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Il professionista che svolge la sua attività in uno studio professionale associato è tenuto al pagamento dell’IRAP. In particolare pur svolgendo attività professionale distinta e separata rispetto a quella svolta in forma associata, deve dimostrare di non godere dei benefici organizzativi per non essere soggetto all’imposta.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16337 del 26 Luglio 2011.