Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile sezione lavoro n. 22536 del 23 Ottobre 2014
Affinché il licenziamento di un dirigente possa dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune, deve concretarsi - per la forma in cui venga espresso, la pubblicità o le altre modalità con cui sia stato adottato e le conseguenze morali o sociali che ne siano derivate - in un atto di per sé ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, il cui carattere deve essere rigorosamente provato, ex art. 2697 c.c., da chi lo deduce. Non sono infatti riconducibili ad ipotesi di licenziamento ingiurioso i casi di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
- Licenziamento ingiurioso del dirigente: nozione
- Orientamento giurisprudenziale
- Licenziamento e danno
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA