Riporto perdite integrale in caso di cessazione dell’attività - La Circolare del Giorno n. 80 del 03.04.2020
La Legge di bilancio 2019 ha modificano, con effetto al 1/01/2018 il regime del riporto delle perdite fiscali di ditte individuali e società di persone equiparandolo a quello dei soggetti Ires.
Secondo le modifiche portate per le perdite maturate nel 2017, sono compensabili:
- nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di ciascun anno;
- nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno
L’Agenzia delle Entrate nell’interpello 45/2020 ha chiarito che in caso di cessazione dell'attività l’utilizzo della perdita nell’ultimo periodo in cui si dichiara il reddito d’impresa, è integrale senza alcuna limitazione.
Indice
- Premessa
- Trattamento ante – Legge di bilancio 2019
- Trattamento post – Legge di bilancio 2019
- Disciplina transitoria
- Cessazione attività – Interpello 45/2020