti di riflessione presenti nella circolare 17/E, non si possa concludere dicendo che, in questa particolare circostanza, non si ha diritto ai benefici in quanto non iscritti all'Aire. • Ho detto in questa particolare circostanza, in quanto questa specifica normativa, come abbiamo detto, nasce dalla legge 238/2010. E come per la legge 238/2010 ci si riferisce al requisito di 24 mesi (non due periodi d'imposta); a questo proposito devo rammentare che nella circolare 14/E del 2012 si riteneva che l'iscrizione all'Aire non fosse determinante; infatti veniva rilevato che in presenza di requisito sostanziale, l'iscrizione all'Aire non assume rilevanza, semprechè si trasferisca in Italia il domicilio. • La circolare 17/E invece rammenta cosa devono possedere questi soggetti: a) essere in possesso di laurea; b) aver svolto continuativamente un'attività di lavoro fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più: c) essere cittadini UE o di stato extra UE convenzionato; d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Avendo presenti tutti questi particolari, anche l'articolo 16 comma comma 3 del D.Lgs. 147/2015 si dovrebbe leggere in modo diverso, dove prevede ".... le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza ..... ai sensi dell'aticolo 2 del Tuir...." Perchè, come chiarito nella circolare 14/E, per il comma 2, più che di residenza fiscale si dovrebbe fare riferimento al requisito sostanziale. Ovviamente questa è la mia personale visione; sarebbe importante avere anche un conforto da parte degli organismi competenti. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 12/04/2018

Buonasera, nella sua esposizione non si riesce a capire se ha 5 anni di residenza fiscale estera (ammesso che la decorrenza sia 1/7/2014 con rientro 30/6/2018, forse mancherebbe qualche giorno). Per cui il dubbio permane se applica l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs 147/2015, mentre se applica il comma 2 direi di si (se ci sono tutti gli altri requisiti di legge) . Saluti. Luigi Rodella

Carlo - 12/04/2018

Buongiorno sottopongo il mio caso - laureato in Italia marzo 2012 - inizio lavoro presso società italiana all'estero (Londra) Febbraio 2013 - contratto italiano - sottoscrizione contratto inglese presso la stessa società Settembre 2013 - iscrizione all'AIRE Luglio 2014 - rientro in Italia previsto per giugno 2018 in questo caso si rientra nelle agevolazioni al 50% grazie in anticipo Carlo

Luca - 11/04/2018

Salve, Ho un dubbio riguardante i requisiti per accedere al D.Lgs. 147/2015 art 16 comma 2. In particolare, in relazione al trasferimento della residenza fiscale in Italia ad i sensi dell’articolo 2 del TUIR. Ho lavorato e vissuto in Olanda come dipendente per circa 4 anni (a tempo pieno) e sono rientrato in Italia (con assunzione full time e a tempo indeterminato) da Marzo 2018. In entrambi i casi, quando ho lasciato l’Italia 4 anni fa, e adesso che sono rientrato non ho fatto alcuna segnalazione o richiesta di cancellazione al registro dell’anagrafe della popolazione italiana (pensavo non fosse necessario). In aggiunta, essendo un lavoratore dipendente non ho mai fatto alcune dichiarazione dei redditi in Olanda ed in Italia. Posso secondo lei richiedere l'agevolazione? In caso di risposta positiva, come posso evitare un accertamento dell'agenzia dell'entrate? Crede possano bastare copia del contratto di lavoro e copia del contratto di affitto? Grazie Saluti, Luca

Luigi Rodella - 12/04/2018

Buongiorno, in relazione a quanto esposto, lei, per tutti i precedenti quattro periodi d'imposta è rimasto residente fiscale in Italia e per questo motivo avrebbe dovuto corrispondere le imposte anche sui redditi prodotti in Olanda. Se lo avesse fatto, avrebbe avuto diritto ad un credito d'imposta per le imposte corrisposte all'estero. Oggi in caso di accertamento non potrebbe più fruire del credito derivante dalla tassazione concorrente ( art. 165.8 Tuir), dovrebbe invece corrispondere le imposte non versate oltre alle sanzioni, eccetera. Questo è il vero problema reale, che potrebbe probabilmente emergere di fronte al beneficio derivante dall'agevolazione fiscale ex art. 16 comma 2 del D.Lgs 147/2015 (agevolazione probabilmente dovuta). Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 11/04/2018

Buonasera, io credo che sulla base di tutte le precisazioni fornite, lei abbia diritto a fruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015. Vorrei precisare che se dal 1/7/2018 acquisisce la residenza fiscale in Italia il beneficio potrà essere applicato immediatamente dal 2018 e per i 4 successivi periodi d'imposta; parimenti se la residenza fiscale in Italia la prende nel corso del mese di luglio o dopo, non potendo essere residente per la maggior parte del periodo d'imposta (2018), il beneficio dovrà essere differito e fruito per gli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023. Saluti. Luigi Rodella

Paolo - 10/04/2018

Buongiorno, vorrei sottoporle il mio caso. Vorrei richiedere l’agevolazione in base alla normativa contenuta nell’articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015 (Manager in possesso di elevata qualificazione e/o specializzazione). - ho lavorato 7 anni in Cina in 2 diversi gruppi con stessa modalità: contratto italiano con società capogruppo e contratto con società del gruppo in Cina. Stipendi versati sia in Italia che in Cina e tasse pagate in Cina sul lordo complessivo ( Ita + Cina) - Aire dal marzo 2010 - Rientro in luglio 2018 in Italia assunto in un differente Gruppo italiano con sede di lavoro in Italia in ruolo dirigenziale. Posso accedere all’agevolazione? Grazie Saluti.

Alberto - 09/04/2018

Buongiorno, Laureato in ingegneria gestionale laura magistrale a marzo 2014 mi sono subito trasferito a Londra dove ho spostato la mia residenza fiscale da allora (quindi da Marzo 2014) Nel momento in cui io ora tornassi in Italia a lavorare avrei diritto a sgravo fiscale ? Grazie, Alberto

Luigi Rodella - 10/04/2018

Buonasera signor Alberto, Occorre comprendere cosa ha fatto in U.K. da marzo 2014 ad oggi. Per fruire dei benefici in base alll'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015 occorre: • essere stati residenti all'estero 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio (requisito che lei non ha); • trasferire la residenza fiscale in Italia; • impegnarsi a rimanere in Italia per 2 anni; • prestare attività lavorativa in Italia per più di 183 giorni all'anno. Per fruire dei benefici in base alll'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 occorre: • essere laureato; • aver svolto all'estero attività di lavoro o di studio durante i 24 mesi precedenti l'impatrio; • trasferire la residenza fiscale in Italia; • impegnarsi a rimanere in Italia almeno 2 anni. Tutto ciò premesso sicuramente nei suoi confronti non si può applicare il comma 1 (lo si potrà fare dal periodo d'imposta 2019); mentre non posso sapere se si può applicare il comma 2, non conoscendo cosa ha fatto a Londra negli ultimi 24 mesi. Saluti. Luigi Rodella

Alberto - 11/04/2018

La ringrazio per la sua risposta e mi scusi per non essere stato sufficientemente esaustivo nel fornire informazioni. Ecco la mia storia riassunta: - Laurea 5 anni completata in Italia: 03/2015 - Da 03/2015 ho lavorato come dipendente presso societa' di consulenza fino ad oggi ( 3 anni ) - Iscritto all'AIRE da 08/2015 Quindi mi sembra di capire che non si possa applicare il comma 1, bensi' il comma 2, corretto ? In tal caso - cosa devo fare per avviare la richiesta ? La ringrazio in anticipo Alberto

Luigi Rodella - 11/04/2018

Buonasera, si, per lei si applica il comma 2. Ipotizzando che lei acquisisca la residenza fiscale in Italia già nel 2018, potrà fruire dei benefici fiscali per il 2018 e per i 4 anni d'imposta successivi. Dovrà fare una richiesta da presentare al datore di lavoro, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Autocertificazione) La richiesta deve contenere: – le generalità (nome, cognome e data di nascita); – codice fiscale; – l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente); – la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione; – l’indicazione dell’attuale residenza in Italia; – l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione; – la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 2010, dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo) e dall’articolo 24-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi dell’articolo 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato). Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. Saluti. Luigi Rodella

Alessio - 09/04/2018

Sto per richiedere l'agevolazione dedicata ai cosiddetti impatriati . Sapreste dirmi se esiste una modulistica da compilare cui far riferimento o se è sufficiente presentare una domanda in carta libera al datore di lavoro per l'applicazione del beneficio? Grazie in anticipo Alessio

Luigi Rodella - 10/04/2018

Buonasera signor Alessio, la circolare 17/E del 23/5/2017 al punto 4.2.1 fornisce la bozza da presentare al datore di lavoro, che deve essere presentata ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (Autocertificazione) La richiesta deve contenere: - le generalità (nome, cognome e data di nascita); - codice fiscale; - l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente); - la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l’applicazione; - l’indicazione dell’attuale residenza in Italia; - l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione; - la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 2010, dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo) e dall’articolo 24-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi dell’articolo 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato). Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Shadi - 09/04/2018

Gent.mo Dott. Rodella, volevo sottoporle il mio caso. Sono stata residente da Dicembre 2012 ad Agosto 2014 a Dubai, ed iscritta AIRE. poi a da Settmbre 2014 ad Settembre 2016 sono stata residente in Olanda, sempre iscritta AIRE. In Olanda ho iniziato a lavorare per una societa' no-profit (ente culturale) patrocinato dalla comunita' europea. In Ottobre 2016 la mia societa' mi ha assegnato un incarico in Italia (responsabile rapporti con i ministeri della cultura), con contratto italiano . Quindi da Ottobre 2016 ho riportato la mia residenza in Italia. Sono Laureata (laurea estera - non europea) e volevo chiederle se posso rientrare nelle agevolazioni fiscali per lavoratori o Laureati impatriati dal 2017. In attesa di un suo gradito riscontro. Cordiali Saluti Shadi

Luigi Rodella - 10/04/2018

Buongiorno signora Shadi, l'articolo 16 comma 2 del D.Lgs 147/2015, prevede per i laureati che rientrano in Italia la possibilità di fruizione di particolari benefici fiscali (determinazione base imponibile fiscale al 50%). Lei chiarisce che ha una laurea estera - non europea. A questo proposito vorrei evidenziare che i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto l'interessato deve chiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare (Vedi circ. 17/E 2017 punt 1.2 e 3.2 della parte II). Se lei ha lavorato da settembre 2014 a settembre 2016, avrebbe perfezionato il requisito temporale (25 mesi) di lavoro all'estero. Tutto ciò premesso, dovrebbe avere diritto al beneficio fiscale dal periodo d'imposta nel quale diviene residente fiscale in Italia (2017) e per i 4 periodi successivi. Credo che già dal 1 gennaio 2017 (considerando il fatto che è stata assunta ad ottobre 2016) lei dovrebbe avere fruito del beneficio fiscale. Però lei non dice se il suo datore ha già applicato questo beneficio. Saluti. Luigi Rodella

Shadi - 12/04/2018

Gent.mo Dott. Rodella, la ringrazio per il chiarimento molto utile. il mio datore di lavoro e' rimasto sempre lo stesso dal 2014. Nel 2016 mi sono trasferita in italia ma il mio datore di lavore non e' cambiato, il ricevo il mio stipendio dall'Olanda (come dipendente). Nel 2016 il mio datore non ha applicato questa legge, in quanto essendo Olandese, non applica la legge italiana. vorrei precisare che ho inziato a lavorare in Olanda dal 01 Nov.2014 e ho ripreso la residenza italiana il 01 ottobre 2016. Nel periodo precedente il 2014 ho lavorato negli UAE dal 2000 al 2013 Come mi consiglia di procedere? Grazie ancora per il supporto. Cordiali Saluti. Shady

Damian - 04/04/2018

Buongiorno, Sono un lavoratore spagnolo con contrato a tempo indeterminato da ottobre 2016 in Italia, prima lavoravo in Spagna per un anno e precedentemente avevo studiato una laurea magistrale equivalente sempre la. Se non sbaglio la residenza fiscale la avevo richiesto in 2016 però non entra in vigore fino a gennaio 2017. Posso richiedere con carattere retroattivo di aderire al regime agevolato per impatriati per il 2017 e 4 anni successivi? Posso farlo in dichiarazione dei redditi di quest'anno o dovrei fare domanda al datore di lavoro? Mi trovo molto confuso sul fatto della applicazione o no nel mio caso e di come procedere in caso positivo. Grazie tante Cordiali saluti

Luigi Rodella - 06/04/2018

Buonasera. In data 29/3/2018 (risposta fornita al signor Roberto) avevo già avuto dei dubbi, per cui ritenevo importante sentire anche il parere dell'Agenzia delle Entrate; nello specifico rilevavo che la la prassi (circ. 17/E del 2017 punto 3.2) ribadisce: …..abbiano svolto continuativamente attività di lavoro….. fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi……… Lei oggi (2018) negli ultimi 19 mesi ha svolto attività di lavoro dipendente in Italia dove era residente. Indubbiamente se avesso fatto la richiesta nel 2016 credo ne avesse diritto; oggi potrebbe forse presentare una domanda “ora per allora” , chiedendo i benefici retroattivi. Però non saprei…… Saluti. Luigi Rodella

FEDERICA - 03/04/2018

Mi sono laureata a Mendrisio (Svizzera) nel giugno 2017, dove ho abitato dal 2011, senza trasferire la mia residenza anagrafica, che è rimasta in Italia. Nel settembre 2017 sono stata assunta a tempo indeterminato in uno studio di architettura di Basilea e, di conseguenza, ho preso la residenza da tale data in tale città e mi sono iscritta all'AIRE. Se dovessi rientrare in Italia, cancellandomi dall'AIRE e riprendendo la residenza in Italia, da quale anno lo potrei fare per usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 16 D. Lgs. 145/2015?

Luigi Rodella - 04/04/2018

Buongiorno, lei può beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nel periodo d'imposta in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir. L'agevolazione è prevista per l'anno in cui diventa residente in Italia ed i successivi quattro periodi d'imposta. Saluti. Luigi Rodella

Roberto - 28/03/2018

Gent.mo Dott. Rodella, approfitto della sua disponibilità per esporre il mio semplice caso. Laureato in Italia nel 2012, ho lavorato in UK dal 2013 a fine 2015, quindi più di due anni. Il 7 gennaio 2016 sono stato assunto in Italia da altro datore di lavoro. Sono ancora in tempo per chiedere le agevolazioni fiscali, almeno per le annualità 2017 - 2020? La ringrazio, Roberto

Roberto - 29/03/2018

Preciso che ho spostato la residenza fiscale in UK quando lavoravo li, mentre l'ho riportata in Italia non appena assunto nel gennaio 2016. Cordiali saluti. Roberto

Luigi Rodella - 01/04/2018

Buongiorno signor Roberto, io avrei qualche dubbio, per cui sarebbe opportuno che lei sentisse anche l'Agenzia delle Entrate. I miei dubbi nascono dal fatto che lei oggi 2018 richiede un beneficio essendo già da due anni residente fiscale in Italia ed operando in questi due anni (2016 - 2017) alle dipendenze di un datore di lavoro italiano. La prassi (circ. 17/E del 2017 punto 3.2) ribadisce: .....abbiano svolto continuativamente attività di lavoro..... fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi......... Lei oggi (2018) negli ultimi 24 mesi ha svolto attività di lavoro dipendente in Italia dove era residente. Indubbiamente se avesso fatto la richiesta nel 2016 credo ne avesse diritto; oggi potrebbe forse presentare una domanda "ora per allora" , chiedendo i benefici retroattivi. Però non saprei...... Saluti Luigi Rodella

Giancarlo - 28/03/2018

Gent.mo Dott. Rodella, volevo sottoporle il mio caso. Sono stato residente da gennaio 2006 a maggio 2013 negli emirati arabi uniti, ed iscritto AIRE (con tutta la famiglia). Da giugno 2014 ad Agosto 2016 residente in Olanda, sempre iscritto AIRE (con tutta la famiglia). in questi anni ho sempre lavorato come dipendente per societa' di Ingegneria ed Oil &amp; Gas come tecnico ad alta specializzazione (Quality specialist / ispettore / Expediter). In Settembre 2016 sono rientrato in Italia portando quindi la residenza In Gennaio 2017, ho avviato in Italia la mia attivita' come consulente per societa' di Ingegneria e Oil &amp; Gas. Su indicazione del mio commercialista ho aperto una S.a.s con mia moglie, io come socio accomandatario mentre mia moglie come socio accomandante. Sono iscritto al collegio dei periti, ma non esercito, avendo una S.a.s. Volevo quindi sapere se posso rientrare nelle agevolazioni fiscali (50%) a partire dal 2017. In attesa di un suo gradito riscontro. Cordiali Saluti Giancarlo

Luigi Rodella - 01/04/2018

Egregio signor Giancarlo, L'articolo 1 comma 150, lettera b) della legge di Bilancio 2017, ha inserito il comma 1 bis) all'articolo 16 del D.Lgs 147/2015, con il quale estende il beneficio ai lavoratori autonomi che trasferiscono la residenza fiscale dall'anno 2017. In base a quanto precisato, lei è residente fiscale in Italia dal 1/1/2017 e quindi ritengo ne abbia diritto dal 2017 e per i 4 anni successivi. Saluti. Luigi Rodella

Silvana - 14/05/2020

Salve, ho un serissimo dubbio e non trovo nessun genere di informazione chiara online. Spero possa aiutarmi! Non riesco a comprendere se sia necessario rientrare in Italia, gia' avendo un contratto di lavoro o almeno una proposta di assunzione? Le spiego - dopo 7 anni di lavoro in UK (regolare iscrizione AIRE e laureata) devo rientrare in Italia prossimo mese. Poi ho in programma di cercare immediatamente lavoro (ho avuto disguidi e non sono riuscitaa trovarne alcuno ancora). Supponendo io rientra in Italia prossimo mese senza lavoro, e ne trovi uno entro la fine del 2020, potrei rientrare nel perimetro del decreto per il rimpatrio cervelli? C'e' un limite di tempo tra quando rientro e quando trovo lavoro? Grazie mille!

Andrea - 27/03/2018

Buonasera dott Rodella. Le illustro brevemente il mio caso. Ho una laurea magistrale conseguita in Italia nel 2012. Sono stato residente e lavoratore in Italia fino al 2015. Da giugno 2015 a novembre 2017 sono stato residente e lavoratore dipendente all'estero (più di 24 mesi, prima Uk, poi Malta) - iscritto all'Aire a novembre 2015. Sono "controesodato", assunto come manager e residente in Italia, sempre da novembre 2017. Ho diritto a rientrare tra i rimpatriati ai sensi della D.Lgs. 147/2015 articolo 16 comma? Il periodo d'imposta per le detrazioni sarebbe 2017/2021, con detrazione del 50%? In tal caso la richiesta va fatta direttamente al datore di lavoro? Mi pare di capire che la detrazione e valida solo per redditi da lavoro dipendente e non da redditi da partecipazioni (quadro h modello unico) e rendite finanziarie. Dal suo utilissimo articolo propenderei per la risposta affermativa, ma da alcuni commenti sottostanti mi sono sorti dei dubbi. La ringrazio, Cordiali saluti

Luigi Rodella - 28/03/2018

Buongiorno, non mi è molto chiara la sua esposizione. Lei non può essere un "controesodato" (legge 238/2010) in quanto tale norma poteva essere applicata solamente nei confronti dei laureati rientrati in Italia entro il 31/12/2015. Parimenti non poteva essere assunto come manager (articolo 16 comma 1 del D.Lgs 147/2015) in quanto avrebbe dovuto avere 5 periodi d'imposta all'estero prima del rientro in Italia. Per cui, devo desumere che nei suoi confronti si è applicato il comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs. 147/2015 (rientro in Italia dei laureati). Tutto ciò premesso, lei non poteva diventare residente in Italia nel 2017, in quanto afferma di essere stato residente all'estero dal giugno 2015 a novembre 2017; da ciò ne deriva che il beneficio fiscale decorre dal periodo d'imposta in cui ha si acquisito la residenza fiscale in Italia (2018) e per 4 anni successivi (2018 - 2022). In merito all'agevolazione, riguarda il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; si calcola limitatamente al 50% dell'ammontare di tali redditi. I redditi agevolabili devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal Tuir per le singole categorie di reddito (art. 51 se derivanti da rapporto di lavoro dipendente, articolo 52 se si tratta di reddito assimilato al lavoro dipendente, articolo 54 se derivanti dall'esercizio di arte o professione e per i soggetti beneficiari della legge 238/2010, dall'articolo 55 se derivanti da attività di impresa). Mi pare che il suo caso si limiti all'articolo 51 del Tuir. Redditi da partecipazione e rendite finanziarie direi proprio di no. La richiesta deve essere fatta al datore di lavoro, in base alla falsariga contenuta nella circolare 17/E del 2017 (4.2.1). Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 23/03/2018

Buongiorno, Sono un cittadino ExtraUe ed ho preso la residenza in italia a gennaio di quest'anno, nonostante lavoro in Italia dal 2015. Ho terminato i studi all'estero ed ho anche lavorato per 2 anni all'estero, dopo di che mi son trasferito in italia dove ho fatto 2 anni di lavoro dipendete con un contratto determinato di 1+1 e da ottobre 2017 con contratto indeterminato. (lavoro come revisore contabile) Secondo lei posso si può applicare l'agevolazione fiscale. La ringrazio.

Luigi Rodella - 26/03/2018

Buonasera, Se lei è cittadino di una Stato Extra UE, privo di accordo con l'Italia contro le doppie imposizioni, o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, LEI NON HA DIRITTO AI BENEFICI FISCALI. (In merito all'individuazione dei Paesi credo si debba fare riferimento all'elenco posto in calce all'articolo 2 del Tuir). Tutto ciò premesso, qualora venisse meno questo elemento ostativo, lei potrà beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall’articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, se: – E’ laureato. – Ha svolto continuativamente attività di lavoro all'estero negli ultimi 24 mesi. (Forse le manca anche questo requisito) – Si impegna a rimanere in Italia per 2 anni. Il beneficio verrà fruito dal periodo d’imposta in cui prenderà la residenza fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Alessandro Andolina - 22/03/2018

Gentile Dr. Rondella, Nel 2015 mi sono trasferito dall'Italia a Singapore dove lavoro dal settembre dello atesso anno. Ora sto pianificando di rientrare in Italia durante il 2018. Sono in possesso di una Laurea, mi chiedo se potrò usufruire degli sgradi fiscali. Grazie mille

Luigi Rodella - 22/03/2018

Buongiorno, lei potrà beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall’articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, se: – E’ laureato. – Ha svolto continuativamente attività di lavoro all’estero per almeno 24 mesi. – Si impegna a rimanere in Italia per 2 anni. Il beneficio verrà fruito dal periodo d’imposta in cui prenderà la residenza fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Paola - 21/03/2018

Buongiorno Dr. Rondella, Sono appena rientrata in Italia dopo quasi 4 anni in Irlanda. Ho lavorato lì quasi ininterrottamente per tutto il periodo e sono iscritta all'AIRE da febbraio 2016. Preciso che sono in possesso di una laurea magistrale e lavoro nell'ambito della consulenza farmaceutica. Non ho ancora cambiato residenza solo per mancanza di tempo ma ho iniziato il nuovo lavoro in Italia questa settimana. Crede che potrei usufruire degli sgravi fiscali? ho chiesto al mio datore di lavoro ma vorrei anche reperire io delle informazioni. Grazie mille in anticipo, Paola

Luigi Rodella - 22/03/2018

Buongiorno, lei potrà beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, se: - E' laureata. - Ha svolto continuativamente attività di lavoro all'estero per almeno 24 mesi. - Si impegna a rimanere in Italia per 2 anni. Il beneficio verrà fruito dal periodo d'imposta in cui prenderà la residenza fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Nicola - 20/03/2018

Gentilissimo Dr Rondella Innanzitutto grazie mille per il suo articolo e per la sua disponibilità. le illustro il mio caso. Sono laureato in Italia e mi sono trasferito per lavoro in Svizzera nel Settembre 2014. Da Settembre 2014 sono regolarmente iscritto al AIRE. Ho la possibilita' di rientrare in Italia a Maggio 2018 con regolare contratto di lavoro, spostando conseguentemente le mia residenza dalla Svizzera in Italia nuovamente. In Svizzera, riassumendo, sono stato lavoratore e residente per parte del 2014 (da settembre a dicembre), tutto il 2015, tutto il 2016 e tutto il 2017, e ovviamente per parte del 2018 (da Gennaio a Maggio). Secondo il suo parere potrei beneficiare delle agevolazioni fiscali? Grazie in anticipo per la sua risposta Cordiali saluti Nicola

Luigi Rodella - 20/03/2018

Buonasera, io credo ne abbia diritto; infatti la normativa prevede che i destinatari del beneficio fiscale previsto dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015: "siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente,....... fuori dall'Italia nei 24 mesi o più....." Quindi probabilmente già dal presente anno potrà fruire dei benefici. Saluti. Luigi Rodella

Stefano - 17/03/2018

Gentile Rag. Rodella, Innanzitutto grazie mille per il suo articolo e per la sua disponibilità. Per non disturbarla ho controllato tutti i commenti precedenti ma non ho trovato nessuna situazione analoga alla mia. Ho 25 anni, ho conseguito una laurea triennale in Italia (senza mai aver lavorato prima e vivendo sempre con i miei genitori) ed ho appena terminato un master di un'università francese con diversi campus in Europa. Negli ultimi due anni ho vissuto e studiato continuativamente all'estero in Inghilterra, Spagna e Francia, svolgendo inoltre uno stage in Inghilterra nell'estate del 2017, senza mai essermi iscritto all' Aire. Il titolo del master sarà comunque formalmente riconosciuto presso un'università francese. Adesso, terminato il master, sto valutando se rientrare in Italia o meno per lavoro e mi chiedevo se potessi usufruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge. Grazie mille in anticipo per la disponibilità. Un saluto, Stefano

Luigi Rodella - 19/03/2018

Buongiorno, in merito ai requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, ho già in precedenza espresso la mia perplessità in almeno due risposte (Marco 22 febbraio e Andrea 16 febbraio). Oltre a quanto già detto, vorrei ulteriormente considerare che il D.M. 26/5/2016 ritiene che i destinatari delle agevolazioni sono: "a) i cittadini dell'E.U. in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente una attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzzaizone post lauream". In merito all'ambito temporale, la prassi ha sempre chiarito che quando ci si riferisce a 24 mesi non si deve fare riferimento al concetto di anno fiscale ma ad un periodo anche a cavaliere di due anni civili. Inoltre, la circolare 17/E _ 2017, al punto 3.2 (parte II) precisa che "il comma 2 dell'articolo 16 per quanto riguarda...... il periodo di permanenza all'estero ...... si pone in continuità con la legge 238/2010.....". In merito al presupposto di "porsi in continuità" la precedente circolare 14/E del 2012 (che disciplinava appunto la legge 238/2010), aveva chirito che l'iscrizione all'Aire non fosse speficatamente indispensabile qualora il soggetto potesse dimostrare l'effettivo periodo di studio svolto all'estero. Conclude evidenziando: "Pertanto la condizione dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all'estero, non si sono mai iscritti all'Aire". E' importante che trasferiscano il domicilio (inteso quello definito nell'articolo 43 del c.c.). Per queste ragioni, a titolo strettamente personale, direi che lei ne abbia diritto, pur non essendosi mai iscritto all'Aire. Credo però sia importante provare la continuità del periodo formativo svolto all'estero (24 mesi continuativi). Consiglio in ogni caso di acquisire un parere da parte delle Istituzioni competenti. Saluti. Luigi Rodella

Simone - 16/03/2018

Buongiorno Avvocato, avrei bisogno di un supporto per una situazione non chiarissima. Mia moglie ha lavorato per svariati anni a Vienna (assunta da banca locale) e nel settembre del 2015 la stessa l’ha mandata in Italia come Expat. Ora, la banca Italiana l’ha (ri)assunta a Milano, e mi chiedevo se potesse usufruire delle agevolazioni fiscali ex art 16. Da neofita, compilando il modulo delle Risorse Umane, la situazione è a mio avviso un po’ dubbiosa in quanto, per le due fattispecie: • A) Effettivamente lei è stata residente in Italia negli ultimi 2 anni ma appunto era assunta da società straniera. ALTERNATIVAMENTE • B) È in possesso di laurea, ma ha svolto negli ultimi 24 mesi lavoro dipendente in' Italia, seppur mandata da azienda straniera. Grazie mille per il prezioso aiuto per capire quale delle due fattispiecie riguarda. Simone

Luigi Rodella - 17/03/2018

Buongiorno, io concordo con i suoi dubbi. La normativa che riguarda il rimpatrio dei laureati, oggi è disciplinata dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015. Un requisito essenziale per poter fruire del beneficio è: "...... in possesso di laurea hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente..... fuori dall'Italia, negli ultimi 24 mesi....." Nel nostro caso sua moglie negli ultimi 24 mesi era residente in Italia e lavorava in Italia, seppur dipendente da un datore di lavoro straniero. Saluti. Luigi Rodella

Simone - 19/03/2018

Grazie per la cortese e pronta risposta. Esattamente, non so proprio che fare...

Luigi Rodella - 19/03/2018

Buongiorno, concordo con i suoi dubbi. La normativa che riguarda il rimpatrio dei laureati, oggi è disciplinata dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015. Un requisito essenziale per poter fruire del beneficio è: "...... in possesso di laurea hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente..... fuori dall'Italia, negli ultimi 24 mesi....." Nel nostro caso sua moglie negli ultimi 24 mesi era residente in Italia e lavorava in Italia, seppur dipendente da un datore di lavoro straniero. Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 16/03/2018

Buongiorno, innanzitutto tantissimi complimenti per il suo blog. Le chiedo gentilmente un chiarimento riguardo la mia situazione. Sono laureato, vivo e lavoro in Germania da Dicembre 2011 e sono registrato all'AIRE da Marzo 2013. A partire da Giugno 2018 mi trasferiro´in Italia e pur rimanendo all' interno della stessa multinazionale verro' assunto dalla filiale italiana. Nei primi mesi subito dopo il trasferimento, l'azienda mi offrira´ un soggiorno pagato presso un residence (immagino sia difficile far risultare la propria residenza presso un residence). - Quale e´la procedura (domanda da compilare) per aderire alle condizioni di regime agevolato rivolte agli "impatriati"? - Mi pare di aver capito che il cambio di residenza debba essere fatto entro i primi tre mesi dalla stipula del nuovo contratto in Italia. Supponiamo che il cambio di residenza avvenga alla scadenza dei suddeti mesi, nelle prime tre buste paga non si godrebbe dei benefici fiscali? Grazie e cordiali saluti, Francesco

Luigi Rodella - 16/03/2018

Buongiorno, la ringrazio per i complimenti. Immagino che lei rientri in Italia in base alla normativa contenuta nell'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015 (Manager in possesso di elevata qualificazione e/o specializzazione). In questa ipotesi sono richiesti alcuni requisiti: - Non essere stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti l'impatrio (Requisiti da lei perfezionato). - Assumere la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 comma 2 del Tuir. La residenza fiscale deve essere stabile, per cui credo difficile iscriversi in un ufficio anagrafico di un comune italiano con domicilio in un residence. - Essere assunto da impresa italiana anche appartenente al Gruppo presso il quale operava. In tale ipotesi è ammesso anche il distacco infragruppo. (Requisito da lei realizzato). - Impegnarsi a rimanere in Italia per almeno due periodi d'imposta. Per essere assunto deve presentare richiesta resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, contenente tutti gli elementi previsti da questa normativa. In sintesi, la bozza è contenuta nella prassi di riferimento. Il requisito temporale dei tre mesi da lei ricordato, non riguarda questa ipotesi, bensì la precedente legge 238/2010. Nel nostro caso invece, lei beneficia dell'agevolazione fiscale dal periodo d'imposta in cui diviene residente fiscale in Italia; potrebbe, forse, utilizzare il beneficio dal 2018. La rimanderei alla lettura del mio testo, per avere un visione più ampia della complessa tematica. Saluti. Luigi Rodella

Mario - 14/03/2018

Buongiorno, Potrebbe cortesemente chiarire se le agevolazioni discusse nell'articolo sono applicabili anche a chi rientra in Italia nel 2018? Sono laureato, residente in UK dal 2014 (iscritto AIRE) e lavoratorr dipendente in UK. Avrei la possibilità di rientrare spostando la residenza in Italia ma leggo informazioni contrastanti: per esempio, con il provvedimento del 31 marzo 2017, n. 64188, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori impatriati possono optare per il regime fiscale agevolativo fino al 2 maggio 2017, in modo irrevocabile. Significa che oltre il 2/5/17 non è più possibile richiedere queste agevolazioni? Grazie Cordiali saluti Mario

Luigi Rodella - 14/03/2018

Buonasera, l'opzione poteva essere esercitata entro il 2/5/2017 nei confronti di quei lavoratori CONTROESODATI rientrati in Italia sino al 31/12/2015, in base alla legge 238/2010. Veniva offerta la possibilità di utilizzare la normativa prevista dall'articolo dall'articolo 16 comma 4 del D.Lgs. n. 147/2015, che consisteva di fruire dei benefici quinquennali in luogo del trattamento previsto dalla legge 238/2010 scadente il 31/12/2017. (Ovviamente si doveva conguagliare quanto già percepito in precedenza, con le nuove misure). Sicuramente dal 1/1/2018 non è più possibile utilizzare la vecchia normativa sui CONTROESODATI. Le misure attualmetnte in vigore, ormai a regime sono: • RIENTRO DEI RICERCATORI E DOCENTI (art. 44 D.L. 78/2010) • IMPATRIATI (comma 1 e 2 dell'articolo 16 D.Lgs. 147/20105) Questo in estrema sintesi; la rimanderei al mio testo sicuramente più esaustivo. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 13/03/2018

Buonasera, Lei rientrererbbe in Italia in base al comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. Se nel 2018 acquisisce la residenza fiscale in Italia, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali già da quest'anno. Decade dal beneficio se sposta la residenza prima dei due anni dal rientro. Saluti. Luigi Rodella

Enrico - 13/03/2018

Gentile Dott. Rodella, Avrei bisogno, se possibile, di un suo chiarimento. Il 1/03/2016 sono stato espatriato per due anni in UK per conto di una societa' italiana. Ho cambiato la residenza fiscale e mi sono iscritto all'AIRE. Il 28/02/2018 sono rientrato in Italia e debitamente informato AIRE e mio comune di residenza. Tra due anni e e 2 mesi (Maggio 2020) molto probabilmente verro' nuovamente espatriato per altri due anni sempre in EU. Posso aderire a questa agevolazione fiscale (immagino che avra' validita' sulla dichiarazione dei redditi 2019)? Infatti, da quello che ho capito rientrerei come cervello in fuga e starei almeno due anni fisicamente e fiscalmente in Italia. Grazie

Marco Verdolin - 12/03/2018

Buongiorno dott. Rodella, Sono un dirigente della sede Messicana di una azienda italiana, espatriato, iscritto al AIRE dal 2004. Sono in procinto di rientrare in Italia e vorrei sapere se potro' usufruire delle agevolazioni d'imposta del 50% previste dalla legge e per quanti anni. Un saluto. Grazie.

Luigi Rodella - 13/03/2018

Buonasera, io credo che lei possa usufruire delle agevolazioni previste per gli "impatriati". Il beneficio decorre dal periodo d'imposta nel quale si diventa residenti fiscali in Italia, nonché per i quattro periodi successivi. Saluti. Luigi Rodella

Giuseppe Fortuna - 11/03/2018

Buonasera Dopo 10 anni di lavoro in Italia sono venuto a lavorare in Spagna nel 2007. Nell'ipotesi di rientrare in Italia quest'anno o all'inizio del 2019, avrei diritto alle agevolazioni fiscali? in che misura percentuale? Grazie

Luigi Rodella - 12/03/2018

Buonasera, la sua richiesta è abbastanza generica: per cui cerco di risponderle facendo alcune ipotesi. 1. Ipotizzo che lei dal 2007 sia residente fiscale in Spagna. 2. Ipotizzo inoltre che decida di rientrare in Italia in base al comma 1 dell'articolo 16 Dlgs 147/2015 (maestranze con ruoli manageriali/qualificate/specializzate). In base a tali premesse, se acquisisce la residenza fiscale in Italia dall'anno 2018 e viene assunto con una qualifica prevista dalla legge, già dal presente anno può fruire dell'agevolazione fiscale che consiste in una riduzione del 50% delle imposte dovute in Italia. La durata del beneficio decorre dall'anno in cui diventa residente fiscale in Italia (2018) e per i quattro periodi d'imposta successivi (2019 - 2020 - 2021 - 2022). Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 11/03/2018

Buonasera, se si applica nei suoi confronti l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs 147/2015, vengono richiesti 5 anni di residenza fiscale all'estero. Lei questo requisito lo perfeziona il 1/1/2019. (periodo di riferimento 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018). Mentre potrebbe optare per l'applicazione del comma 2 del citato decreto che disciplina l'impatrio dei laureati. Qui i requisiti ante rimpatrio, di lavoro svolto all'estero sono 24 mesi. Potrebbe fruire dei benefici fiscali, dal momento in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Saluti. Luigi Rodella

Emiliano - 13/03/2018

Dott. Rodella, Grazie per la sua cortese risposta. L'importo del beneficio e' lo stesso? Cordialmente, Emiliano

Luigi Rodella - 13/03/2018

Buonasera, si il beneficio fiscale è identico. Saluti. l.r.

Emiliano - 20/07/2018

Dott. Rodella, Buongiorno. Fine Marzo mi son trasferito in Italia e sono stato assunto per soli 4 giorni, poi licenziato per mancato superamento del period di prova. Ad Aprile ho trovato un secondo lavoro fino a due settimane fa, e poi di nuovo licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Sono ormai completamente deluso dal mercato del lavoro in Italia e sto pensando seriamente di tornare all'Estero. Ovviamente tale decisione deve essere ponderata per le conseguenze dell'aver usufruito dei benefici fiscali articolo 16 comma 2 del D.Lgs 147/2015. Vorrei chiederle: 1. Il mio nuovo datore di lavoro sara' all'estero (probabilmente UK) con ampi periodi di lavoro in Italia. Contratto UK, residenza di fatto UK (la mia famiglia sara' li basata). Il decreto legge parla di mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni. Residenza fiscale o effettiva? Potrei mantenere le due residenze? 2. In caso di mancata conseguimento dei due anni in Italia, si parla di A. comunicazione immediata (ma a chi?) B. Restituzione del beneficio C. pagamento penale D. ed interessi. Come quantificare tutto cio? Agiungo che la mancanza di lavoro e' stata dovuta dal datore di lavoro e non mia. Ho lavorato in Italia meno di 3 mesi in totale. La ringrazio per la Sua cortese attenzione. Cordialmente.

LUIGI RODELLA - 21/07/2018

Buonasera, La prassi precisa "Il beneficiario decade, quindi, dall'agevolazione se trasferisce la propria residenza fuori dall'Italia prima che siano trascorsi due anni dal suo trasferimento nel territorio dello Stato". Per residenza si intenda residenza fiscale, come successivamente spiegato con un esempio nella citata circolare 17/E - 2017. La prassi evidenzia inoltre "In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle sanzioni ed interessi". Io credo che l'interessato possa regolarizzare la sua posizione prima dell'accertamento. In merito al fatto di chi quantifichi il beneficio fruito, le rammento che i due datori di lavoro presso i quali lei ha lavorato, entro dodici giorni dalla cessazione avvenuta nel 2018, le devono fornire la CU (Certificazione Unica), relativa agli emolumenti erogati; in questo documento si evidenzia l'imponibile soggetto e l'imponibile esente. Se l'accertamento avviene d'uffico sarà l'Uffico a determinare l'importo da restituire maggiorato di sanzioni e interessi; qualora dovesse farlo lei spontaneamente dovrebbe farsi i conteggi delle imposte + sanzioni + interessi. Saluti. Luigi Rodella

Emiliano - 11/03/2018

Salve, Sono residente all'estero dal 2010, quando mi sono sicritto per un master MBA. Laureato nel 2014. Iscrizione all'AIRE ufficializzata il 30 giugno 2014. Lavoro come Manager Director di una societa' estera dal 2012 all'estero, nello stesso paese. Mi e' stato offerto un lavoro dipendente in Italia, da azienda italiana, da cominciare immediatamente. Posso usufruire dei benefici? Grazie.

Lorenzo - 11/03/2018

Gentile Rag. Rodella, Grazie per l'interessante spunto di riflessione. È da tempo che cerco delucidazioni sulla mia situazione e sarebbe ottimo avere la sua opinione: - A luglio 2015 ho conseguito la laurea triennale in Italia - A settembre 2015 mi sono trasferito in Spagna per un Master - A Settembre 2016 mi sono trasferito in UK per lavoro, dove sono attualmente residente (con iscrizione AIRE da subito) Stavo valutando se rientrare in Italia, qualora avessi accesso ai benefici fiscali del programma da Lei menzionato. Secondo la Sua esperienza, avrei tutti i requisiti necessari? In caso, da quando potrei usufruire dei benefici? Pensavo che il programma fosse limitato alle persone rientrate in Italia entro i primi mesi del 2017. Grazie in anticipo della disponibilità Lorenzo

Luigi Rodella - 11/03/2018

Buonasera, credo che lei abbia diritto all'agevolazione riconosciuta agli impatriati in base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015. Il fatto di aver svolto nei 24 mesi precedenti attività di studio e di lavoro, non osta con i requisiti previsti dalla norma; infatti la circolare 17/E del 2017, al punto 3.2 della parte II, precisa: "Attività di lavoro o di studio all’estero. Il requisito sub b), richiede di aver svolto fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più una attività di lavoro post laurea o di studio in analogia a quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010. Tornano applicabili, pertanto, i chiarimenti resi con la circolare n. 14 del 2012 i quali, per individuare il periodo minimo necessario di permanenza all’estero, richiamano il concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo. Ad esempio, un soggetto che ha svolto all’estero l’attività di lavoro dal 20 gennaio 2015 integra alla data del 19 gennaio 2017 il biennio richiesto come periodo minimo dalla legge. Il requisito dello svolgimento dell’attività di lavoro o studio all’estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all’attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Infine, relativamente all’attività di studio, tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici." Saluti. Luigi Rodella

Marco - 10/03/2018

Buongiorno dott. Rodella, le espongo il mio caso di lavoratore dipendente, mai iscritto AIRE ma lavoratore in Germania. Per diversi motivi, facevo doppia dichiarazione con credito d'imposta. - Trasferimento in Germania: maggio 2014 (dichiarazione quota parte in Germania a fine 2014) - Trasferimento in Italia: maggio 2018 (dichiarazione quota parte in Germania prevista a fine 2018) Per contare i periodi d'imposta, conto i 5 anni (2014-15-16-17-18) considerando le quote parte degli anni 2014 e 2018? Posso dunque rientrare nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 per i 5 anni d'imposta o, in alternativa, è applicabile l’articolo 16 del D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015 per i due anni d'imposta all'estero (SE ANCORA IN VIGORE, e non sostituito dalla circolare del 2017)? La ringrazio infinitamente per i chiarimenti preziosi. Saluti Marco

Luigi Rodella - 11/03/2018

Buonasera, cerco di interpretare il suo quesito. Lei vorrebbe rientrare in Italia in base all'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, e non sa se optare per il comma 1 (Manager/Specializzati/Qualificati) ovvero per il comma 2 (Laureati). Presumo inoltre che lei sia laureato. Sulla base di tali premesse, io credo che non sia possibile optare per il comma 1, per due evidenti motivi. 1. Lei è sempre stato residente fiscale in Italia in quanto non si è mai iscritto all'Aire (tant'è che in tutti questi anni si è applicato nei suoi confronti l'articolo 51 comma 8 bis del Tuir che prevede la tassazione concorrente con credito d'imposta, in quanto lei era residente fiscale in Italia), mentre la norma in questione, come chiarito dalla circolare 17/E del 2017 - parte II - punto 3.3, prevede che il soggetto non deve essere stato residente fiscale in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti il rimpatrio. 2. Lei avrebbe solamente 4 periodi d'imposta all'estero (2014-2015-2016-2017). Mentre potrebbe probabilmente optare per l'applicazione del comma 2 del citato D.Lgs. 147/2015. In questa ipotesi si richiede di essere stati residenti all'estero per 24 mesi o più. In questa ipotesi si fa riferimento a 24 mesi e non ad anno fiscale (questo in linea con la disciplina contenuta nella legger 238/2010 (CONTRO-ESODATI). Il comma 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, dispone che le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir. Forse questo di fatto avviene già nel 2018. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 12/03/2018

Chiarissimo, grazie per la cortese risposta. Dato che usufruirei del comma 2 (laureati) dal mio rientro quest'anno: - quanto sarebbe il beneficio? 50% nel 2018 o si parte comunque dal 30% il primo anno che si aderisce per poi passare al 50%? - per quanti anni ne posso fruire? 5 anni o solo fino al 2020 (se non viene promulgata una nuova direttiva in merito)? grazie ancora per il suo preziosissimo forum e l'aiuto a chiarire i molti dubbi degli expat. saluti

Luigi Rodella - 12/03/2018

Il beneficio fiscale è del 50% e viene determinato dall'anno in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia più altri quattro periodi d'imposta. L'articolo 16 del D.Lgs. 14/9/2015 n. 147 è una norma strutturale e non transitoria. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 04/01/2019

Buongiorno dott. Rodella, torno su questo suo commento per un chiarimento. Come mi suggeriva sopra, intenderei optare per il comma 2 del citato D.Lgs. 147/2015. L'unico dubbio riguarda la mancata iscrizione AIRE. Posso usufruirne comunque se sono in grado di dimostrare residenza tedesca, registrazione nel comune con domicilio fiscale, codice fiscale tedesco, contratto di affitto e bollette varie? Riesce gentilmente a darmi un'ulteriore conferma? grazie ancora per il prezioso supporto a tutti noi. cordiali saluti Marco

Neter Pestl - 09/03/2018

Buongiorno, Essendo emigrato all'estero 5 anni fa (1 anno di studi + 4 lavorativi, iscritto AIRE da giugno 2014)da quanto letto sopra, dovrei rientrare sia in base all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015 (rientro dei laureati, precedentemente disciplinato dalla legge 238/2010) sia in base dello stesso decreto, ma, comma 1 (ruoli direttivi o di elevata qualificazione/specializzazione). Come dovrei comportarmi in questo caso? Quale decreto si applicherà alla mia situazione? Grazie per la Sua disponibilità, Np

Luigi Rodella - 09/03/2018

Buongiorno, Il comma 1 del decreto al quale lei si riferisce, prevede che il soggetto sia stato residente fiscale all'estero per cinque periodi d'imposta precedenti l'impatrio; nella sua specifica ipotesi, non essendo più residente fiscale in Italia dal giugno 2014, lei perfezionerebbe questo requisito nel secondo semestre del 2018, beneficiando degli sgravi dal 1 gennaio 2019. Nella ipotesi in cui lei dovesse utilizzare la norma agevolativa sull'impatrio dei laureati (comma 2 - art. 16 D.Lgs. 147/2015) e acquisisse la residenza in Italia nel primo semestre del 2018 (Cancellarsi AIRE, iscriversi anagrafe italiana, ecc.), ed ovviamente lavorasse in Italia; in questo modo otterrebbe subito i benefici fiscali, senza attendere il prossimo anno. Come vede, pur possedendo sia il requisito di "laureato" che di "impatriato ruoli direttivi" di cui ai commi 1 e 2 del decreto sopra citato, esistono comunque altri fattori discriminanti che contraddistinguono le due ipotesi: il periodo di tempo trascorso all'estero precedente il rientro, è proprio un fattore selettivo. Saluti. Luigi Rodella

Guglielmo - 08/03/2018

Buongiorno rag. Rodella, approfitto della sua disponibilita' per avere la sua opinione riguardo la mia situazione. in sintesi: - mi trovo all'estero (Canada) da Agosto 2017 dove lavoro come ricercatore presso una universita' - Iscritto all'AIRE con decorrenza 21 Dicembre 2017 - Paghero' le tasse per il 2017 sia in Italia (fino a luglio, il mio reddito in Italia pero' e' esente IRPEF essendo un assegno di ricerca e non presento dichiarazione dei redditi) che in Canada (da agosto a dicembre). 2018 solo Canada avrei la possibilita' di rientrare nel 2019 come ricercatore in una universita' italiana La mia domande sono: - Posso usufruire delle agevolazioni per ricercatori/docenti (grazie al articolo 1 comma 149, legge n. 232 del 11/12/2016)? - Quale data fa fede per il conteggio dei 2 anni di permanenza al'estero? il mio contratto di lavoro, visto, biglietti aerei e contratto di affitto recano tutti data 1 Agosto. L'iscrizione all'AIRE e' pero' successiva - Se venissi assunto a partire da Settembre 2019 mi spetterebbero le agevolazioni fiscali per 2019, 2020, 2021 e 2022, corretto? Grazie in anticipo del suo Parere

Luigi Rodella - 10/03/2018

Buonasera, io credo che nel suo caso specifico il requisito dei due anni di ricerca svolti all’estero decorra dal 1 agosto 2017 e termini il 31 luglio 2019. Le rammento che la circolare 17/E del 2017 nella parte II al punto 1.1 precisa che “Il periodo di due anni, in considerazione della generalità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base della residenza fiscale”. In base di questa indicazione possiamo desumere che non viene richiesto il requisito di due anni di residenza fiscale, ma due anni continuativi (24 mesi) di attività ricerca o docenza; e questo requisito lei lo avrebbe perfezionato. La norma prevede inoltre che il soggetto deve acquisire la residenza fiscale in Italia, e questa precisazione ci induce a considerare il fatto che in precedenza il soggetto fosse residente fiscale all’estero (senza peraltro indicarne l’ambito temporale). Anche questo aspetto credo lei lo abbia rispettato non essendo più residente fiscale in Italia per tutto il 2018 e credo anche per il 2019 in quanto è obbligato a terminare il biennio di ricercatore che si concluderà appunto nel secondo semestre del 2019. Ipotizzerei che lei da settembre 2019 si ritrasferisca in Italia (trasferisce la famiglia, si cancella dall’AIRE, si iscrive anagrafe comune italiano, ecc.); tutte queste operazioni, essendo svolte alla fine dell’anno, le consentono di essere residente fiscale in Italia dal 2020. Concludendo: se lei venisse assunto a settembre del 2019; l’articolo 44 della L. 122 del 30/7/2010 prevede che il beneficio si deve applicare nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, per cui il periodo che ci riguarda è: 2020 – 2021 – 2022 – 2023. Mentre il beneficio non si può applicare per il 2019 in quanto lei per la maggior parte del periodo d’imposta non era residente, in base a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del Tuir. Vorrei inoltre osservare che lei nel 2019 non può lavorare in Italia in quanto verrebbe meno il biennio di ricerca, estera, requisito richiesto appunto dalla norma. Saluti. Luigi Rodella

Matteo - 08/03/2018

Rag. Rodella, Ho letto tutte le sue risposte pretendenti e penso che questa domanda sia più semplice ma non fatta in precedenza. Dovrei essere in linea con i requisiti: 6 anni all’estero ed iscritto Aire. Dovrei rientrare in Italia ad Agosto. Posso chiedere le agevolazioni a partire dal 2018 oppure dal 2019? Se trasferisco residenza a Giugno ma nuovo contratto parte da Agosto, potrei fare application nel 2018? La ringrazio anticipatamente per eventuale risposta

Luigi Rodella - 08/03/2018

Buongiorno, Ritengo lei voglia rientrare in Italia in base all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015; ciò premesso, il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo i imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale qui in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Tuir, e per i quattro periodi successivi. Nel suo caso specifico, se lei si trasferisce ad agosto del 2018 questo requisito si può perfezionare dal 1/1/2019, per cui fruirà dell'agevolazione nel 2019 (anno in cui ha acquisito la residenza fiscale in Italia), nonché per i 4 anni successivi: 2020 - 2021 - 2022 - 2023. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Simon - 06/03/2018

Gentile Rag. Rodella, Nel 2013 mi sono trasferito in Scozia per un Master, dove ho conseguito la laurea. Dopo la laurea mi sono trasferito direttamente in Svizzera (senza tornare in Italia) dove dal 2014 ad oggi risiedo e lavoro (iscritto all'AIRE dal 2014). A giugno 2018 tornerò in Italia avendo ottenuto un lavoro dipendente a tempo indeterminato. Vorrei chiederLe se secondo quanto elencato sopra, possa beneficiare dell’agevolazione fiscale per gli “Impatriati”? La ringrazio in anticipo per la cortese disponibilità. Saluti, SR

Luigi Rodella - 06/03/2018

Buonasera, forse lei intende rientrare in base all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 147/2015 (rientro dei laureati, precedentemente disciplinato dalla legge 238/2010). In questo caso avrebbe perfezionato tutti i requisiti richiesti: - essere laureato - avere svolto attività di lavoro o di studio all'estero per 24 mesi - trasferire la residenza fiscale in Italia - impegnarsi a rimanere in Italia per due anni. Qualora decidesse di utilizzare la normativa sugli impatriati, contenuta nell'articolo 16 comma 1 del citato decreto (ruoli direttivi o di elevata qualificazione/specializzazione) devo rilevare che la norma prevede "non essere stato residente nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento". La prassi (circolare 17/E - 2017 punto 3.3 parte II), precisa che "......il requisito richiede che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento, risulta soddisfatto se non si realizza nessuna delle condizioni previste dall'articolo 2 del Tuir". In base a questa precisazione si richiede che per il periodo precedente (5 anni), il soggetto non sia stato residente fiscale in Italia. Quindi se lei si è iscritto all'AIRE nel primo semestre del 2014, dal 2019 può fruire del beneficio, mentre invece se si è iscritto nel secondo semestre 2014, potrà fruire del beneficio solamente dall'anno 2020. Saluti. Luigi Rodella

Simon - 07/03/2018

La ringrazio per la Sua molto utile risposta. Ultima domanda: nel mio caso, la durata del beneficio rimangono i 5 anni giusto? La ringrazio per l’utilissimo supporto, Simon

Luigi Rodella - 07/03/2018

Buongiorno, il beneficio compete dall'anno in cui si è acquisita la residenza fiscale in Italia, più i successivi 4 anni. Saluti. l.r.

Lisa - 05/03/2018

Gentile dott. Rodella, le espongo il più brevemente possibile la mia situazione. -Sono in possesso di laurea magistrale (conseguita in Italia nel 2014) -Ho lavorato come dipendente in Germania per tre anni (2014-2017) -Da febbraio 2015 ad agosto 2017 sono stata iscritta all´A.I.R.E. -Ad agosto 2017 sono rientrata in Italia e vi ho spostato la residenza fiscale. -Da ottobre 2017 lavoro come dipendente tramite telelavoro per un´azienda tedesca, che mi paga i contributi in italia (attraverso un rappresentante previdenziale italiano, l'azienda è stata quindi registrata presso l'Agenzia delle Entrate, ma non ha sede fisica in Italia), e tramite dichiarazione dei redditi dovrò provvedere a pagare la totalità delle mie tasse in Italia. Da quello che ho capito dovrei reintrare senza problemi nella categoria "Lavoratori impatriati in possesso di laurea (ex art. 2 L. 238/2010)" - poichè nel D.Lgs. 147/2015 all' Art.16 comma 2, si rimanda alla legge 238 per l'individuazione dei beneficiari. L'unico mio dubbio sta nel fatto che l'azienda per cui lavoro non ha sede fisica in Italia, ma leggendo e informandomi il più possibile, credo la questione della sede dell'azienda si applichi soltanto alla categoria "di lavoratori [che] rivestono ruoli direttivi", me lo conferma? Crede che nel mio caso io possa rientrare nelle agevolazioni? E se così fosse, devo giá attivarmi per farne richiesta? La ringrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione, Cordiali saluti, Lisa

Luigi Rodella - 05/03/2018

Buonasera, è un aspetto particolare; le fornisco la mia opinione personale. Esaminando la possibilità di applicare le disposizioni generali contenute nella legge 238/2010, ritengo che la norma originaria si riferisse all'assunzione in Italia di lavoratori in precedenza residenti all'estero. Non veniva fatta menzione se il datore fosse straniero ovvero italiano. Non consentiva però la possibilità di fruire dell'agevolazione a quei lavoratori dipendenti da azienda straniera distaccati in Italia. La circolare 14/E del 2012 (par. 1.6) precisava inoltre: "il beneficio fiscale non compete qualora il soggetto presti la propria attività all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e, in forza di tale rapporto, "rientri" nel territorio dello Stato, continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro". Tutto ciò premesso, io credo che il suo caso sia diverso in quanto lei non ha mai lavorato all'estero e successivamente distaccata in Italia: lei è stata assunta da azienda straniera per operare ex novo in Italia; quindi c'è una notevole diversità, tant'è che la ditta straniera si è iscritta all'Inps in Italia ed ha versato i contributi. Se fosse stata distaccata avrebbe mantenuta la sua posizione previdenziale in Germania. Esaminando anche la circolare 17/E del 2017, nella parte II punto 3.2 viene specificato: "ai soggetti destinatari del comma 2 dell'articolo 16 non è richiesto, peraltro, neanche il possesso dei requisiti soggettivi previsti per i soggetti destinatari del comma 1 del medesimo articolo 16. Non sono richiesti, infatti, i requisiti indicati al successivo paragrafo 3.3, lett. a), che prevede (omissis) ..........., nè quelli della lettera b), che richiede che l'attività di lavoro dipendente sia necessariamente svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato o un'impresa ad essa collegata.............." Tutto ciò premesso, per i motivi specificati io credo lei ne abbia diritto. Saluti Luigi Rodella

Lisa - 05/03/2018

La ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta. Sono mesi che cerco di venirne a capo, poichè in effetti la mia situazione è piuttosto anomala. In realtá io lavoro ancora per il datore di lavoro per cui lavoravo in Germania, ma mi sono "ufficialmente" licenziata in Germania a luglio 2017, e sono stata assunta con contratto italiano come telelavoratrice (dalla stessa azienda) ad ottobre 2017. So che è un caso molto particolare. Forte del suo punto di vista vedrò di mettermi in contatto con l'Agenzia delle Entrate per chiarire la situazione. Le rinnovo i miei ringraziamenti per la sua disponibilità, Cordiali saluti, Lisa

Luigi Rodella - 05/03/2018

In base alla sua precisazione sarei più cauto in quanto esiste comunque un nesso, con il precedente rapporto. Non si tratta di distacco, però....... Saluti. l.r.

Manuel - 02/03/2018

Buongiorno Dott. Rodella, espongo la mia situazione. Sono rientrato un mesetto fa in Italia dopo 9 anni in Inghilterra, dove ho svolto attività di ricercatore/docente. Vorrei aprire la p.iva come imprenditore individuale. Settore che nulla ha a che fare con la mia precedente esperienza di ricercatore/docente. Il commercialista mi ha proposto di aprire la p.iva con il regime forfettario, che ad oggi è il più conveniente (pur ponendo limiti di fatturato) presente nella normativa italiana. Imposta sostitutiva fissa al 5% per tre anni laddove non dovessi sforare il limite di fatturato previsto per il mio codice ATECO. Ad oggi tale normativa è più vantaggiosa rispetto ad una detassazione del 50% prevista dalla normativa "impatriati". Qualora dovessi sforare il limite dei ricavi nel corso del 2018, dal 2019 perderei il diritto di applicare il regime forfettario. A quel punto, entrerei in un regime ordinario di determinazione dell'IRPEF: potrei comunque godere per gli anni 2019 e 2020 della normativa sugli impatriati? La normativa ricopre solo gli anni 2016-2020 oppure il quinquennio decorre dal momento del rientro (nel mio caso 2018-2023)? Grazie mille Manuel

Luigi Rodella - 04/03/2018

Buonasera, il suo quesito deve essere affrontato da un Commercialista; io mi occupo solo del rapporto di lavoro subordinato. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 02/03/2018

Buongiorno Dott. Rodella, approfitto della sua disponibilità per esporle la mia situazione. - Ho conseguito la laurea Magistrale lo scorso Novembre 2015 in Italia - Da Apr 15 a Lug 16 ho lavorato a Dublino come Sales Executive in Multinazionale - Da Ago 16 a oggi occupo lo stesso ruolo in Spagna - Ho ricevuto la conferma iscrizione AIRE da lug 17. Il prossimo mese "compio" 3 anni di lavoro all'estero. La mia domanda è la seguente: quanto tempo devo aspettare per rientrare in Italia e, eventualmente, per quanti anni e in che misura usufruirei di agevolazioni fiscali? Grazie in anticipo per la disponibilità. Cordiali Saluti Marco

Luigi Rodella - 04/03/2018

Buonasera, l'articolo 16, comma 2, D.Lgs 147 del 2015, richiede dei requisiti che qui di seguito sintetizzo: - essere laureati (credo che questo requisito da lei perfezionato in quanto la circolare 17/E del 2017 prevede "..si precisa che, il titolo acquisito in Italia, può essere costituito anche da una laurea triennale e non solo da una laurea magistrale....") - avere svolto attività di lavoro dipendente, o autonomo o d'impresa all'estero per 24 mesi (questo requisito lo ha perfezionato il 31/3/2017). - trasferire la residenza fiscale in Italia in Italia (In questo caso dovrebbe adempiere alle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 2 del Tuir, per cui potrebbe perfezionare il tutto già nel 2018. Dal momento in cui lei trasferisce la residenza fiscale in Italia può fruire dei benefici.). - impegnarsi a rimanere in Italia per due anni. L'agevolazione è applicabile per un massimo di cinque anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Carla - 23/08/2019

Buongiorno dott. Rodella, io sono tornata un anno fa in Italia dopo 8 anni all'estero e sto usufruendo dello sgravio fiscale per il rientro dei cervelli. tra le condizioni da lei appena elencate c'e " impegnarsi a rimanere in Italia per due anni.". io purtroppo ora ho la necessità di tornare in uk per lavoro per un periodo prolungato anche se I due anni in italia non sono passati. Che succeede in questo caso? rischio una penale? il pagamento delle tasse non pagate durante quest'anno? io appena mi trasferirò diventerò di nuovo AIRE ovviamente. avrò di nuovo la possibilità di usufruire dello sgravio quando tornerò? (facendo passare il minimo tempo richiesto, e se la legge sarà ancora attiva ovviamente) la ringrazio

TERESA - 22/02/2018

Buonasera, per l'anno 2018 l'impatriato si può avvalere dell'agevolazione fiscale? Oppure l'opzione andava esercitata nell'anno 2017? Perchè la legge di bilancio 2018 non ne fa menzione? Insomma un laureato con i requisiti che rientra in Italia ha diritto allo sgravio del 50% dell'IRPEF? L'agevolazione riguarda solo IRPEF o anche INPS? Grazie mille

Luigi Rodella - 22/02/2018

Buonasera, Rispondo ai suoi quesiti. 1) Per il 2018 l'impatriato (se rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 16 comma 1 e 2 del D.Lgs. 147/2015), può avvalersi dell'agevolazione fiscale. 2) Se lei si riferisce all'opzione (utilizzare sino al 2020 gli attuali benefici) dei soggetti controesodati ex l. 238/2010, devo dire che oggi non è più esercitabile in quanto doveva essere formulata entro il 30/4/2017. 3) La legge di Bilancio 2018 non menziona l'opzione perché questa ipotesi non è più prevista. Mentre invece era prevista nella legge di Bilancio 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 commi 259). 4) Vedi punto 1. Oggi il laureato impatriato ne ha diritto in base al comma 2 del D.Lgs. 147/2015. Norma oggi a regime. 5) No, riguarda solo l'imposta (art. 51 - 52 - 53 - 54 del Tuir) La rimanderei al mio testo dove sicuramente sono stato molto più esaustivo. Saluti. Luigi Rodella

Matteo Filippi - 22/02/2018

Gentile Rag. Rodella, Sono laureato in Italia e lavoro all'estero da molti anni. Sto progettando di tornare. Se tornassi come disoccupato (con domicilio/residenza fiscale in Italia) e trovassi lavoro in seguito, avrei comunque diritto all'agevolazione fiscale? Grazie in anticipo. Cordiali saluti, Matteo Filippi

Luigi Rodella - 22/02/2018

Buonasera, Io credo che lei possa beneficiare del trattamento fiscale agevolativo anche se al momento in cui si è trasferito in Italia non ha ancora il lavoro. La circolare 17/E del 23/5/2017 al punto 3.1. ASPETTI GENERALI, tratta appunto questa specifica ipotesi; le fornisco alcuni passaggi, rimandandola alla consultazione del documento completo: ........ Tenuto conto della finalità del regime di favore, teso ad attrarre la residenza in Italia di soggetti che, grazie alla loro esperienza all’estero, favoriscono lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese, si ritiene che coloro che già svolgono una attività lavorativa nel territorio dello Stato, ad esempio, perché già distaccati in Italia da un’altra società del gruppo, senza essere tuttavia iscritti alla anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono accedere al beneficio a partire dal periodo di imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale anche se ciò avvenga successivamente a quello in cui hanno iniziato in Italia lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ugualmente possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi................... Saluti. Luigi Rodella

Matteo - 21/02/2018

Buongiorno sig. Rodella, ho terminato i miei studi in Francia con un "bachelor" dopo un periodo di 3 anni e mezzo (2011-2015)con residenza al estero. A gennaio 2016 ho iniziato a lavorare in Alto-Adige e a inizio ottobre ho usufruito per la prima volta il beneficio "rientro dei cervelli" All'inizio di questo anno mi hanno communicato che dal 21.12.2017 non viene piú pagato tale beneficio. È giustificata questa cancellazione? La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti, MS

Luigi Rodella - 21/02/2018

Buonasera, Se lei è stato assunto nel 2016, non poteva più fruire della legge 238/2010 (controesodati) che prevedeva sgravi fiscali, sino al 31/12/2017, per quei soggetti che venivano assunti in Italia entro il 31.12.2015. Essendo appunto stato assunto nel 2016, la normativa di riferimento è contenuta (per il rientro dei laureati) nell'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015. L'agevolazione è applicabile per un max di 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia (agevolazione 30% anno 2016; 50% per gli anni successivi, sino al 2020). Se ho compreso correttamente il problema, forse ha ancora diritto all'agevolazione fiscale . Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 20/02/2018

Buongiorno Rag. Rodella, grazie davvero per la disponibilità nel fare chiarezza su questo argomento che per varie ragioni risulta essere ancora un pò intricato specialmente per il sottoscritto. Non sono laureato, ho deciso di interrompere il rapporto di lavoro con il mio datore di lavoro italiano nel Novembre 2012 e mi sono trasferito nel Febbraio 2013 a Londra Ho lavorato e pagato tasse nel Regno Unito per 5 anni fiscali interi: 2013-14-15-16-17. Non ho ritenuto opportuno iscrivermi tempestivamente all'AIRE per diverse ragioni: - a suo tempo nessun organo competente informava i cittadini italiani di fare ciò - avendo siglato un contratto di 1 anno in UK non ritenevo necessaria l'iscrizione considerando inoltre che il Consolato di Londra indica chiaramente le lunghe attese per la conferma di registrazione dai comuni Italiani. - la mia intenzione era di rimanere in UK 1 anno solamente Detto questo, dopo il mio primo anno a Londra ho deciso di rimanere e ho cambiato società nel Febbraio 2014 decidendo di conseguenza di iscrivermi all'AIRE; ho ricevuto conferma iscrizione nel Ottobre 2014. Ora, dopo 5 anni di Residenza Fiscale in UK ho dato le dimissioni nel Novembre 2017 e sono rientrato in Italia nel Gennaio 2018 come Dipendente Livello Quadro settore commercio. Decisione presa principalmente per usufruire di questi benefici fiscali (Lavoratori con ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione e /o specializzaz.). Purtroppo per me, il descreto è stato rivisto dal governo nel Dicembre 2017 tenendo conto della registrazione AIRE come requisito imprescindibile per identificare la residenza fiscale, prima l'AIRE non era un vincolo. Secondo l'art. 2 del comma 2 TUIR un individuo è residente se: - è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta; O - anche se non iscritto nelle anagrafi, ha nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare) per la maggior parte del periodo di imposta; O - anche se non iscritto nelle anagrafi, che ha nello stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta. Detto ciò, secondo l'articolo 2 risulto essere stato residente in UK per 5 anni ma per l'ADE non avrei 5 anni consecutivi di AIRE. Capisco che per l'ADE l'iscrizione AIRE è il metodo più semplice e diretto per verificare la residenza di un soggetto ma allo stesso tempo lo ritengo un pò un controsenso, considerando che nell'emendamento si fa chiaramente riferimento all'articolo 2 che è costituito da 3 diverse possibili ipotesi, ma l'ADE richiede che queste 3 siano tutte soddisfatte. Dopo aver parlato con un operatrice del call center dell'ADE, lei stessa mi ha "rassicurato" sul fatto che dovrei rientrare nel beneficio fiscale (avendo avuto dimora fissa e fiscalità per 5 anni interi e consecutivi in UK) anche se, per essere sicuri al 100% mi ha suggerito di aprire un'istanza verso di loro. Cosa ne pensa? Come pensa sia il miglior modo di muoversi in questo caso? La ringrazio in anticipo per la cortese disponibilità. Saluti, FM

Luigi Rodella - 20/02/2018

Buonasera, io credo che per non essere considerato residente fiscale in Italia in base all'articolo 2 comma 2 del Tuir, tutti e tre i requisiti devono concorrere: a) non essere iscritti nell'anagrafe della popolazione per la maggior parte del periodo d'imposta (1.1. - 31.12 per l'Italia; lei lo è da ottobre 2014). b) non avere domicilio in Italia ai sensi del codice civile. c) non avere residenza in Italia ai sensi del codice civile. Se uno di questi fattori ricorre lei è considerato residente fiscale in Italia. Ipotizzando comunque che vengano perfezionati i punti b) e c), il punto a), (essendosi iscritto all'Aire ad ottobre 2014), decorre dal periodo d'imposta 2015. La legge 147/2015 comma 1 art. 16, prevede che i soggetti non siano stati residenti in Italia per cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio. Se per residenza ante rimpatrio si intende "residenza fiscale", il nostro ambito temporale dovrebbe essere: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019. In merito al concetto di "residenza" ovvero di "residenza fiscale" ante trasferimento la rimanderei alle mie considerazioni fornite al signor Andrea in questo Blog in data 16/2/2018. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Giulia - 20/06/2018

Ciao Francesco, posso sapere come e'finita la tua situazione? Sei riuscito a rientrare nel beneficio fiscale nonostante tu non fossi registrato all'Aire per i cinque anni precedenti al tuo rientro in Italia? Io sono nella tua stessa situazione, vivo in Olanda da 6 anni, sono domiciliata in Olanda, ho portato a termine un dottorato qui e ora lavoro in una azienda. E' sei anni ormai che pago tasso in Olanda, ma non mi sono iscritta all' AIRE. Ora stavo pensando di tornare in Italia e cercavo di capire quale possano essere i benefici fiscali a cui potrei accedere. Ti ringrazio in anticipo per la tua disponibilita' Saluti, G

Paolo - 19/02/2018

Buongiorno Sig. Rodella, Sono residente e lavoratore dipendente all’estero dal 2015, regolarmente iscritto all'AIRE. Rientrerò in Italia a marzo 2018 come lavoratore dipendente. Secondo quanto elencato sopra, dovrei poter beneficiare dell’agevolazione fiscale come contro-esodato. Ora aorrei capire se, nel caso in cui mi fosse riconosciuta una somma una tantum a titolo di "relocation" anche questa rientrerebbe nei redditi sottoposti ad agevolazione fiscale. Nel caso in cui la società mi pagasse l'alloggio per un determinato periodo di tempo successivo al rientro, quale sarebbe il trattamento fiscale di questo benefit? La ringrazio per l'utilissimo supporto, Paolo

Luigi Rodella - 20/02/2018

Buongiorno, la normativa che riguarda i contro-esodati contenuta nella legge 238/2010, non è oggi più applicabile. Allo stato attuale, dovrà utilizzare le agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015. Le rammento inoltre che nel 2018 lei non potrà fruire di questa legge in quanto uno dei requisiti previsti consiste nel non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti l'impatrio. L'emolumento definito "relocation", potrebbe forse essere assimilato a quelli contenuti nell'articolo 51 comma 7 del Tuir (indennità di trasferimento e di prima sistemazione) ed essere conseguentemente tassato. Saluti. Luigi Rodella

Pierfrancesco - 19/02/2018

Buongiorno, volevo ringraziarla per l'ottimo articolo! Vorrei porle il mio caso - Ho conseguito la laurea in Italia ( 2006) - Ho lavorato in Italia dal 2006 fino a fine 2013 - Ho iniziato a lavorare all'estero da Gennaio 2014 - Sono iscritto all'AIRE da Ottobre 2015 - Vorrei rientrare in Italia con un lavoro a tempo indeterminato a Luglio 2018 Ho diritto alle agevolazioni nel mio caso? Grazie Cordiali Saluti Pierfrancesco

Luigi Rodella - 20/02/2018

Buongiorno, se lei rientra in base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 (Rientro laureati), avrebbe diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge in quanto vengono richiesti 24 mesi di permanenza all'estero. Saluti. Luigi Rodella

Pierfrancesco - 09/07/2018

Buongiorno, la ringrazio per la risposta ma non mi e' chiaro cosa dovrei fare. L'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, dice che i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento. Nel mio caso non e' cosi io, io non sarei stato residente in Italia da Ottobre 2015 ad oggi. Puo' per favore chiarire questo punto? Potrei richiedere l'applicazione del decreto 238/2010? Grazie Pierfrancesco

LUIGI RODELLA - 09/07/2018

Io credo che i 5 periodi d'imposta sono richiesti quando si applica l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015. Per il comma 2 sono previsti 24 mesi. Saluti. l.r.

Luigi Rodella - 20/02/2018

Buongiorno, se lei rientra in base all’articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 (Rientro laureati), avrebbe diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge in quanto vengono richiesti 24 mesi di permanenza all’estero. Saluti. Luigi Rodella

Luca - 18/02/2018

Buongiorno, dopo la laurea sono stato assunto come dipendente in Inghilterra dove ho lavorato per un periodo &gt; 2 anni e ora sono appena tornato in Italia dove mi trovo assunto come dipendente. Non avendomi mai iscritto all'AIRE vorrei sapere se l'agevolazione fiscale potrebbe applicarsi nel mio caso, Grazie, LF

Luigi Rodella - 19/02/2018

Buongiorno, la rimando alle precedenti risposte che ho fornito alla signora Mari ed al signor Andrea. Trattandosi di un aspetto un pò particolare che, come possiamo vedere, riguarda molti casi, sarebbe opportuno l'intervento degli Organismi competenti. Saluti. Luigi Rodella

Paolo - 18/02/2018

Buongiorno Sig. Rodella, Innanzitutto la ringrazio per questo utilissimo articolo. Sono residente all’estero dal 2006. Ho conseguito la laurea all’estero e sempre lavorato durante tutti questi anni. Rientrerò in Italia nel settembre 2018 come lavoratore autonomo (aprirò una partita IVA). Vorrei chiederle se secondo quanto elencato sopra, posso beneficiare dell’agevolazione fiscale per gli “Impatriati”? Grazie e cordiali saluti. Paolo

Luigi Rodella - 19/02/2018

Buongiorno, ritengo possa usufruire dell'agevolazione in base articolo 16 comma 2, D.Lgs. 147/2015, in quanto: a) Lei ha studiato all'estero per oltre 24 mesi ed ha conseguito un titolo accademico. b) Trasferisce la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 comma 2 del Tuir. c) Si impegna a rimanere in Italia per almeno due anni. d) Lavorerà in Italia come autonomo (rammento che questo è possibile dal 2017). Saluti. Luigi Rodella

Mari Siciliano - 17/02/2018

Dott. Rodella Grazie per la chiarezza del suo post. Io vivo a Londra e pago le tasse come lavoratore dipendente in UK dal 2007. In questi anni non ho mai prodotto reddito in Italia pur mantenendo il mio domicilio a Roma. Sto per rientrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto dovro' cominciare a pagare le tasse in Italia da quest'anno. Posso accedere alle agevolazioni anche se la mia residenza e' sempre rimasta in Italia (non sono scritta all' AIRE ma come dicevo ho pagato le tasse in UK perche' ho lavorato qui). Il fatto di aver mantenuto il domicilio in Italia ma la residenza fiscale in UK mi preclude la possibilita' di accedere ai benefici fiscali secondo lei? la ringrazio in anticipo Mariangela

Luigi Rodella - 19/02/2018

Buongiorno, in merito al mantenimento della residenza fiscale in Italia derivante dalla mancata iscrizione all'anagrafe italiani residente all'estero, ho già risposto al signor Andrea nella precedente richiesta. Nel suo caso specifico vorrei evidenziare che essere rimasti residenti fiscali in Italia comporta l'applicazione del criterio della tassazione concorrente, che vede attratti in Italia i redditi prodotti all'estero. Saluti. Luigi Rodella

Andrea - 16/02/2018

Buongiorno, Data la mia situazione mostrata qui di seguito, vorrei sapere se posso usufruire dell'agevolazione fiscale per gli "impatriati". Agosto 2011: mi sono trasferito in Francia per fare un Master Settembre 2013: Ho terminato il Master in Francia Marzo 2014: Ho iniziato a lavorare (contratto a tempo indeterminato) in Francia Giugno 2016: Mi sono trasferito in Germania a lavorare (contratto a tempo indeterminato) Gennaio 2018: Mi sono trasferito in Italia a lavorare. Contratto a tempo indeterminato. Inoltre: L'iscrizione all'AIRE e' stata fatta nell'Agosto 2017. Secondo quanto specificato nella circolare 17/E dell'Agenzia delle Entrante, relativa all'articolo 16 comma 2, io dovrei soddisfare tutti i requisiti. L'unico dubbio che ho riguarda il fatto che ho effettuato l'iscrizione all'AIRE solo in Agosto 2017. Teoricamente la circolare non menziona alcun periodo minimo di residenza estera, ma solo di lavoro/studio all'estero per almeno 24 mesi e lo spostamento della residenza in Italia. Inoltre, la circola precedente, 14/E del 2012, relativa alla legge n238 del 2010, afferma esplicitamente che l'iscrizione all'AIRE non e' obbligatoria. A questo punto le vorrei chiedere se secondo lei io potrei beneficiare dell'agevolazione fiscale menzionata. Grazie per il suo supporto Cordiali saluti Andrea Monti

Luigi Rodella - 17/02/2018

Buonasera, il suo quesito è sicuramente molto interessante; le fornisco in sintesi la mia opinione. Le normative volte al rientro in Italia di residenti all'estero, hanno richiesto in alcune ipotesi che gli interessati acquisissero la residenza fiscale in Italia, ex art. 2 comma 2 del Tuir: - RICERCATORI - RICERCATORI - DOCENTI - IMPATRIATI Mentre per i CONTROESODATI, l'articolo 2 comma 1 lett. a) e b) della legge 238/2010, non richiedeva che gli interessati acquisissero la "residenza fiscale" (art. 2.2 del Tuir), ma più semplicemente che "trasferissero in Italia il proprio domicilio e la propria residenza". In sostanza, si può presumere che, i due concetti differissero tra loro solo per l'ambito temporale previsto nel Tuir "la maggior parte del periodo d'imposta". E questo giustificherebbe il fatto di rendere immediatamente operativa la normativa anche nelle ipotesi dei rientri nel corso dell'anno. Il punto 1.5 della circolare dal lei citata (14/E - 2012), ritiene che l'iscrizione all'Aire non sia dirimente se esistono tutti gli altri aspetti fattuali previsti dalla norma, infatti evidenzia che assume rilevanza il fatto che il soggetto abbia effettivamente svolto all'estero lavoro, studio, ecc. Vorrei però aggiungere come considerazione personale che questa circolare si riferiva ai CONTRO-ESODATI e non agli IMPATRIATI; anche se il chiarimento enunciato rimane importante. Nei confronti degli IMPATRIATI l'articolo 16 del D.Lgs. 147 prevede che i soggetti "non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento.." Qui il Legislatore utilizza il termine "residenti" e non residenti ex art. 2.2 del Tuir. Mentre richiede che dal momento in cui si usufruiscono dei benefici i soggetti devono trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi (comma 1 art. 16). Come possiamo esaminare molto chiaramente, si può ragionevolmente interpretare che il Legislatore prenda in considerazione una residenza ante ed una residenza post; nel primo caso (ante) non necessariamente il soggetto doveva essere iscritto all'Aire, mentre dal momento in cui si trasferisce deve adempiere a tutti i requisiti formali (post). Quindi si potrebbe desumere che anche in questo caso la prassi sopra riportata (CIRC. 14/E - 2012) potrebbe riguardare anche l'ipotesi degli IMPATRIATI. E quindi essere applicata anche al suo specifico caso. Devo però rilevare che la nostra interpretazione viene nuovamente smentita e contraddetta dalla recente circolare 17/E - 2017. Esaminando con un pò d'attenzione la prassi citata possiamo rilevare che al punto 3.6, esaminando il concetto di residenza, si rimanda alla parte I della circolare, che nei CRITERI GENERALI PER INDIVIDUARE LA RESIDENZA , si precisa: ".... la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo, minimo variabile a seconda dell'agevolazione interessata" (in questo caso per cinque periodi d'imposta". Come vede nella prassi citata ci si riferisce al principio di residenza fiscale (articolo 2.2 del Tuir). Ovviamente questa precisazione contraddice quanto contenuto nell'articolo 16 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 147/2015. Ho voluto percorrere con lei questi passaggi per evidenziare i larghi margini di incertezza che si incontrano, per applicare correttamente questa disciplina molto complessa e farraginosa. Credo che in ogni caso si dovrebbero interpellare gli Uffici finanziari preposti. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 22/02/2018

Buongiorno gent.mo Rag. Rodella, grazie mille per il suo chiarimento alla domanda del sig. Monti. Anche io mi trovo nella medesima situazione, rientrando nella casistica descritta dall'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015, e vorrei chiedere due ulteriori delucidazioni. Per coloro che sono in possesso di laurea ed hanno svolto un periodo minimo di due anni di studio o lavoro all'estero, secondo quanto descritto al secondo paragrafo della pagina 28 della circolare 17/E – 2017, risulta che "Non sono richiesti, infatti, i requisiti elencati al successivo paragrafo 3.3, lettera a), che prevede di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento". Mi domando pertanto se, essendo eliminato questo requisito, tutta la problematica legata al periodo minimo di 24 mesi di residenza all'estero (che sia anagrafica o fiscale) non sia applicabile e pertanto sia possibile usufruire del beneficio fiscale. La mia seconda domanda è relativa a come venga determinata la residenza anagrafica e quella fiscale nel caso in cui una persona, non essendosi iscritta all'AIRE, risulti residente anagraficamente e fiscalmente in due paesi contemporaneamente. Ho letto che se fra i due paesi è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, per esempio fra Italia e Germania, con specificata una scaletta di criteri a priorità decrescente per stabilire in quale paese vadano pagate le imposte, questa convenzione ha la priorità rispetto alle leggi e normative nazionali. Mi chiedo se tale convenzione, superando le normative nazionali, possa determinare quale delle due residenze anagrafiche e/o fiscali sia quella legalmente applicabile anche ai fini del rispetto dei requisiti per gli incentivi per il rientro dei cervelli? Grazie mille, Cordiali saluti Marco R.

Luigi Rodella - 22/02/2018

Buonasera, In sintesi le mie due risposte. 1) Io credo che la circolare da lei citata, in merito alla permanenza all'estero, si ponga in continuità con la 238/2010 (vedi paragrafo 3.2). Porsi in continuità significa (come riassunto in calce alla citata prassi) "avere studiato all'estero per 24 mesi e avere conseguito un titolo accademico. Trasferire la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 del Tuir". Se si puntualizza il concetto di trasferimento della residenza dall'estero all'Italia, si vuole evidenziare che ovviamente in precedenza il soggetto non era residente fiscale in Italia. A questo proposito si potrebbe disquisire se "porsi in continuità" con la 238 significhi avere la residenza fiscale (art. 2 del Tuir) ovvero la residenza ed il domicilio previsto da codice civile. Io sarei abbastanza propenso sulla seconda ipotesi; in ogni caso, a mio giudizio, credo che almeno uno dei due requisiti (criteri) permanga. 2) Sicuramente i criteri a cascata, previsti per la definizione della residenza in base all'articolo 4 della convenzione OCSE (tie breaker rules), nelle ipotesi controverse, si dovrebbero applicare anche per definire la residenza fiscale in questi casi. Però, non riesco ad immaginare una ricaduta pratica per questa specifica ipotesi. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 22/02/2018

Buonasera, grazie mille per le sue risposte. Le chiarisco quale ricaduta pratica ho in mente per la seconda ipotesi. In base all'interpretazione che emerge dalla prima domanda, una persona laureata che è stata nei fatti residente all'estero ed ivi ha lavorato o studiato, ma che non si è mai cancellata dall'anagrafe dei residenti né iscritta all'AIRE o comunque l'ha fatto per meno di 24 mesi non avrebbe mai diritto all'incentivo se rientrasse in Italia a lavorare. Allo stesso tempo, per lavorare all'estero questa persona si deve essere registrata nel paese estero quale residente anagrafico e fiscale. Pertanto sorge una situazione di doppia residenza civile e fiscale (di cui il cittadino è responsabile per ignoranza o qualsivoglia considerazione abbia fatto) che, come lei ha confermato, deve essere risolta seguendo la definizione della residenza in base all’articolo 4 della convenzione OCSE (tie breaker rules). Applicando queste regole dovrà essere stabilito in quale dei due paesi è correttamente definita la residenza civile e fiscale del cittadino, se risulterà in Italia allora il beneficio non spetta, se all'estero per più del periodo minimo richiesto di 24 mesi (comprensivo di eventuale periodo di iscrizione all'AIRE) allora i requisiti per beneficiare dell'incentivo sono soddisfatti. Questa è la situazione che mi immagino e vorrei chiederle se il mio percorso logico le sembri corretto. Grazie mille, Cordiali saluti Marco R.

Giuseppe - 29/11/2018

Gentile Marco, ha avuto risposta al suo quesito riguardo la doppia residenza? Anch'io mi trovo nella stessa situazione (non iscritto AIRE) e, come lei, ritengo che le regole stabilite dalla convenzione internazionale dovrebbero potersi applicare per dirimere la questione sulla doppia residenza. Non sono riuscito però ad avere nessuna risposta autorevole in merito. Spero mi possa aiutare. Cordiali saluti, Giuseppe

Azzurra - 26/11/2018

Buonasera Luigi, anche io mi trovo nella stessa situazione e vorrei chiederle a chi mi dovrei rivolgere esattamente. Quali sono gli uffici finanziari a cui fa riferimento? La ringrazio

Simone - 16/02/2018

Buongiorno, risiedo negli USA dall'ottobre 2013 e sto valutando rientro in Italia. Volevo sapere se l'esenzione vale solo per il lavoratore dipendente oppure c'e' anche una sorta di agevolazione per l'azienda che assume "l'impatriato". L'agevolazione per il dipendente parte dal momento in cui si sposta la residenza nuovamente in Italia? Grazie, SR

Luigi Rodella - 16/02/2018

Buongiorno, l'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, riconosce benefici di natura fiscale esclusivamente ai lavoratori impatriati, escludendo pertanto le aziende. L'agevolazione decorre dal periodo d'imposta nel quale il lavoratore assume la residenza fiscale in Italia in base all'articolo 2 comma 2 del Tuir e si protrae per ulteriori 4 anni (1+4). Saluti. Luigi Rodella

Andrea - 15/02/2018

Caro Rag. Rodella, lavoro e risiedo in Francia da 11 anni (iscritto aire dal 2007). rientreró definitivamente per lavorare in Italia a luglio 2018. Vorrei sapere se potro' usufruire dell' agevolazione fiscale sapendo pero'che ho lavorato per un anno (2017) in Italia per una azienda italiana (ho preso un anno sabbatico in francia) , pur avendo mantenuto residenza e domicilio fiscale in Francia, dove adesso sono ritornato e dove restero'fino al mio rientro definitivo a luglio 2018. la ringrazio saluti

Luigi Rodella - 15/02/2018

Buongiorno, La circolare 17/E del 23/5/2017 al punto 3.3 chiarisce che, per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 147/2015 articolo 16 comma 1, devono ricorrere contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: a) non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento; viene inoltre specificato specificato che tale requisito risulta soddisfatto se non si realizza nessuna delle condizioni previste dall'articolo 2 del Tuir. (Io credo che questo sia proprio il nocciolo della questione: se lei riesce a dimostrare che nel 2017, nonostante lavorasse in Italia, era residente fiscale in Francia, esaminando anche l'articolo 4 della Convenzione Italia Francia sulle doppie imposizioni, allora potrebbe, forse averne diritto. Se invece lei era stato distaccato da impresa francese in Italia collegata alla società italiana, direi di si) b) svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; c) prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano; d) rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3. Come rilevavo in precedenza, tutti i requisiti richiesti ai punti a) - b) - c) - d); devono essere rispettati contemporaneamente. La criticità, come ho rilevato, sta proprio nel punto a). Saluti. Luigi Rodella

Filippo - 14/02/2018

Buonasera, ho vissuto in svezia dal 2011 a metà 2015 dove ho conseguito un master universitario di 2 anni (equivalente a laurea magistrale italiana). Sono ritornato in Italia a metà 2015 e ho iniziato a lavorare come dipendente già da Luglio. Ad Agosto 2015 ho trasferito la residenza in Italia e da settembre ho iniziato a ricevere l'agevolazione fiscale dove pagavo solo il 30% delle tasse con dicitura RIENTRO DEI CERVELLI. Di anno in anno controllavo solo che l'accordo di cui sopra fosse rinnovato e non mi sono mai posto problemi. Con la busta paga di Gennaio 2018 è stata rimossa questa agevolazione dicendo che non ne ho più diritto (con taglio netto in busta paga notevole), leggendo in giro alcune fonti dicono che per aderire all'agevolazione del 50% fino al 2020 (art 16 DL 147/2015) dovevo fare richiesta esplicita entro il 30 aprile 2017. Mi chiedo se ci sia un modo per usufruire di tale agevolazione adesso (anche riversando la differenza dell'anno 2017 se necessario) visto che alcune fonti come la Sua non pongono una data di scadenza per fare domanda e visto anche che una è abbastanza poco intuitivo fissare una data di scadenza nel primo quadrimestre di un anno con un'altra agevolazione in corso perché da "impatriato" non sarei mai andato a pensare che istituissero un'agevolazione parallela e non mi è stato fatto notare da nessuno (commercialista, datore di lavoro, agenzia delle entrate etc.). Capisco che la mia ignoranza verso la nuova agevolazione più duratura non sia una scusa, però mi sembra una cosa che se non viene cercata apposta, difficilmente è scopribile da chi sta già usufruendo di un'agevolazione simile. Spero possa essermi di aiuto, grazie

Luigi Rodella - 15/02/2018

Buongiorno, forse non posso aiutarla se non confermarle l'impostazione. Nei confronti dei lavoratori "controesodati" di cui alla legge 238/2010, entrati in Italia entro il 31/12/2015, potevano esercitare l'opzione prevista dall'articolo 16, comma 4, D.Lgs 147/2015 per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 16 del citato decreto legislativo (50%) per 5 anni, dal 2016 al 2020 (doveva esserci richiesta scritta da presentare al datore di lavoro). L'opzione in base all'articolo 3, comma 3 - novies del decreto milleproroghe, doveva essere essercitata entro il il 30/4/2017 (scadenza 2/5/2017). Le modalità sono state indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31/3/2017 protocollo n. 64188. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Alessandro - 09/03/2018

Salve, Ho una situazione simile a quella di Filippo, Avendo iniziato ad usufruire del beneficio da sett. 2014 e quindi terminato a dicembre 2017 (quindi 3 anni e 4 mesi contro i famosi 5 cui faceva riferimento il vecchio e anche il nuovo provvedimento). Se non vado errato pero’ entro Aprile 17 bisognava decidere di aderire ad un provvedimento intermedio ( che prevedeva la restituzione di parecchi soldi in maniera retroattiva) che non e’ piu quello attuale in vigore (migliorativo rispetto a quello del 2016, che risulta essere un passaggio interedio a vuoto). Alla luce di questo andirivieni di aggiornamenti di condizioni avvenute a distanza di un anno mi chiedevo se un cittadino impatriato che si trova a dovere cambiare impostazione e regime e decidere di dare indietro soldi aderendo ad una legge per poi vederne un altra migliorativa uscire 8 mesi dopo rendendosi conto di aver sbagliato ad aderire o rifiutare, non venga meno ai diritti civili di un contribuente. Chiedo quindi se fosse possibile, nel caso di Filippo e nel mio ( e ce ne sono tanti altri nel mio network nella stessa situazione) se non sia il caso di fare un interpello alla agenzia delle entrate chiedendo di rientrate nel ultima versione della legge e in caso di rigetto, impugnare il caso nelle opportune sedio legali Grazie Alessandro

Luigi Rodella - 09/03/2018

Buongiorno, sicuramente siete in molti ad essere in questa situazione. Effettivamente, come lei giustamente evidenzia, c'è stato un momento di notevole incertezza con carenza di informazione, dove molti soggetti interessati, non erano a conoscenza di dover esercitare l'opzione prevista dall'articolo 16 comma 4 del D.Lgs. 147/2015. Personalmente non saprei valutare gli esiti di un contenzioso. Saluti. Luigi Rodella

Alessandro - 11/03/2018

Grazie Luigi per la sua nota in risposta al mio quesito. Io ero informato e al tempo decisi di non aderire perche’ le condizioni di quella legge erano molto meno favorevoli sia rispetto a quella in essere per me al momento sia a quella che e’ invece uscita poi a distanza di pochi mesi e che e’ in vigore oggi. In più, avrei dovuto versare indietro allo stato tutto il beneficio fiscale avuto in 5 mesi (incluso il premio), che nel mio caso sono tanti soldi che avrei forse recuperato in 2 anni di lavoro prima di vederci un guadagno che sarebbe pero poi durato solo 1 anno. Al contrario, la legge che invece e’ uscita adesso e che invalida quelle precedenti e’ molto piu’ favorevole e quindi chi ha aderito ad Aprile 2017 mi risulta debba riavere indietro quanto versato (altrimenti sembrerebbe una truffa esercitata dallo stato ai danni del contribuente per fare cassa per poi ricambiare di nuovo la legge e dire mi dispiace ci ho ripensato non serviva dare indietro tutti quei soldi, ne bastava la meta’).... Lei consiglia di assumere un bravo commercialista o un bravo avvocato? Ovvero in questi casi il commercialista puo’ generare un interpello che sia più efficace rispetto a quello che posso fare io come privato oppure la questione si sposta tutto sul piano legale? Grazie ancora Alessandro

Francesco Dal Piaz - 08/01/2019

Caro Alessandro, Ho una situazione analoga alla tua. Mi piacerebbe sapere se hai interpellato l'agenzia delle entrate chiedendo di rientrate nell'ultima versione della legge e qualora rigettato se hai impugnato il caso nelle opportune sedi legali. Ti ringrazio.

Giuseppe - 27/03/2019

Buonasera Filippo, Alessandro, Francesco, mi trovo nella stessa situazione da voi descritta negli interventi precedenti. Sono rientrato in Italia ad inizio 2015. Da gennaio 2015 a dicembre 2017 ho usufruito dei 3 anni di benefici fiscali con il regime 238/10. Non essendo mai stato informato delle modifiche della legislazione relativa al rimpatrio dei lavoratori, avvenuta nel mio caso durante il periodo di beneficio, non ho richiesto di esercitare l'opzione di passaggio dal regime 238/10 a quello del d.lgs. 147/15 entro i termini previsti del 30 aprile 2017. Mi sarebbe pertanto molto utile sapere se avete interpellato l'agenzia delle entrate per esercitare l'opzione di passaggio al regime 147/15 anche se già decorsi i termini previsti nel d.lgs 147/15 e, in caso affermativo, capire se il vostro interpello è stato accolto o rigettato. Ne approfitto anche per ringraziare il rag. Rodella per fargli i complimenti per la chiarissima pagina web. Vi ringrazio Giuseppe

Simone - 12/02/2018

Buongiorno, Sono residente fiscale in Francia dal febbraio 2015, iscritto Aire, e ho lavorato come manager in una società francese. Nel mese di Maggio 2018 ritorno in Italia come dirigente per un'azienda italiana e trasferirò la mia residenza fiscale in Italia, ho la possibilità di usufruire delle agevolazioni per il rientro dei "cervelli"? Grazie mille, Simone

Luigi Rodella - 15/02/2018

Buongiorno, io credo che lei non possa usufruire del beneficio previsto dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 147/2015, in quanto si richiede che il soggetto non deve essere stato residente in Italia cinque periodi d'imposta precedenti l'impartito. Lei, in base alla sua comunicazione ha solo tre periodi d'imposta: 2015-2016-2017. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 09/02/2018

Buonasera, nella circolare 17/E del 23/5/2017, al paragrafo 3.6, si evidenzia che "il beneficiario degli incentivi ..... decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi". Saluti. Luigi Rodella

Giacomo - 08/02/2018

Caro Rag. Rodella, Nel mio caso (cittadino italiano residente negli USA) intendo trasferire la residenza poco dopo la decorrenza dei due anni all'estero. Sono un lavoratore dipendente, laureato. Cosa mi posso aspettare - 5 anni 50% riduzione e obbligo di residenza in Italia per i due anni successivi? Come posso approfondire le possibili penali del non rimanere in Italia per tutto il tempo vincolato dall'usufrutto di questa agevolazione? La ringrazio anticipatamente e Le faccio i complimenti per la chiarezza della sua pagina web. Giacomo

Luigi Rodella - 07/02/2018

Buongiorno; L'agevolazione (riduzione del 50% delle imposte dovute) applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Permane l'obbligo di rimanere in Italia, dopo la fruizione dell'agevolazione, per due anni. Saluti. Luigi Rodella

Simone - 09/08/2018

Buongiorno, Io sono tornato il 04/2017 e sto usufruendo della agevolazione del 50%. il 09/2018 (dopo quindi due anni di permanenza fiscale in italia - più di 183 giorni sia nel 2017 che nel 2018) torno all'estero con contratto estero. Per i mesi 09-10-11-12 sono ancora sotto tassazione italiana quindi come fuinziona con l'agevolazione? posso ancora usufruirne? come? In caso tornassi in italia entro il 05/2019 potrei ancora usufruire dello sconto fiscale, corretto? Perchè starei per più di 183 giorni in italia anche nel 2019. Grazie mille

LUIGI RODELLA - 10/08/2018

Buongiorno, io credo che i benefici da lei fruiti siano legittimi in quanto l'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, prevede la decadenza se il soggetto perde la residenza entro due periodi d'imposta decorrenti dall'inizio della tassazione agevolata. Quindi, in base a quanto specificato, per tutto l'anno 2017 e 2018 rimane residente fiscale in Italia. Il fatto di non dover restituire i benefici già fruiti, non significa che se vengono meno i presupposti soggettivi che hanno reso possibile l'agevolazione fiscale, si deve continuare a goderne. Nel suo caso specifico a settembre del 2018, si licenzia dal suo datore di lavoro italiano e viene assunto da società straniera, dove opererà in modo stabile; tutto ciò mantenendo la residenza fiscale per l'anno 2018 in Italia. In base a tali presupposti, possiamo evidenziare che sono venuti meno tutti gli elementi soggettivi che possono giustificare il beneficio di legge, per cui le agevolazioni fiscali saranno circoscritte sino al mese di agosto 2018; dal mese di settembre, si tratta di un reddito prodotto all'estero da un residente italiano, per cui la tassazione sarà piena in Italia, senza alcuno sgravio, dovendo applicare il criterio di tassazione concorrente, con credito d'imposta determinato in base all'articolo 165 del Tuir. Non credo inoltre che se lei ritorna in Italia a maggio del 2019, possa rientrare nella precedente agevolazione, perchè sarebbe assunto da un nuovo datore di lavoro italiano il quale dovrebbe esaminare i requisiti soggettivi del lavoratore impatriato; un requisito è quello di non essere stato residente fiscale in Italia per due anni precedenti l'impatrio (art. 16 comma 2): lei nel 2017, 2018 e 2019 era residente fiscale in Italia. Qualora, non si dovesse trattare di cessazione del rapporto di lavoro italiano e di costituzione di nuovo rapporto estero, bensì di distacco da parte di società italiana ad una società estera, in questa ipotesi, permanendo il legame organico con il distaccante, dal mese di settembre 2018 al mese di aprile 2019, non fruirebbe del beneficio (trattandosi di distacco e non di trasferta), però dal mese di maggio 2019, fino al termine del periodo previsto dalla legge (5 anni), potrebbe riprendere ad utilizzarne vantaggi. Saluti. Luigi Rodella

Simone - 21/02/2019

Grazie mille per la risposta. Non sono d´accordo pero´nella interpretazione in caso di rientro con datore di lavoro diverso. la richiesta deve contenere, secondo la circolare della Agenzia delle Entrate: - dati personali; - codice fiscale; - data del rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (se ce ne fossero state altre successive); - dichiarazione in cui si afferma di essere in possesso dei requisiti per l’agevolazione; - attuale residenza in Italia; - impegno a comunicare ogni variazione di residenza; - dichiarazione in cui si afferma di non beneficiare contemporaneamente di altri simili incentivi fiscali. Addirittura la legge prevede che se nell´arco dei 5 anni (con obbligo dei primi due) si e´ fuori per un anno fiscale e si torna si perde il beneficio solo per quell´anno. Credo che nella mia richiesta al nuovo datore di lavoro dovro´ indicare la data della prima assunzione, la data del rientro in italia e la data della assunzione con loro. in questo contesto l´agevolazione dovrebbe essere confermata perche riguarda i 5 anni dalla prima assunzione e dal rientro con residenza. E´ d´accordo?

Simone - 22/02/2019

Salve , grazie per la risposta. Non sono d´accordo sul fatto che tornando a Roma non possa continuare ad usufruire del beneficio. Il beneficio rimane per 5 anni anche con piu´ assunzioni in diverse aziende, anche se si cambia azienda il quarto anno. Nella richiesta al nuovo datore si dovra´sempre indicare la prima data di rientro e prima assunzione, cosi´ dice la circolare della agenzia delle entrate. Certamente tornando non ricominciano i 5 anni ma soltanto si continuano quelli gia´ iniziati, percio´ rimarrebbero gli ultimi 3 anni. E´ d´accordo?

Ferruccio - 01/02/2018

Buonasera e la ringrazio per il suo ottimo sito, la mia situazione e' questa: Ho laurea italiana e master inglese Ho vissuto e lavorato in UK dal 2011 al Agosto 2017. Da dicembre 2015 sono iscritto all AIRE come residente in UK. Comincero' a lavorare lunedi in Italia come dipendente e in questi giorni sto trasferendo la mia residenza qui in Italia. Ho diritto alla riduzione di imponibile del 50% e per quanti anni? grazie mille per il tempo dedicatomi e distinti saluti

Valeria - 16/01/2018

Buongiorno, ringrazio per questo articolo. Avrei due quesiti: - la traduzione asseverata dei diplomi ottenuti all'estero è sufficiente? - se la residenza è stata riportata in Italia nel 2016, l'agevolazione può essere richiesta per i redditi 2017-2021, ovvero per i cinque periodi di imposta successivi al cambio di residenza. È corretto? Vi ringrazio

Luigi Rodella - 17/01/2018

Buonasera, Le rispondo ai suoi due punti: TITOLO DI STUDIO In base al titolo di studio conseguito all'estero, la circolare 17/E - 2017, (parte II PARAGRAFO 1.2) evidenzia che, "i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare. In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito, che, nel caso in esame, deve essere di livello universitario. E' redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. AGEVOLAZIONE FISCALE - DETERMINAZIONE L'agevolazione fiscale per gli impatriati spetta per cinque periodi d'imposta e precisamente per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi d'imposta successivi. Credo che nel suo caso l'aspetto temporale di riferimento sia: 2016-2020. Saluti. Luigi Rodella

Andrea Ricci - 22/03/2018

Gentile Dott. Rodella, io sono un controesodato rientrato in Italia prima del Dicembre 2015, quindi in base alle legge 268 del 2010. Nel 2017 ho optato per il passaggio ai benefici fiscali previsti dalla nuova legge impatriati del 2015, opzione che mi da la possibilita' di allungare la fruizione degli gli incentivi, seppur in misura ridotta, fino al 2020. Ho lavorato all'estero per l'HQ di una societa' tedesca e sono stato poi assunto in Italia presso la stabile organizzazione della stessa azienda (con mansioni diverse e piu' avanzate), creata pochi mesi prima del mio trasferimento, in qualita' di responsabile di mercato e firmando un nuovo contratto di assunzione in Italia. Mentre la circolare 17/E del 23 Maggio 2017, con riferimento alla legge 147 del 2015, chiarisce senza alcun dubbio (pag. 32) che il rientro in Italia presso la stabile organizzazione (secondary Branch) della stessa azienda/gruppo sia ok ai fini di poter godere degli incentivi fiscali, la circolare 14/E del 4 Maggio 2012 (pagina 11), sembra dare un interpretazione piu' restrittiva. Le chiederei un suo parere su questo punto. In base alla normativa, essendo il sottoscritto rientrato in Italia prima della fine del 2015, i requisiti di accesso agli incentivi fiscali e le relative condizioni di decadenza rimangono quelli previsti dalla legge 268 del 2010. Grazie in anticipo per un suo gentile riscontro.

Luigi Rodella - 22/03/2018

Buonasera. Io credo che avere esercitato l'opzione per la fruizione dei benefici previsti per gli impatriati in luogo di quella riservata sino al 31/12/2017 per i controesodati, non significa anche modificare tutta la struttura della legge 238/2010. Vorrei inoltre evidenziare che la circolare 17/E del 2017 al punto 2 parte II (lavoratori contro-esodati) cerca di chiarire alcuni aspetti, però rimanda alla più esaustiva circolare 14/E del 2012, che come ha avidenziato lei chiarisce che: "Il beneficio fiscale non compete qualora un soggetto presti la propria attività all’estero alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e, in forza di tale rapporto, “rientri” nel territorio dello Stato, continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro." Qui in sostanza la normativa in questione evidenzia che non è previsto il distacco. Mentre il distacco è contemplato nel comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. A questo proposito devo osservare che le due norme sono appunto completamente diverse, e lei non può dunque fare appello a questa ipotesi. Il passaggio della circolare che lei cita (17/E 2017 parte II punto 3.3) , che qui riporto, definisce appunto questa situazione: "E’ ammesso, al beneficio, pertanto, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un’impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma." Tutto ciò premesso, io credo che nei suoi confronti si possa probabilente applicare lo sgravio fiscale in quanto non si è concretizzato un "distacco". Vorrei rammentare che relativamente all'applicazione della 238/2010, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica presentata da una Associazione dell'Emilia Romagna aderente a Confindustria, così precisa: "Di particolare interesse per i gruppi internazionali è la precisazione fornita dall'Agenzia su un quesito riguardante le ipotesi di "movimentazioni internazionali" dei lavoratori all'interno di aziende appartenenti allo stesso gruppo societario. Dopo avere analizzato le varie ipotesi di esclusione dall'agevolazione ed in particolare, l'ipotesi di soggetti che svolgono attività di lavoro all'estero in forza di un contratto di lavoro con un datore di lavoro residente (soggetti distaccati all'estero) ovvero di soggetti alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e che, in forza di tale rapporto, rientrino in Italia continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro (distaccati in Italia), l'Agenzia prende in esame l'ipotesi di "passaggi" di dipendenti all'interno dei gruppi internazionali. In tale circostanza, a differenza delle ipotesi sopra esposte, l'Agenzia ritiene viceversa che possa essere applicabile l'agevolazione ogniqualvolta si realizzi "soluzione di continuità" nel rapporto di lavoro in quanto il rientro in Italia viene a coincidere con l'"avvio" di una "nuova" attività lavorativa. In pratica, l'agevolazione spetta tutte le volte in cui si verifichi la cessazione del precedente rapporto di lavoro (con conseguente cessazione dell'applicazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali vigenti nel Paese di provenienza) e sia stipulato un nuovo rapporto di lavoro (con applicazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali vigenti nel Paese di destinazione). Tale procedura deve sussistere sia nella fase di uscita dall'Italia, sia nella fase in cui dopo avere lavorato all'estero alle dipendenze di datore di lavoro straniero (appartenente allo stesso gruppo) per almeno 24 mesi, il lavoratore rientri in Italia e venga "riassunto" alle dipendenze della società italiana presso la quale aveva prestato servizio prima del trasferimento all'estero (e senza che fossero specificati, in alcun contratto tra le parti, i termini del "trasferimento" all'estero e della successiva "riassunzione" in Italia)." E io credo che forse lei potrebbe rientrare in questa fattispecie. Saluti. Luigi Rodella

Andrea Ricci - 26/03/2018

Gentilissimo, la ringrazio per la sua risposta che e' molto esaustiva e dettagliata. Sono d'accordo con lei sul fatto che nel mio caso non si sia concretizzato alcun distacco, avendo io firmato un nuovo contratto di assunzione con la sede secondaria al momento del trasferimento in Italia. Tanto e' vero che se io volessi essere trasferito in HQ in Germania, dovrei prima formalizzare le mie dimissioni dalla sede secondaria, farmi liquidare il TFR, e firmare un nuovo contratto di lavoro assoggettato alla normativa tedesca. In precedenza il mio rapporto di lavoro era 100% tedesco con applicazione degli istituti giuslavoristici, fiscali e previdenziali vigenti in Germania. Grazie ancora per i supi preziosi chiarimenti. Continuero' a seguire i suoi interventi. Andrea Ricci

marco - 30/10/2018

Buongiorno Dott. Rodella Grazie per il suo articolo. Vorrei tornare su questo punto, perché mi sembra poco chiaro. Dopo 6 anni di carriera in Francia, sto pianificando di rientrare in Italia nel 2019, e cerco un'azienda che mi assuma come Country Manager, o Sales Manager. Qualunque fosse l'azienda, dovrei fare 1-2 mesi in Francia per conoscere il prodotto, poi sarei mandato in Italia. - Questo sistema può convenire, o la data di inizio del mio contratto e le spostamento di residenza devono coincidere ? - Per poter beneficiare di questo bonus, ci sono differenze nel tipo di contratto ? Alcune delle aziende con cui sono in contatto, ancora non hanno una filiale in Italia : dovrei dunque chiedere di crearla per avere un contratto italiano, oppure potrei anche lavorare con un contratto da espatriato, a condizione di avere la residenza fiscale in Italia ? Grazie mille per la sua risposta Marco

Maria Elena Perrotta - 24/06/2019

Salve, se la residenza fisica si sposta a ottobre 2019 e la residenza fiscale invece parte da gennaio 2020, cosi come la richiesta di agevolazioni fiscali da rientro dei cervelli, quest'ultima si riferisce a 2020-2024 vero? o si perde un anno di benefici perche'si e'tornati fisicamente alla fine del 2019? grazie ME

Antonella - 25/09/2019

Salve, Sono italiana e ho residenza fiscale in Olanda dove vivo e lavoro da 5 anni. Ho appena ricevuto un'offerta di lavoro a Milano ove la data di inizio contratto sarebbe Dicembre 2019 e sto valutando il rientro. Dal momento che da Gennaio 2020 l'agevolazione passa dal 50 al 70%, la data di inizio del contratto a Dicembre potrebbe compromettere la mia eliggibilità all'agevolazione al 70% oppure ciò che vale è solo la data di spostamento di residenza fiscale (che in tal caso potrei mantenere Olandese per Dicembre e spostarla in Italia da Gennaio)? Grazie in anticipo per la sua risposta.

Fabio - 25/11/2019

Ciao MariaElena, è esattamente la situazione nella quale mi ritrovo e non ho ancora avuto modo di ricevere una risposta univoca in questo caso che ci accomuna. Hai avuto modo di capire se, spostando la residenza fisica ad ottobre 2019, siamo soggetti agli sgravi fiscali previsti dall'ultimo D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019 o se dalla legge precedente? Grazie. Fabio

Marta - 16/12/2019

Salve a tutti, anch'io ho lo stesso problema: sono rientrata a Settembre, sono regolarmente iscritta all'AIRE, ma non so aspettando Gennaio per cambiare la residenza. Il decreto parla di cambio della residenza, quindi non so... Dottor. Rodella ci potrebbe aiutare? Grazie e un saluto, Marta

Maria Elena - 24/12/2019

ciao fabio, sono andata oggi dal commercialista e mi ha detto che il primo anno fiscale, se si sposta la residenza a ottobre 2019 (o cmq nei secondi 6 mesi dell'anno), è comunque il 2020. Il problema però pare sia che ora c'è stata una sentenza che fa valere il fatto che chi rientra in Italia dovrebbe rientrare già avendo un'azienda intenzionata ad assumerlo, o clienti intenzionati a lavorare con lui/lei (nel caso della partita iva). Mi è stato detto che la cosa che guarda l'agenzia delle entrate è la data di spostamento residenza fisica e data inizio contratto. Se c'è un gap, potrebbero chiederne il motivo in caso di accertamenti. Mi è stato consigliato dunque di avere prove (per es. lettera di intenti) che qualcuno avesse intenzione di assumermi il prima possibile all'inizio del periodo fiscale 2020 o cmq appena possibile dopo il rientro in Italia. Io ero totalmente ignara di ciò, anche perché la legge non lo dice...almeno non mi pare. Dott. Rodella può confermarmi tutto ciò? grazie

Marco - 05/06/2018

Buongiorno, Io ho trascorso 16 anni l'estero e ho iniziato un'attività lavorativa in Italia e Febbraio dello scorso anno. Ho però cambiato spostato la mia residenza in Italia 2015, nonostante continuassi la mia attività lavorativa esclusivamente all'estero e trascorressi più di 183 giorni fuori dall'Italia. Sarebbe comunque possibile per me beneficiare degli incentivi per il rientro dei lavoratori all'estero? Vi ringrazio

LUIGI RODELLA - 08/06/2018

Buongiorno, è una domanda un pò generica. In merito alla residenza, in linea di massima direi che forse lei si è cancellato dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ipotizzo nel primo semestre del 2015; questo però non significa che lei ha acquisito la residenza fiscale in Italia (nel 2015) in base all'articolo 2 del Tuir, perché, sulla base di quanto da lei riportato, tutti gli altri requisiti di legge lei probabilmente non li aveva perfezionati. Eppoi lei non dice lo Stato estero di provenienza, (Comunitario, Extracomunitario convenzionato, extracomunitario non convenzionato). Non dice inoltre che tipo di qualifica ha ed in base a quale legge intende avvalersi (Legge 78/2010; Dlgs. 147 2015 art. 16 comma 1 ovvero comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto). Per questi motivi non saprei risponderle oltre. Saluti. Luigi Rodella

Sergio De Vincenti - 07/02/2019

Buongiorno Dottore, Io sono residente a Londra da Marzo 2017 e il mese prossimo Marzo 2019 rientrero' in Italia in quanto iniziero' saro' assunto da una societa' con base a Milano. Posso usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i rimpatri? Grazie Sergio

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2024 · 16/12/2024 Il Quadro RW: il ravvedimento e le sanzioni

Quadro RW: il lavoro all'estero, le sanzioni, l'accertamento e il ravvedimento

Il Quadro RW: il ravvedimento e le sanzioni

Quadro RW: il lavoro all'estero, le sanzioni, l'accertamento e il ravvedimento

Lavoro all'estero: le novità in legge di bilancio 2025

La bozza della legge di bilancio anticipa al 2025 le previsioni dell'accordo Italia- Svizzera firmato nel 2020 e in corso di ratifica, fino alla entrata in vigore

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.