L’operatore italiano che vende beni ad un soggetto economico di San Marino ed ivi consegna la merce, effettua una cessione all’esportazione per la quale deve adempiere ai seguenti obblighi:
• emettere DDT (documento di trasporto) in tre copie;
• emettere la fattura ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72; la cessione è non imponibile in quanto l’art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto. La fattura deve essere emessa in quattro esemplari, tre dei quali devono essere consegnati all’acquirente, di cui una copia deve essere restituita al mittente con marca e timbro dell’Ufficio tributario di San Marino;
• indicare le cessioni verso San Marino nel riepilogo Intrastat compilando solo la parte fiscale, solamente se il cedente italiano ha effettuato nel periodo anche cessioni intracomunitarie;
• indicare le cessioni verso San Marino nella comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black list.