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E’ conforme con la giurisprudenza della Corte il principio secondo il quale la mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non comprensibile, giustifica la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in caso di azione di responsabilità promossa dalla società ex art. 2392 codice civile. L’onere della prova sarebbe invertito però nel caso in cui la totale mancanza delle scritture contabili portasse alla chiara impossibilità, per il curatore, di fornire prova del nesso di causalità tra le condotte illecite degli amministratori ed il danno lamentato.Questo il chiarimento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7606 del 4 Aprile 2011.