Spesometro trimestrale e liquidazioni Iva periodiche: le novità del decreto fiscale - La Circolare del Giorno n. 228 del 07.12.2016
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del cd “collegato alla legge di Bilancio 2017” diventano “operative”, a decorrere dal 3/12/2016, le numerose novità introdotte dal DL 193/2016; nello specifico, tra gli altri, sono previste due nuove comunicazioni “trimestrali”, quali:
- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre (ossia il cd “spesometro trimestrale”)
- la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010).
Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate entro: il 31 maggio (per il 1° trimestre), il 16 settembre (per il 2° trimestre), il 30 novembre (per il 3° trimestre), l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo (per il 4° trimestre).
Solo per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.
Sul piano sanzionatorio, per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
Indice
- Premessa
- Il nuovo spesometro trimestrale
- Invio trimestrale liquidazioni Iva
- Novità per altri adempimenti Iva
- Credito d’imposta
- I controlli incrociati dell’Amministrazione finanziaria