Istanza di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea (extra Ue)
Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.
Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):
- sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
- le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento
I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.
La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.