Modello e istruzioni da inviare al fine di avvalersi della deroga, prevista dal Dl 16/2012, al divieto di trasferimento di denaro contante
Versione aggiornata al 4/07/2012 del Modello: la nuova versione del modello di comunicazione, modificata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2012 - pdf, contiene lo spazio per indicare le coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato (articolo 3 del Dl 16/2012). Dal 4 luglio 2012, la versione precedente non può più essere inviata.
Gli operatori che hanno già trasmesso la comunicazione utilizzando la versione precedente, avranno tempo fino al 31 luglio per inviare nuovamente il modello.
Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.
Con il Dl. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 26/4/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
E’ necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:
- acquisire fotocopia del passaporto del cliente
- ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Attenzione:
Infine, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29.04.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012).