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A seguito dell’intervento dell’articolo 36, settimo comma, del decreto legge 223/2006 le quote di ammortamento deducibili relative ai fabbricati strumentali sono quelle assunte al netto del costo delle aree su cui insistono e di quelle pertinenziali. Ulteriori chiarimenti in merito sono pervenuti prima dal decreto legge n. 262/2006, che ha integrato in modo rilevante tale disposizione estendendola anche ai fabbricati acquisiti in leasing e modificando i criteri di valutazione del terreno, e poi dalla Finanziaria 2008 che ha precisato come ripartire le quote di ammortamento già effettuate. Si forniscono gli opportuni chiarimenti.