Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
E' stato approvato il modello per la comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. La comunicazione è obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 e di ammontare complessivo, per ogni tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. Per il periodo d'imposta 2012, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. A regime, il termine sarà, invece, il 30 aprile dell'anno successivo al periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.