La Circolare del Giorno n. 172 del 3 Settembre 2012
I crediti Iva e quelle relativi alle imposte dirette ed Irap, maturati in un periodo d’imposta in cui è stata omessa la dichiarazione, non possono essere portati in detrazione nella dichiarazione successiva.
Con la circolare 34/E del 6 agosto 2012 l’Agenzia stabilisce che il riconoscimento di questi crediti potrà avvenire attraverso un’istanza di rimborso o in sede di mediazione e conciliazione.
Tuttavia, il contribuente dovrà prima di tutto procedere con il pagamento delle somme richieste con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in quest’ultimo documento di prassi supera, in parte, l’orientamento passato, espresso nella circolare 222/E del 30.11.2000 e nella Risoluzione n. 74/E del 19.04.2007.