I l decreto n. 48 del 1° aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2009 ha precisato la corretta applicazione del Tuir nei confronti dei soggetti che predispongono il bilancio d’esercizio in base ai principi contabili internazionali, IAS/IFRS. Il decreto ha superato di fatto le previsioni del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 che, oltre a prevedere le tipologie di società per le quali vigeva il regime facoltativo, imponeva la neutralità fiscale, ovvero richiedeva che due soggetti che predispongono il bilancio d’esercizio, il primo in base in base al codice civile ed ai principi contabili nazionali ed il secondo in base ai principi contabili internazionali, ottenessero il medesimo reddito fiscale imponibile, obbligando in pratica coloro che predispongono il bilancio IAS/IFRS a complessi e difficilmente gestibili prospetti per tener conto del doppio binario. Il decreto, dunque, soprassiede a tale richiesta, stabilendo, sostanzialmente, che chi predispone il bilancio IAS/IFRS utilizzi le regole degli standard internazionali valendo, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir, anche in deroga alle altre disposizioni dello stesso testo unico, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili ed assumendo dunque rilevanza, secondo il decreto ed ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Chi predispone il bilancio IAS/IFRS ottiene, dunque, quasi certamente, un utile d’esercizio ed un reddito fiscalmente rilevante diverso rispetto a chi predispone il bilancio civilistico. Di seguito si analizza l'impatto fiscale relativo ALla voce rimanenze.