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La Corte in questa sentenza analizza l’istituto del trust e ne riporta il presupposto fondamentale e cioè l’affidamento di beni a terzi ai fini della loro amministrazione e gestione come titolari, con l’obbligo di restituire i diritti ai soggetti indicati dal disponente al termine del periodo concordato. Ciò comporta che il disponente per quel periodo perda la disponibilità dei beni conferiti in trust. Si sottolinea che in mancanza di questi presupposti, il trust è nullo.
Nel caso di specie il soggetto indagato per bancarotta fraudolenta , risultava egli stesso trustee , in pratica fiduciario di se stesso , e ciò indubitabilmente configurava la nullità del trust stesso e quindi la validità della confisca per equivalente dei suoi beni.