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Per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011 il contribuente dovrà versare il contributo unificato in luogo dell’imposta di bollo.
La Manovra Correttiva 2011 (art. 37 comma 6 del D.l. 98/2011 convertito in Legge 111/2011) ha così esteso l’applicazione del contributo unificato anche al processo tributario, per i gradi di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
La misura del contributo varia a seconda del valore della lite, dal minimo di 30 Euro fino ad un massimo di 1.500 Euro. L’importo del contributo, inoltre, è aumentato della metà se il difensore dimentica di indicare la propria casella Pec o il proprio numero di fax, o nel caso in cui il contribuente non inserisca il proprio codice fiscale.
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