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Con Risoluzione n. 36/E del 31/03/2011 l’Agenzia delle Entrate approfondisce la disciplina riguardante l’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato.
Il reverse charge sui telefoni cellulari non si applica né nelle cessioni effettuate dai venditori al dettaglio né quando la cessione dell'apparato è accessoria alla fornitura del traffico telefonico, anche se l'acquirente è un'impresa o un professionista, senza necessità di acquisire alcuna attestazione del cessionario sullo status di utilizzatore finale.
Si tratta dell'ipotesi in cui il cellulare sia offerto dal gestore di telefonia assieme all'abbonamento quale strumento per fruire del servizio.
Pratico approfondimento sulla disciplina riguardante il Reverse charge, l’obbligo di inversione contabile, per le cessioni di telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato.
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