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L’accertamento emesso ai fini Iva può essere sostituito da altro atto impositivo basato sui verbali della Guardia di finanza relativi ad altre aziende dello stesso gruppo e che la sentenza di patteggiamento dell’imprenditore sull’evasione fiscale rende inutile la raccolta di ulteriori prove. Inoltre l’onere della prova è dell’Ufficio e si assolve anche con presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11231 del 20 Maggio 2011.