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L'Amministrazione finanziaria definisce erogazioni liberali le donazioni effettuate per spirito di liberalità senza alcuna controprestazione. In merito, il sistema tributario prevede una serie di agevolazioni tributarie, nel caso in cui le imprese decidano di erogare liberalità spontanee a favore di iniziative, principalmente a valenza culturale, scientifica e sociale. Tali benefici fiscali sono previsti sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Di seguito verranno analizzati i benefici fiscali per le persone giuridiche previsti dalle seguenti norme relativamente alle erogazioni liberali: - comma 2 dell'articolo 100 del Tuir; - comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 35/2005; - decreto legislativo n. 460/1997, dall’articolo 78 del Tuir dalla legge n. 133/1999, dalla legge n.342/2000 e dalla legge n. 266/2005.