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Il Decreto sviluppo e la Manovra correttiva hanno modificato la disciplina degli avvisi di accertamento esecutivi, posticipandone l’entrata in vigore al 1° ottobre 2011, anziché al 1° luglio 2011.
È stata introdotta una sospensione automatica dell’esecuzione forzata di 180 giorni, che dovrebbe “mitigare” l’effetto accelerazione dell’accertamento esecutivo sui tempi della riscossione.
Il contribuente che decide di ricorrere deve versare anticipatamente 1/3 delle maggiori imposte versate, con la possibilità di sospendere l’esecutività dell’atto presentando l’istanza di sospensione giudiziale, sulla quale i giudici dovranno decidere entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
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