Fac-simile di istanza di sospensione del processo ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)
Fac-simile di istanza di rinvio del processo tributario ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
La Manovrina di Primavera (art. 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 50) prevede la possibilità, salvo talune eccezioni, di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria a condizione che siano non definitive e che abbiano come controparte l'Agenzia delle Entrate.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, in tal caso:
- il processo viene sospeso fino al 10 ottobre 2017.
- inoltre se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018
Si consiglia quindi, nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, di presentare istanza di sospensione processuale ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
Per questo motivo abbiamo elaborato questo fac-simile di istanza di rinvio del processo motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
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