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DICHIARAZIONE IVA 2025: INVIO A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO

Dichiarazione IVA 2025: invio a partire dal 1° febbraio

Modello e istruzioni per la Dichiarazione IVA 2025: modelli, istruzioni e specifiche tecniche per adempiere entro il 30 aprile

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Dal 1 febbraio parte l'invio della Dichiarazione annuale IVA 2025 per tutti i soggetti obbligati ossia per i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

Con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato Modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni. Il 28 gennaio l'Ade ha resto disponibili anche le necessarie specifiche tecniche per l'invio telematico della propria dichiarazione con il Provvedimento n 21479.

I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 con le seguenti modalità:

  • a) direttamente dal dichiarante; 
  • b) tramite un intermediario; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Attenzione al fatto che la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Si evidenzia che, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa anche il modello IVA BASE/2025. I contribuenti che possono utilizzare quest'ultimo sono enumerati nelle istruzioni.

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1) Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità di invio

La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 (art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
Lo stesso DPR 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse ossia agli intermediari, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Attenzione al atto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

  • a) direttamente dal dichiarante;
  • b) tramite un intermediario;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica, trasmessa attraverso lo stesso canale al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. 

La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le
dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

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2) Dichiarazione IVA 2025: alcune novità del modello

Il modello IVA 2025 non presenta particolari modifiche, ma vediamo alcune novità di quest'anno. 

In sintesi, per quest'anno:

  • viene aggiornato e rinominato il quadro VM, per dare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano. La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e interessa chi effettua i pagamenti con il modello F24 elementi identificativi.
  • viene modificato il Quadro VO e in particolare:
    • nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime forfettario;
    • nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, dedicato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
  • viene modificato il Quadro VW con l'introduzione del campo 2, da utilizzare per indicare i crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo nel caso in cui le stesse non rientrino più nella disciplina delle società di comodo.

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3) Dichiarazione IVA 2024: soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  1. i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  2. i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
  3. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  4. i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  5. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  6. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  7. i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  8. i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  9. i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  10. i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  11. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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4) Dichiarazione IVA 2025: i pagamenti

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il
relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. 

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata
    successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40%per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Attenzione al fatto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

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Allegato

Provvedimento AdE 21479 del 28.01.2025 - Specifiche tecniche IVA 2025
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