La Circolare del Giorno n. 239 del 03.12.2013
Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, a seguito del "Decreto energia", ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), deve essere allegato obbligatoriamente agli atti di compravendita di immobili, trasferimento a titolo gratuito e locazione, pena la nullità dell'atto stesso.
La mancata allegazione dell'APE al contratto di locazione, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di registrazione del contratto stesso.
Inoltre, con riferimento all'imposta di registro:
• essa non si applica all'APE se l'attestato è presentato contemporaneamente al contratto di locazione in sede di registrazione;
• si applica all'APE nella misura fissa di € 168 (€ 200 dal 2014), se l'attestato è presentato volontariamente successivamente alla registrazione del contratto, ad esempio per darne data certa.
L'imposta di bollo, invece:
• non si applica all'APE se questo è allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione;
• si applica all'APE nella misura di € 16,00 per ogni foglio se l'attestato è allegato in forma di copia autenticata con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale.
Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013.