Commento Ordinanza Corte di Cassazione sez. tributaria n. 88 del 8.1.2015 "Entro trenta giorni il deposito dell'appello notificato senza ufficiale giudiziario"
In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, seconda parte, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem". A tal fine l’invio dell’appello per posta è equipollente al deposito, purché la ricezione dell’atto da parte della segreteria avvenga nel suddetto termine. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile sezione tributaria nell'Ordinanza n. 88 del 8 Gennaio 2015
Indice
"Entro trenta giorni il deposito dell'appello notificato senza ufficiale giudiziario" (PDF 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
- IL DEPOSITO DELL’APPELLO NELLA SEGRETERIA DELLA CTP: ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
- LA MODIFICA DELL’ART. 53 DEL D. LGS. 546 DEL 1992 AD OPERA DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
- LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA